Incrementi patrimoniali, accertamento sintetico ed indagini finanziarie

avendo l’Ufficio utilizzato tra gli indicatori di capacità contributiva la sopravvenienza di incrementi patrimoniali derivanti da acquisto di fabbricati effettuato dal contribuente a titolo oneroso e per atto pubblico, è ammessa la prova contraria offerta dal contribuente, supportata da idonea e probante documentazione, in ordine a disponibilità finanziaria derivante da risarcimento danni…

Sentenza del 04/02/2013 n. 23 – Comm. Trib. Prov. Lodi – Sezione/Collegio 2

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso proposto in data 04.05.12 la signora P.M., assistita e difesa come in atti, ricorreva contro l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lodi accertava ai sensi dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, del Dpr 600/73, dei D.M. 10.09.92 e D.M. 19/11.92 agli effetti delle imposte dirette un reddito complessivo netto determinato sinteticamente per l’anno 2006 di € 221.536,00.

Le rettifiche derivavano dalla determinazione dei redditi in base alla misurazione degli elementi indicativi di capacità contributiva risultanti da interrogazioni effettuate nella Anagrafe Tributaria e dalla documentazione consegnata a seguito di Questionario, tali:

a) per spese sostenute

-residenza principale più box in S. quota al 100%;

-residenza secondaria inC. quota 100%;

-residenza secondaria in C. più box quota 100%;

-nuda proprietà unità immobiliare in T., spese sostenute da familiari;

-residenza secondaria in B. quota 100%;

b) per incrementi patrimoniali/investimenti

– 2006 acquisto terreno in data 09.01.06 al prezzo di € 80.000,00; incremento € 80.000,00;

– 2006/2007 acquisto immobile in data 30.01.07 in B. al prezzo di € 385.000,00 più € 15.000,00 per terreno di cui i pagamenti di € 15.000,00 il 11.08.06, di € 250.00C,00 quale importo corrispondente al mutuo contratto su B.P. erogato il 15.01.07, di € 135.000,00 su B.F.; incremento € 15.000,00 nel 2006 ed € 135.000,00 nel 2007;

– 2007 conferimento per la costituzione della società “L.C.M.”, quota 51% di € 10.000,00; incremento € 5.100,00;

– 2009 acquisto box in S. al prezzo di € 16.000,00; incremento € 16.000,00;

– 2010 conferimento per la costituzione della Società “A. Srl”, quota 90% € 10.000.00.

incremento € 9.000,00. che determinavano un totale di incrementi patrimoniali per l’anno 2006 di € 260.100,00 e per l’anno 2007 di € 165.100,00.

Nel 2007 risultava un disinvestimento relativo alla vendita di un immobile in C. per € 90.000,00 che l’Ufficio non ammetteva come utilizzato dalla contribuente per l’acquisto dell’immobile B..

A seguito di tali elementi l’Ufficio determinava sinteticamente il reddito per l’anno 2006 in € 221.536,00.

Esponeva la ricorrente che durante la fase del contradditorio aveva esposto all’Ufficio come avesse avuto per le spese suddette la disponibilità della somma di € 516.456,90 derivante dalla liquidazione di un sinistro liquidato dalla Ras Assicurazioni nella data del 18.01.2006 sufficiente a coprire gli investimenti patrimoniali per gli anni 2006-2010 ma che tali disponibilità finanziarie non erano state considerate dall’Ufficio in quanto non accompagnate dalla documentazione bancaria che avrebbe provato che tale liquidazione fosse stata utilizzata per gli impieghi patrimoniali e di spesa accertati. Premesso quanto sopra eccepiva la ricorrente:

– illegittimità delle disposizioni in tema di accertamento sintetico per contrasto con l’art. 23 della Costituzione nella individuazione degli elementi di capacità contributiva ed in particolare nella inclusione dell’abitazione principale;

– illegittimità e inapplicabilità dell’articolo 38, comma 4, Dpr. 600/73 e del decreto ministeriale 10.09.92 in una condizione di obiettiva incertezza, nel caso di specie, come se l’accertamento sintetico fosse una conseguenza automatica ed inevitabile dello scostamento del reddito dichiarato;

– illegittimità del mancato riconoscimento del documentato risarcimento danni da parte della Ras di € 516.456,90 solo per il fatto della particolare prova del suo utilizzo, prova non richiesta dall’art. 38 Dpr 600/73 limitandosi tale norma solo alla documentazione del suo possesso, in particolare trattandosi di redditi esenti data la loro natura risarcitoria e non reddituale;

– violazione dell’art. 38/600 in relazione al computo degli investimenti patrimoniali laddove la quota si presumeva sostenuta nell’esercizio in cui era stata effettuata e nei quattro precedenti pertanto non rilevanti gli investimenti “proiettati all’indietro” per spese 2009 ovvero per norme, precisamente il D.L. 78/2010 applicabili dall’anno 2009 e non nel 2006 ed in particolare con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto;

– violazione dell’art 38/600 in relazione all’utilizzo degli investimenti 2006 per il loro intero ammontare e non per quinti come previsti dalla norma.

