Le intercettazioni telefoniche legittimamente assunte nel processo penale sono utilizzabili nell’ambito di quello tributario. Nel procedimento tributario le intercettazioni sono elementi indiziari, da valutare con il prudente apprezzamento del giudice tributario. Il divieto previsto dall’art. 270 c.p.p. non opera anche nel contenzioso fiscale, né si ravvisa violazione dell’art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 546/1992. L’art. 270 c.p.p. è posto a garanzia dei diritti di difesa in sede penale, consentendo di evitare l’uso strumentale dell’imputazione per attivare intercettazioni al solo fine di riversarle in un processo in cui sarebbero precluse in ragione al reato attribuito. Una intercettazione legittimamente assunta in sede penale e trasmessa all’Amministrazione finanziaria, entra a pieno titolo nel materiale probatorio ed indiziario che il giudice di merito deve valutare. L’art. 7, comma 4, citato stabilisce che nel processo tributario non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale. Nel caso di specie, non si tratta di prove testimoniali, ma di intercettazioni telefoniche e verbali di testimonianze raccolte dalla Guardia di Finanza.
Massima di Ignazio Buscema