Le semplificazioni in cantiere per il Transfert pricing

una panoramica degli interventi che l’OCSE ha in cantiere per semplificare le procedure relative al calcolo dei cd. “prezzi di trasferimento”

1.1 Giugno 2012: Working Party No. 6

Già nel 2010, l’OCSE aveva presentato l’intenzione di creare un progetto nuovo sugli aspetti dei prezzi di trasferimento di beni immateriali.

 

Il 9 marzo 2011, il Comitato Affari Fiscali dell’OCSE ha definito un nuovo progetto sugli aspetti amministrativi del transfer pricing, che avrebbe dovuto creare e garantire l’equilibrio tra lo sviluppo necessario di linee guida per transazioni complesse e tra l’uso da parte dei contribuenti, delle risorse utili per migliorare i processi di compliance e di applicazione delle disposizioni.

 

Nel giugno 2012, è stato pubblicato sul sito web dell’OCSE, un documento di scoping al fine di agevolare commenti pubblici sull’operato.

 

Tra queste due date sopra presentate, si sono svolte ben tre consultazioni pubbliche, dove in quella del novembre 2011, i rappresentanti della comunità imprenditoriale hanno suggerito la creazione di bozze provvisorie del lavoro svolto dall’OCSE presentando i vari step dello stesso per garantire la possibilità di commenti pubblici a tutti i livelli.

 

La materia degli aspetti amministrativi del transfert pricing, è stata oggetto, come detto, di un intervento, Working Party No. 6 del giugno 2012: il documento è una bozza e quindi non è un documento di consenso, considerando che la commissione per gli affari fiscali non ha ancora esaminato il progetto, ma vuole ergersi a strumento utile per creare un dibattito di approfondimento sul tema aperto a consultazioni pubbliche al fine di approfondire aspetti della materia e del progetto come il concetto di beni immateriali.

 

Il documento di scoping, contiene una proposta di revisione delle disposizioni del capo VI delle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento, ed una proposta di revisionel’allegato del capitolo VI, con esempi illustranti l’applicazione delle disposizioni del testo del “nuovo” capitolo VI.

 

L’OCSE Working Party No. 6 è un progetto di discussione e non è una bozza completa per tutte le disposizioni: infatti, il gruppo di lavoro vuole, comunque, affrontare argomenti rilevanti che non sono ancora inseriti nel progetto considerato.

 

In particolare, si tratta di:

  • necessarie modifiche del capitolo VIII delle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento per i regimi contributivi che può essere richiesto a seguito di la modifica del capitolo VI;

  • conseguenze dei prezzi di trasferimento;

  • modifiche ai capitoli I-III e al capo VII delle linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento a seguito delle modifiche al capitolo VI.

 

Si precisa nel progetto, che tutte le osservazioni sul progetto di discussione devono essere fornite entro il 14 settembre 2012; inoltre, è prevista una consultazione pubblica a Parigi durante la settimana del 5 novembre 2012.

 

L’evoluzione dell’argomento è connessa a quanto presentato durante il Global Forum on Transfer Pricing del 2012, dove i rappresentanti di 90 Paesi concordavano tre diverse tipologie di intervento:

  • una semplificazione delle norme che disciplinano la tematica dei prezzi di trasferimento;

  • una revisione delle linee guida in tema di beni immateriali;

  • un potenziamento, in termini di efficienza, delle procedure amministrative per la risoluzione delle controversie.

