L'avvocato che non paga l'IRAP

sono tanti i liberi professionisti che possono essere considerati non soggetti ad IRAP: oggi analizziamo il caso dell’avvocato sprovvisto di autonoma organizzazione

Con ordinanza del 28 dicembre 2012, n. 24117, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato che la mera locazione di uno studio, l’utilizzazione di software, e la formazione di un archivio determinano la soggezione ad Irap.

Per la Corte, il principio affermato dai giudici di merito si pone in contrasto con i precedenti giurisprudenziali ed in specie con la sentenza 8166/2007. Infatti, tale sentenza (peraltro di rigetto del ricorso della Amministrazione) ha invece sottolineato che non è soggetto ad Irap il professionista che si avvalga degli strumenti necessari per l’esercizio della sua attività ed ha posto in luce che questi strumenti vanno valutati nel quadro della realtà “scientifica e/o tecnologica”.“E non è certo possibile immaginare un avvocato, che eserciti la professione secondo i canoni della correttezza e della efficienza, e non disponga di quattro mura per ricevere i clienti, o non sia collegato ad una qualche ‘banca dati’, per tenersi informato della – invero piuttosto rapida – evoluzione della giurisprudenza”.

 

Brevi note

Già con ordinanza n. 9692 del 13 giugno 2012 (ud 17 aprile 2012) la Cassazione aveva fissato importanti principi in materia di Irap, escludendo dall’imposta, di fatto, tutti quei professionisti che si avvalgono di strutture esterne organizzate, per l’esercizio della professione.

Sempre in tema di avvocati, con sentenza n. 21563 del 20 ottobre 2010 (ud. del 30 aprile 2010) la Corte di Cassazione ha assoggettato ad Irap un avvocato, che ha alle sue dipendenze un apprendista part time. Per la Corte, “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della ‘autonoma organizzazione’, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”.Costituisce, altresì, onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzìdette (ex plurimis, Cass. nn. 3676, 3673, 3678, 3680/2007).Nel caso di specie la sentenza di secondo grado contiene un inequivoco accertamento di fatto in ordine alla sussistenza di una autonoma organizzazione, per essersi avvalso il contribuente di un lavoratore dipendente, definito nel ricorso per cassazione, che riporta un passo del ricorso introduttivo, “una sola apprendista part time“. Come rilevato in dottrina1, “per i giudici di legittimità, la circostanza che l’avvocato si sia avvalso di un lavoratore dipendente, ancorchè ci si riferisca a una sola apprendista part-time, è indice di quell’autonoma organizzazione individuata dalla giurisprudenza quale premessa ai fini dell’Irap. Sul punto, il ragionamento della Suprema Corte è incensurabile. La presenza, infatti, di un collaboratore non occasionale che presti la propria opera a supporto del contribuente costituisce, certamente, un elemento aggiuntivo rispetto all’opera personale dell’avvocato, e come tale è indice di una – seppur ridotta – organizzazione professionale eccedente il minimo indispensabile individuato quale requisito ai fini Irap. Appare, quindi, indubbio che un praticante avvocato inserito nella struttura organizzativa del professionista e da questi regolarmente retribuito possa essere in tutto e per tutto assimilato, ai fini impositivi, a un lavoratore dipendente. La pronuncia risulta, invece, innovativa laddove ha implicitamente stabilito che tale equiparazione possa avvenire anche nei confronti di quella categoria di tirocinanti che prestano la propria collaborazione in difetto di qualsivoglia riconoscimento contrattuale, sia sotto il profilo dell’inserimento nell’organizzazione del dominus, sia, soprattutto, sotto l’aspetto economico”.

In ordine all’ipertecnologicità, rileviamo che con ordinanza n. 5320 del 3 aprile 2012 (ud. 7 marzo 2012) la Corte di Cassazione ha ritenuto soggetto Irap il medico libero professionista specialista in otorinolaringoiatria. Per la Corte “devono ritenersi integrativi del requisito dell’autonoma organizzazione tanto l’utilizzo di attrezzature tecnologiche di rilevante valore quanto l’impiego non occasionale di lavoro altrui, anche se non prestato nelle forme del contratto di lavoro dipendente (cfr. Cass. 10151/10: ‘in tema di IRAP, il ricorso al lavoro di terzi per la fornitura di tutti i necessari servizi (dalla telefonia al segretariato) in forma rilevante e non occasionale, ma continuativa, integra il presupposto dell’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, previsto dal D.Lgs. 15dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, non rilevando che la struttura posta a sostegno e potenziamento dell’attività professionale del contribuente sia fornita da personale dipendente o da un terzo in base ad un contratto di fornitura)”.

Quindi, a secondo della diversa professione esercitata l’ipertecnologicità dello studio può portare con se o meno l’assolvimento dell’Irap.

Ricordiamo che, con circolare n. 28 del 28 maggio 2010, facendo seguito alle istruzioni fornite con la circolare n.45/E del 13 giugno 2008, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di indicazioni operative in ordine alla gestione del contenzioso pendente in materia di IRAP.

La citata circolare n. 45/E del 2008 – punto 5.4.1 – ha precisato che “l’affidamento a terzi, in modo non occasionale, di incombenze tipiche dell’attività artistica o professionale, normalmente svolte all’interno dello studio, deve essere valutata ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione”.

Inoltre, al punto 5.4.2, ha puntualizzato che “ai fini della verifica dell’autonoma organizzazione rileva comunque la disponibilità di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell’attività, anche qualora non vengano acquisiti direttamente, ma siano forniti da terzi, a qualunque titolo”.

Tale posizione – per le Entrate – risulta avvalorata dalla Corte di cassazione, la quale ha rilevato come agli effetti impositivi IRAP ciò che rileva è “la sussistenza di una organizzazione autonoma, restando indifferente il mezzo giuridico col quale quest’ultima è attuata (dipendenti ovvero società di servizi), che rende possibile lo svolgimento dell’attività dei professionisti, attraverso la disponibilità di beni strumentali, capitali e stabili forme di collaborazione, funzionali all’espletamento delle particolari incombenze; il che si realizza, come nel caso, con il contratto di outsourcing che impegna le parti a collaborare affinché la clientela percepisca la attività come organizzazione unitaria fornitrice di più servizi” (Cass. 25 maggio 2009, n. 12078).

 

30 gennaio 2013

Roberta De Marchi

1 GULOTTA, Irap: l’avvocato con apprendista realizza autonoma organizzazione, in Fiscooggi.it