San Marino e Paesi black-list il modello spesometro assorbe le "vecchie" comunicazioni: da ottobre nuove modalità di comunicazione telematica delle operazioni

arrivano novità per i contribuenti che operano con Paesi considerati black list e con la Repubblica di San Marino: entrano in vigore nuove modalità di comunicazione telematica delle operazioni

Ai fini di una (supposta) semplificazione degli adempimenti tributari, col Provvedimento n. 2013/94908 del 2/8/2013 emesso dall’Agenzia delle Entrate, sono state ridefinite delle modalità tecniche e i termini relativi alla comunicazione del cd. “Spesometro” e sono state approvate alcune novità per quel che riguarda le comunicazioni da effettuare al momento della registrazione degli acquisti di beni effettuati senza applicazione di IVA provenienti dalla Repubblica di San Marino e per quel che riguarda gli acquisti dai Paesi considerati black-list.

Il tentativo di semplificazione in atto è quello di utilizzare il modello fiscale relativo allo spesometro anche per tali comunicazioni obbligatorie.

La “nuova” comunicazione delle operazioni con San Marino

In questo caso la semplificazione è particolarmente innovativa in quanto dalla comunicazione cartacea effettuata agli uffici dell’Agenzia si passa alla comunicazione telematica col modello “Spesometro”.

Infatti, è stato infatti previsto che il nuovo modello di dichiarazione dello “spesometro” debba essere utilizzato anche per le comunicazioni da effettuare, ai sensi dell’art. 16 lett. c D.M. 24 dicembre 1993, per le operazioni di acquisto di beni provenienti da operatori sammarinesi effettuate senza applicazione dell’imposta e annotate nei registri Iva acquisti e vendite ai sensi della lettera b) del medesimo articolo, abrogando espressamente la comunicazione cartacea finora utilizzata.

La nuova modalità di comunicazione decorrerà dalle operazioni annotate a partire dal prossimo 1 ottobre 2013 e dovrà essere inviata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione, quindi la prima spedizione dovrà essere effettuata entro il 30 novembre 2013.

Nella comunicazione devono essere indicati: cognome, nome data e luogo di nascita del fornitore, oppure denominazione/ragione sociale, città estera della sede legale, indirizzo estero della sede legale, numero codice identificativo IVA, data emissione, data di registrazione e numero della fattura, l’imponibile e l’imposta.

La “nuova” comunicazione Black List

In questo caso la novità prevede l’utilizzo del modello “Spesometro” al posto dell’attuale modulistica.

In particolare, il nuovo modello andrà utilizzato per comunicare i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto del Ministeo delle finanze 4 maggio 1999 e dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 21 novembre 2001 (comunicazioni BLACK LIST).

Pertanto, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1 ottobre 2013 non si utilizzeranno più gli attuali modelli previsti per le comunicazioni black list bensì il nuovo modello cd. “Spesometro”.

La periodicità di presentazione rimane quella ordinariamente prevista dalla specifica normativa di riferimento.

 

9 settembre 2013

Commercialista Telematico