 

1.2 Evoluzione del progetto

Si riportano le principali date ed i principali documenti che hanno poi portato, e porteranno, al progetto sopra presentato:

  • Il 2 luglio 2010, l’OCSE ha presentato il progetto di aggiornamento dei Capitoli VI e VIII delle Transfer Pricing Guidelines del 1995: il Capitolo VI riguarda la determinazione dell’arm’s length principle per le transazioni con beni immateriali, beni che comprendono anche i diritti per l’utilizzo di beni industriali ed i diritti di proprietà letteraria ed artistica e di proprietà intellettuale;

  • il 22 luglio 2010, è stato pubblicato il documento OCSE “2010 Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments” che conteneva le linee guida per l’attribuzione del reddito alla stabile organizzazione ex art. 7 del Modello OCSE;

  • Il 22 luglio 2010 l’OCSE ha emanato la nuova versione delle Transfer Pricing Guidelines definendo i Capitoli I, II, III e IX.

 

In particolare, i principali cambiamenti sono stati:

  • gerarchia nell’applicazione dei metodi per la determinazione del transfer pricing: si fornisce un’analisi dettagliata dei metodi tradizionali per la determinazione del prezzo di trasferimento, come il metodo reddituale, il metodo di ripartizione degli utili e il metodo basato sul margine netto della transazione, proponendo non più il carattere di eccezionalità per l’applicazione dei metodi reddituali in favore del metodo basato sull’applicazione del metodo più appropriato alle circostanze;

  • analisi di comparabilità: le disposizioni sull’analisi di comparabilità del Capitolo I sono ampliate e completate da quanto contenuto nel nuovo Capitolo III;

  • linee guida relative all’applicazione dei metodi tradizionali: si fornisce maggior dettaglio sull’applicazione del Transactional Profit Split Method e del Transactional Net Margin Method;

  • annexes: nella nuova versione delle Guidelines ci sono allegati circa la concreta applicazione dei metodi reddituali.

 

  • nello stesso periodo, è stata adottata la versione 2010 del Modello OCSE di Convenzione fiscale, riportante un nuovo art. 7 che vuole, per determinare il reddito della stabile organizzazione, considerare le funzioni svolte, risorse impiegate e rischi assunti dall’impresa attraverso la stabile organizzazione e attraverso le altre parti dell’impresa. Per la determinazione del reddito della stabile organizzazione è importante il calcolo dei profitti e delle perdite derivanti da tutte le attività, e quindi delle transazioni con parti indipendenti, delle transazioni con parti correlate e dei cd. dealings con le altre parti dell’impresa;

 

  • Il progetto di aggiornamento e di semplificazione, si è concretizzato il 6 giugno 2012 con la pubblicazione di “Revision of the Special Considerations for Intangibles in Chapter VI of the OECD Transfer Pricing Guidelines and Related Provision” che dà vita ad una consultazione pubblica sulle cinque aree critiche individuate.

Ci si riferisce all’identificazione degli intangibili, l’identificazione dei soggetti beneficiari dei flussi economici dello sfruttamento degli intangibili, transazioni infragruppo legate all’utilizzo di beni immateriali, determinazione delle condizioni di libera concorrenza con la presenza di intangibles.

 

Le aree tematiche bisognose di una semplificazione sono state individuate dal report “OECD’s Current Tax Agenda 2012” e sono:

  • capitolo IV delle linee guida: revisione del principio cd. “safe harbour”, come situazione che prevede la collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria al fine di ridurre notevolmente i costi amministrativi;

  • creazione di un framework per la negoziazione di safe harbour bilaterali. L’Ocse ha pubblicato una bozza di discussione “Proposed Revision of the Section on Safe Harbours in Chapter IV of the OECD Transfer Pricing Guidelines and Draft Sample Memoranda of Understanding for Competent Authorities to Establish Bilateral Safe Harbours”, I cui commenti devono essere inviati entro il 14 novembre 2012;

  • semplificazione dei principi per la documentazione della politica di transfer pricing adottata;

  • analisi degli aspetti del riaddebito intercompany di “head office and regional administrative expenses”, per definire approcci standardizzati tra i vari Paesi;

  • semplificazione dei processi connessi alla conclusione di APA, Advance Pricing Agreements, per creare una negoziazione snella con le Amministrazioni finanziarie.

 

1 settembre 2012

Sonia Cascarano