Non si può spedire l'appello per posta

è nullo l’appello spedito per posta e non notificato dal contribuente a mezzo di ufficiale giudiziario (C.T.R. di Roma)

CTR 14-11-2012 n.625 sez. 14 (ROMA) – Sentenza

SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

La presente controversia ha come oggetto un avviso di accertamento emesso nei confronti della sig. A.B. (esercente attività di pizzeria), per II.DD. e Iva, relativa all’anno d’imposta 2005.

La Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo, con sentenza n. 01/01/2011, così disponeva “Respinge il ricorso e compensa le spese”.

Avverso detta sentenza propone appello il Contribuente, chiedendone la riforma.

Si costituisce in giudizio l’Agenzia delle Entrate di Viterbo, per chiedere il rigetto del gravame.

La causa viene trattata in pubblica udienza, essendo stata presentata istanza in tal senso.

È presente solo il rappresentante dell’Ufficio.

 

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

La Commissione deve valutare, preliminarmente, trattandosi di questione rilevabile d’Ufficio, l’ammissibilità dell’appello, in relazione ai prescritti adempimenti per la proposizione dell’appello in caso di ricorso non notificato (come nel caso di specie) a mezzo di Ufficiale Giudiziario. E, invero, ove il gravame non sia notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario, l’appellante deve, a pena di inammissibilità depositare copia dall’appello presso l’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Inoltre, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23499 del 10.11.2011, ha precisato che quest’ultimo adempimento deve avvenire mediante deposito e non mediante spedizione, pena l’inammissibilità.

Nel caso in esame la copia dell’appello risulta spedita alla CTP di Viterbo (e non, quindi, depositata), con la conseguenza che il ricorso in appello deve considerarsi inammissibile.

In conclusione, la pregiudiziale anzidetta determina il Collegio a emettere declaratoria d’inammissibilità dell’appello, impedendogli, altresì, l’esame di ogni altra eccezione proposta con l’atto di gravame.

Tenuto conto della natura della controversia e delle modalità assai semplici con le quali si è svolto il procedimento, il Collegio ritiene che le spese di giudizio possano essere compensate tra le parti processuali.

 

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione 14a, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, così dispone: “Dichiara inammissibile l’appello del contribuente. Spese compensate”

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 6 novembre 2012.