pubblichiamo una sentenza della C.T.P. di Lecce che stabilisce un interessante principio: in caso di liquidazione di una dichiarazione a debito per omesso versamento, nulla è dovuto dal contribuente se i redditi per i quali la dichiarazione è stata presentata risultano successivamente inesistenti (sentenza segnalata dall'avv. Maurizio Villani)
pubblichiamo una sentenza della C.T.P. di Lecce che stabilisce un interessante principio: in caso di liquidazione di una dichiarazione a debito per omesso versamento, nulla è dovuto dal contribuente se i redditi per i quali la dichiarazione è stata presentata risultano successivamente inesistenti (sentenza segnalata dall'avv. Maurizio Villani)
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