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Accertamenti sintetici 2007/2008: gli Uffici considerano anche gli investimenti patrimoniali effettuati dal 2009 in poi, nonostante il diverso parere dell’Agenzia delle entrate
Eravamo stati facili profeti quando1, all’indomani delle modifiche dell’art. 38 del DPR n. 600/1973 introdotte con l’art. 22 del decreto legge n. 78/2010, erano stati ipotizzati non pochi inconvenienti originati dalla mancanza di norme transitorie, di norme cioè che regolassero il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di determinazione del reddito sintetico, quando il contribuente risulta aver effettuato investimenti patrimoniali negli anni dal 2009 in poi.
Recenti notizie di stampa, infatti, confermano le preoccupazioni manifestate all’epoca circa la possibile duplicazione dell’imposizione2, tanto più l’unico chiarimento ufficiale al riguardo non consente affatto gli accertamenti che gli uffici stanno effettuando sulle annualità 2007 e 2008, cioè sulle annualità precedenti alla nuova regolamentazione.
1 Cfr. V. DULCAMARE, Accertamenti sintetici fino al 2008: attenzione agli investimenti patrimoniali del 2009, in www.https://www.commercialistatelematico.com del 5 novembre 2010.
2 Cfr. D. DEOTTO, Sintetico, spese a rischio duplicazione, in Il Sole 24 Ore del 30 agosto 2012, pag. 17; R. ACIERNO, Per le spese 2007 e 2008 pericolo doppia valutazione, in Il Sole 24 Ore del 19 ottobre, pag. 27.