Nel merito ribadiva che la disponibilità dell’importo del risarcimento della R. per € 516.456,90 ampiamente sufficiente a coprire il totale incremento patrimoniale accertato dall’Ufficio non solo per l’anno 2006 ma anche gli incrementi patrimoniali sino all’anno 2010, lamentava inoltre il mancato riconoscimento della disponibilità finanziaria dallo smobilizzo dell’immobile ubicato in C. per l’importo di € 90.000,00. Chiedeva l’annullamento dell’avviso di accertamento con vittoria di spese.

Si costituiva l’Agenzia delle Entrate con memoria di resistenza depositata in data 06.07.12, confermava che il reddito per l’anno 2006 era stato determinato sinteticamente sulle risultanze dei sistemi informatici dell’Anagrafe Tributaria ed in base alle spese per gli avvenuti incrementi patrimoniali, dettagliava gli acquisti confermando quanto esposto nell’avviso considerati per la quota di 1/5 del loro importo complessivo. Ribadiva che nel contraddittorio, instauratosi tra la ricorrente e l’Ufficio, le giustificazioni addotte sulla provenienza delle disponibilità finanziarie individuate nel risarcimento del sinistro da parte della Ras Assicurazioni dell’importo di € 516.456,90 non potevano essere considerate in quanto la ricorrente non aveva prodotta la documentazione, bancaria attestante l’utilizzo del risarcimento nel corso del 2006, mentre riprendeva gli elementi presi per la determinazione del reddito sintetico, opponeva infine le eccezioni di illegittimità esposte dalla ricorrente.

Chiedeva di respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto con vittoria delle spese di giudizio.

La controversia viene trattata in pubblica udienza come da istanza di parte ricorrente unitamente alla impugnazione.

Esaminati gli atti di causa, il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

In riferimento alle norme previste sul tema di cui all’art. 38 Dpr 600/73, commi 4, 5 e 6, evidenzia come quest’ultima disposizione preveda che il contribuente abbia la facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato sinteticamente in base ad elementi e circostanze di contenuto induttivo, sia costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta e come l’entità dei suddetti redditi debbano risultare da idonea documentazione.

Ritenute, opportuna detta precisazione, il Collegio rileva che a fronte del reddito accertato sinteticamente per l’anno 2006 in € 221.536,00 per spese sostenute ed incrementi patrimoniali, la contribuente oppone le disponibilità finanziarie derivanti dal ricevimento della somma di € 516.456,90 da parte dell’Assicurazione R. relativa al risarcimento danni producendo idonea documentazione rilasciata dalla stessa R..

Nella premessa che l’Ufficio non contesta e non oppone la valenza di tale documentazione per se stessa ma eccepisce che la contribuente non ha dimostrato l’utilizzo di tali disponibilità finanziarie ovvero che l’acquisizione dei beni quali considerati incrementi patrimoniali ed elencati in narrativa derivino espressamente e documentalmente da tali denari, il Collegio evidenzia come la richiesta di tale prova risulti illegittima in quanto non prevista dalla disposizione dell’art. 38 DPR 600/73 il cui comma 6, come sopra esposto, dispone come prova contraria al reddito determinato sinteticamente ai sensi dei comma 4 e 5 la contrapposizione di redditi esenti, e come non sia possibile non riconoscere tale la dazione della somma ricevuta dall’Assicurazione Ras a titolo risarcitorio.

In ordine poi alla pretesa mancata prova eccepita dall’Ufficio dell’utilizzo di quei denari per le spese e gli incrementi patrimoniali come dettagliati nell’avviso di accertamento, il Collegio evidenzia come le disposizioni sul tema, art. 38 Dpr 600/73, nulla prevedano in tale senso, per tanto ritiene tale presupposto preteso dall’Ufficio insussistente.

Tale motivazione assorbe le altre eccezioni proposte in opposizione all’atto impositivo.

Altre considerazioni espresse dall’Ufficio non inerenti alla materia della lite, ovvero il reddito del periodo d’imposta 2006, qui non rilevano.

Tante esposto il Collegio accoglie il ricorso.

Le spese seguono alla soccombenza.

PQM

la Commissione accoglie il ricorso.

Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in via equitativa in complessivi € 1.750,00 (euro millesettecentocinquanta/00) di cui € 1.500,00 per onorari ed € 250,00 per spese di Legge.