Notifiche per posta: nuovo stop ad Equitalia

pubblichiamo una recente sentenza della C.T.R. della Calabria che nega ad Equitalia la possibilità di notificare le cartelle per mera posta raccomandata (C.T.R. di Catanzaro segnalata dall’avvocato Rocco Iemma)

E’ giuridicamente inesistente la notificazione della cartella di pagamento, operata direttamente dall’Agente della Riscossione, anche a mezzo posta raccomandata a.r., senza intervento di soggetto notificatore autorizzato “che deve compilare e sottoscrivere la relata e apporla in calce sia all’originale che alla copia dell’atto” inviato al contribuente.

A stabilirlo a chiare lettere è ora anche la CTR della Calabria, Sez. Staccata di Reggio Calabria, Sezione n. 6, in sentenza n. 157/06/2012, depositata il 31.12.2012, in applicazione dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/73, nella versione in vigore a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 46/99 e dal D.Lgs. n. 193/2001 e, in particolare, della rimozione sin dal 1999 dell’inciso “da parte dell’esattore” al primo comma.

Il Giudice di prime cure, infatti, aveva ritenuto che la notificazione della cartella di pagamento impugnata potesse essere eseguita anche mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento direttamente “da parte dell’esattore“.

La Commissione Regionale, invece, in integrale accoglimento del gravame proposto dalla contribuente e in sintonia con la più recente e sempre più diffusa giurisprudenza di merito sul punto, ha considerato esorbitante dallo schema predisposto dalla legge, quindi giuridicamente inesistente, una notificazione effettuata direttamente a mezzo posta dall’Agente della Riscossione, senza intervento di agente notificatore abilitato e in mancanza di relata in calce all’atto, da considerarsi per tali motivi solamente comunicato e non ritualmente notificato.

Secondo il Giudice dell’appello, inoltre, il vizio della giuridica inesistenza della notifica, cui consegue la declaratoria di giuridica inesistenza della cartella di pagamento (tamquam non esset), è insanabile, non operando la sanatoria ex art. 156 c.p.c., che concerne i soli casi di nullità e riguarda solo gli atti processuali.

 

Avv. Rocco Iemma

Avv. Mario Scafidi

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