Studi di settore per l'albergo: il calcolo delle presenze

pubblichiamo un’interessante sentenza della C.T.R. di Palermo che annulla un accertamento del Fisco basato sulle risultanze degli studi di settore: l’albergatore ha dimostrato un numero di presenze effettive inferiori (sentenza segnalata da Antonino Pernice)

La C.T.R. di Palermo, sez. 30, udienza del 27.11.12, ha emesso la sent. N.220/30/12, depositata l’11.12.12, avverso la sent. N.438/6/11 emessa dalla CTP di Palermo, contro Ag. Entrate Dir. Prov. Uff. controlli Palermo, proposto dalla società … , atto impugnato avviso di accertamento per Iva ed Irap, per anno d’imposta 2005, effettuato in applicazione degli studi di settore, di cui agli artt. 62bis e 62sexies, D.L. 331/93, nei confronti società…. esercente attività Alberghi e motels con ristorazione, accertando maggiori ricavi (100% in più di quelli dichiarati).

 

I giudici della CTR di Palermo, in presenza di accertamento in base agli studi di settore, nei confronti di una società esercente l’attività di Alberghi e motels con ristorazione, hanno accolto l’appello proposto dalla società ricorrente osservando che lo scostamento accertato dall’ufficio non sussiste in senso assoluto, in quanto la società, in relazione ai maggiori ricavi accertati dall’Ufficio, ha dimostrato un numero di presenze effettive inferiori, ed i giudici della CTP non hanno esaminato dettagliatamente la documentazione probatoria depositata dalla ricorrente società, per cui l’atto impositivo risulta illegittimo.

 

FATTO

Avverso l’avviso di accertamento la società… ha proposto ricorso chiedendo la declatoria di annullamento dell’atto impugnato, per difetto di motivazione, e, in linea subordinata, il ridimensionamento della pretesa fiscale, tenendo conto della riduzione che prospettava l’ufficio in sede di contraddittorio.

Con sent. N.438 del 29.09.12, la CTP di Palermo, in parziale accoglimento del ricorso ha ridotto i ricavi accertati …..

Avverso l’anzidetta sentenza la società… ha proposto appello chiedendo l’annullamento totale dell’accertamento, e, conseguentemente la riforma della sentenza impugnata.

L’Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio dichiarando che correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto di accogliere parzialmente il ricorso di prima istanza e pertanto ne ha chiesto la conferma, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese giudiziali.

La Commissione OSSERVA

Che l’appello deve essere accolto perché fondato.

In particolare, deve essere accolto il motivo d’appello secondo cui lo scostamento accertato dall’ufficio non sussiste in senso assoluto, per cui l’atto impositivo risulta illegittimo.

Invero, dagli atti in fascicolo risulta che la società, in ordine ai maggiori ricavi accertati dall’ufficio sulla base delle presenze effettive, nell’anno d’imposta 2005, con apposita documentazione, ha dimostrato che il numero delle presente effettive rilevate doveva essere decurtato delle presenze per soggiorni gratuiti ad infanti con meno di tre anni, bambini da 3 anni ai 12 anni, per il 3^ e 4^ letto, presenze gratuite c.d. tecniche per guide e autisti di gruppo in circuiti e/o in soggiorno nonché quelle concesse ai gruppi in soggiorno in ragione di 1 ospite gratis per ogni 25 paganti.

Tale circostanza, comprovata dall’elenco nominativo, agli atti, di tutti gli ospiti nel corso dell’anno 2005, comporta l’assoluta inesistenza dei maggiori ricavi ipotizzati con l’avviso di accertamento e la regolarità di quelli dichiarati dalla società.

Conseguentemente, questo Collegio ritiene illegittimo l’accertamento operato e meritevole di riforma la sentenza di primo grado che, al riguardo, ha ritenuto di accogliere parzialmente il ricorso introduttivo, senza aver dettagliatamente esaminato la documentazione probatoria depositata dalla ricorrente società.

PQM

Accoglie l’appello della società.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in € 500,00 oltre oneri accessori.

Così deciso in Palermo in data 27.11.2012

 

IL RELATORE IL PRESIDENTE