La normativa sulle indagini finanziarie opera in modo automatico, non richiedendo ulteriori elementi di riscontro per conferire validità al controllo.
Il dettato normativo consente, però, al contribuente – anche attraverso il contraddittorio – di dimostrare l’irrilevanza fiscale delle movimentazioni riscontrate.
Pur essendo in presenza di presunzioni relative, la forza della norma è tale che esse si atteggiano quasi a presunzioni assolute, poiché richiedono dei fatti impeditivi od ostativi al verificarsi del presupposto d’imposta, posti a carico de l contribuente.
Infatti, gli elementi – prelevamenti e versamenti - risultanti dall’analisi dei conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza per lo stesso fine ( ai fini Iva i prelevamenti sono considerati come pagamenti per operazioni passive non autofatturate).
AMMINISTRATORI DI CONDOMINI
Con ordinanza n. 14860 del 5 settembre 2012 (ud. 14 giugno 2012) la Corte di Cassazione ha ritenuto “inadeguata e generica” la sentenza di secondo grado che aveva ritenuto di decurtare dall'imponibile dichiarato l'importo relativo all'IVA incassata dal contribuente, e, dall'altro, che ha affermato che il contribuente "ha dimostrato l'inerenza dei versamenti bancari alle situazioni condominiali ed ai fatti relativi", fornendo la documentazione ed i giustificativi che hanno determinato la decisione impugnata. La Corte, quindi, ravvisa “il vizio di motivazione in relazione alla prova da parte del contribuente della natura non reddituale dei vari importi accreditati sui propri conti correnti bancari”, proprio per assenza di prova analitica.
Brevi considerazioni sulla prova specifica
Già con sentenza n. 13819 del 3 maggio 2007 (dep. il 13 giugno 2007), la Corte di Cassazione - sempre per un contribuente che esercitava l’attività di amministratore di condominio - aveva avuto modo di affermare che la prova liberatoria, che consente di superare la presunzione di cui all'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui le movimentazioni dei conti correnti bancari legittimano l'accertamento del redditi, non può essere meramente generica e cioè relativa all'attività esercitata, ma deve essere, altresì, specifica in relazione ad ogn