L'importanza del contraddittorio per gli studi di settore

in contraddittorio il contribuente può fornire le prove che i dati dello studio di settore non sono validi per la sua situazione particolare (C.T.P. di Novara – sentenza segnalata da Antonino Pernice)

SENT. N.46/06/11 DEL 13.05.11, DEPOSITATA IL 10.06.11, C.T.P. DI NOVARA – SEZ. 6;

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Sul ricorso avverso avviso di accertamento Iva + Irpef + Irap 2004;

Contro Ag. Entrate Direz. Prov. Novara.

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Il contribuente, titolare di una ditta artigiana che svolge attività di carpenteria meccanica,

RICORRE

avverso l’avviso di accertamento, anno 2004, con il quale l’Ag. Entrate Direz. Prov. Di Novara, recuperava a tassazione ricavi per €.865.878,00 a fronte di ricavi dichiarati per €.715.311,00 più sanzioni, sulla base della disciplina degli studi di settore di cui all’art.62 sexies, DL 331/93.

Il contribuente,

OSSERVA

fra l’altro, in diritto violazione e falsa applicazione art.62 sexies DL 331/93, art.39, comma 1, lett.d), dpr 600/73 e art.42 dpr 600/73.

Nel merito sostiene che non esiste alcuna grave incongruenza giustificatrice della pretesa dell’ufficio.

Osserva che nello studio di settore, quattro indici di normalità su cinque sono coerenti.

I bilanci relativi agli anni 2003 e 2004 denotano lo stato di crisi.

Il valore dei beni strumentali, che è l’elemento che incide maggiormente nel conteggio dei ricavi presunti è costituito da cespiti sotto utilizzati a causa della crisi dell’azienda, che però devono essere inseriti nel costo storico, e ciò costituisce un’attenuante anche secondo le circolari ministeriali in materia di studi di settore.

Conclude chiedendo, a Codesta Commissione, di annullare l’atto impugnato.

In via subordinata, ricalcolare i maggiori ricavi sulla base delle considerazioni esposte e conseguentemente rideterminare il maggior reddito con ricalcolo delle maggiori imposte, interessi e sanzioni.

Condannare l’ufficio al rimborso di quanto eventualmente pagato dal contribuente al solo scopo di evitare l’azione esecutiva, nonché condannare l’A.F. alla rifusione delle spese di giudizio.

L’ufficio,

CONTRODEDUCE

sostenendo la legittimità del suo operato,

La Commissione, fra l’altro, per quanto riguarda gli studi di settore,

OSSERVA

che l’art.62 sexies DL 331/93 ha apportato numerose novità in tema della “attività di accertamento nei riguardi dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili”;

in particolare al comma 3 stabilisce che “gli accertamenti di cui agli artt.39, 1^ c., lett.d) dpr 600/73, e successive modificazioni, e art.54 dpr 633/72, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell’art.62 sexies del presente decreto”.

A giudizio di questo Collegio la determinazione del nuovo ricavo (compenso o corrispettivo) non può prescindere dall’attenta valutazione da parte dell’Am.ne delle cause o circostanze che possono aver influito in negativo sul normale svolgimento dell’attività.

Ed essendosi espresso in tal senso lo stesso legislatore che ha introdotto l’obbligo del contraddittorio con il DL 223/2006, art.37, comma 2, lett.b) (che prevede a coordinare la disposizione dell’art.10, comma 3 bis, legge 146/98) ne consegue che gli accertamenti emessi in assenza di contraddittorio, mancando la verifica delle circostanze di fatto che potrebbero ragionevolmente giustificare lo scostamento dallo studio di settore, devono essere annullati.

D’altra parte, il sistema dello Studio di settore preclude al Giudice la possibilità di verificare, caso per caso, la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza dei risultati ottenuti in quanto fondati su funzioni matematico statistiche difficilmente valutabili in sede di giudizio.

Per contro, invece, al Giudice è dato di valutare concretamente le situazioni logicamente anomale rispetto a quelle che dovrebbero rappresentare la “normalità economica” scaturenti dai valori ottenuti con lo Studio di settore.

Ritiene quindi, il Collegio, che laddove il ricorrente possa fornire in contraddittorio la prova dell’inaffidabilità del risultato ottenuto per effetto dell’applicazione dello Studio di settore ovvero possa dimostrare uno scostamento della propria realtà operativa rispetto alla normalità economica presuntivamente accolta dallo Studio di settore, possa realizzarsi quella “inversione dell’onere della prova” che permetta al giudice, nel merito, di determinare il nuovo reddito.

Nel caso di specie, la richiesta del ricorrente viene supportato da elementi validi a rappresentare una concreta e motivata difformità della realità aziendale rispetto a quanto determinato dagli Studi di settore (indebitamento con le banche, riduzione del fido, fallimento di uno dei principali clienti, beni strumentali dismessi e sotto utilizzati, rateazione con Equitalia Sestri per il pagamento di tributi-contributi pregressi, bilanci anni 2003 e 2004 che denotano lo stato di crisi).

Lo stesso ufficio dalla documentazione prodotta dal ricorrente nei contraddittori avvenuti, rielaborando il calcolo con lo Studio di settore UD 20 U, aveva riconosciuto una riduzione dei maggiori ricavi da €.150.567,00 a €.40.320,00 che a giudizio di questo Collegio non si prefigura equo perché non sorretto da giustificazione alcuna.

Ne consegue che l’avviso di accertamento impugnato deve essere annullato.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso del contribuente.

Condanna parte resistente al rimborso delle spese di giudizio a parte ricorrente che liquida in €.800,00 oltre accessori.

Novara, 13.05.2011.