L’art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (come modificato dalla legge di conversione del D.L. n. 262 del 3 ottobre 2006) prevede, tra l’altro, per i produttori agricoli di minori dimensioni, un regime di esonero di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
La definizione civilistica di imprenditore agricolo è contenuta nell’art. 2135 del codice civile che sostanzialmente considera tale, l’imprenditore che esercita l’attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Ai fini IVA è prevista, invece, una disciplina allargata delle attività agricole contenuta nel comma 2 dell’art. 34 lettera a) del D.P.R n. 633/1972: si considerano produttori agricoli, oltre ai soggetti che esercitano le predette attività, anche quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane.
Da un punto di vista quantitativo, possono ac