l'istanza di accertamento con adesione prodotta dal contribuente successivamente alla notifica dell'atto impositivo non può produrre alcun effetto né la sospensione dei termini, se l'accertamento è stato preceduto da un invito al contraddittorio attivato dall'Ufficio e concluso senza alcun accordo (C.T.R. di Roma)
l'istanza di accertamento con adesione prodotta dal contribuente successivamente alla notifica dell'atto impositivo non può produrre alcun effetto né la sospensione dei termini, se l'accertamento è stato preceduto da un invito al contraddittorio attivato dall'Ufficio e concluso senza alcun accordo (C.T.R. di Roma)
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