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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA
QUINTA SEZIONE
riunita con l'intervento dei Signori:
Spirito Vittorio - Presidente
Giordano Sandro - Relatore
Alassio Gianpaolo - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. (Omissis)
depositato il (Omissis)
- avverso la sentenza n. (Omissis)emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
contro: (Omissis)
proposto dal ricorrente:
(Omissis)
difeso da:
(Omissis)
Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (Omissis) IRPEF-ALTRO 2004
Atti impugnati: avviso di accertamento - IRPEF-ALTRO 2004
FATTO
La sig.ra (Omissis) ricorreva tempestivamente alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova avverso l'avviso di accertamento IVA+IRPEF+IRAP 2004.
Con decisione n. (Omissis) la Commissione Tributaria Provinciale di Genova respingeva il ricorso motivando, sostanzialmente, che l'esistenza di scritture contabili, ancorché formalmente corrette, non escludono la possibilità all'Ufficio di disattendere i redditi dichiarati specialmente in presenza del possesso di beni che non li giustificano.
La contribuente propone appello alla Commissione Tributaria Regionale chiedendo la riforma della sentenza e ribadendo che l'Ufficio ha disatteso quanto previsto dagli art. 38 e 39 DPR 600/73 e dall'art. 62 DL 331/93 in quanto ha usato il metodo sintetico anche per verificare la situazione economica dell'attività commerciale, facendo quindi una commistione di metodologie specificatamente previste dalla legge per le due fattispecie di reddito, quello personale (redditometro) e quello derivate da un'attività (induttivo), inoltre la sentenza non ha tenuto conto della realtà familiare.
L'Ufficio deposita una memoria richiedendo la conferma della decisione di 1° grado. La Commissione Tributaria Regionale, visti gli atti e sentite le parti, ritiene che l'Ufficio abbia eseguito l'accertamento utilizzando le metodologie previste dalle norme in maniera erronea determinando redditi provenienti da attività commerciali partendo da calcoli derivanti da un accertamento eseguito con il metodo del redditometro e quindi solo riconducibile alla persona fisica, ciò, oltretutto ha determinato un ricalcolo sia dell'IVA che dell'IRAP, quindi, non entrando nel merito delle risultanze di reddito accertate e delle giustificazioni prodotte dal contribuente, annulla tale accertamento, vista la complessità della questione ritiene congrua la compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie l'appello del contribuente e annulla l'accertamento dell'Ufficio.
Spese compensate
Così deciso in Genova il 14 giugno 2013.
Depositata in Segreteria il 22 luglio 2013.