Un caso di ammissione della notifica postale, continua il dibattito giurisprudenziale

La C.T.P. di Frosinone ammette la possibilità di notificare per posta la cartella esattoriale.

Il Commercialista Telematico intende dare una visione a 360 gradi della situazione

Non sussiste l’inesistenza della notifica dell’intimazione di pagamento e della precedente cartella di pagamento effettuate direttamente a mezzo posta e non tramitel’agente abilitato.

Relativamente all’eccezione del ricorrente sull’inesistenza delle notifiche effettuate per il tramite del servizio postale, èda rilevare che consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. da ultimo ordinanza n. 15948110 del 26 maggio 2010) ritiene che

“…secondo il disposto dell’art. 26, comma 1, e secondo e terzo alinea, del D.P.R. n. 602 del 1973, la notificazione può essere eseguita, anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste nel comma successivo; in tale ipotesi la legge non prevede la redazione di alcuna relata di notifica come risulta confermato per implicito dal disposto del penultimo comma dell’art. 26 citato, secondo il quale l’esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di farne esibizione su richiesta del contribuente..”.

Soggiunge poi che

“…l’inesistenza della notificazione, come tale insuscettibile di sanatoria, èconfigurabile solo quando essa manchi totalmente oppure quando l’attività compiuta esca completamente dallo schema legale del procedimento notificatorio, essendo stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa.. .”

Non sussiste l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 17 bis del D. Lgs. n. 546 del 1992 poiché il ricorso stesso ha per oggetto atti dell’Agente della riscossione per cui non era da esperire obbligatoriamente l’istituto del reclamo e della mediazione ex art. 17 bis del D. Lgs. n. 546 del 1992.

(Sentenza massimata da Ignazio Buscema)

 

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