Società in accomandita semplice: l’amministratore provvisorio

di Roberto Mazzanti

Pubblicato il 16 agosto 2012

quando una S.a.s. rimane priva di soci accomandatari, è necessaria la nomina di un amministratore provvisorio, pena lo scioglimento obbligatorio della società

PREMESSA

Nella società in accomandita semplice, cosa unica nel suo genere, occorre sempre la contemporanea presenza di almeno 1 socio accomandatario ed 1 socio accomandante.

Nel momento in cui si spezza questo equilibrio, scatta una potenziale causa di scioglimento, prevista dall’art.2323 del Codice Civile e sottoposta ad una condizione sospensiva: la ricostituzione della pluralità delle categorie sociali entro 6 mesi.

Usiamo il termine “categorie sociali”, perché, a differenza di tutte le altre società di persone, questa è una causa di scioglimento che nella s.a.s. si aggiunge a quella della presenza di un unico socio.

Le due cose possono anche coincidere; si pensi ad esempio alle s.a.s. costituite da 1 accomandante e da 1 accomandatario, in cui muore l’accomandante o l’accomandatario.

In questo caso abbiamo sia la permanenza di una sola categoria di soci, sia la permanenza fisica di un solo socio.

Nella s.a.s. – oltre a questa ulteriore particolare causa di scioglimento – troviamo anche un’altra particolarità, non riscontrabile in altre società: la previsione della figura dell’amministratore provvisorio.

Questo istituto scatta solo quando restano esclusivamente soci accomandanti; mentre non se ne ravvisa alcuna necessità quando a restare sono solo accomandatari.

 

  • Ricordiamo brevemente la differenza tra accomandanti e accomandatari:

i soci accomandatari sono i gestori della società e rispondono personalmente, solidalmente tra loro ed illimitatamente delle obbligazioni sociali, hanno normalmente la rappresentanza e l’amministrazione sociale (ma può esistere anche l’accomandatario non amministratore, figura più teorica che pratica ma pur sempre plausibile). Quindi sono soci che assommano su di sé sia il potere, sia la responsabilità.

Al contrario, gli accomandanti sono i soci che si limitano a conferire il capitale (o gli altri beni previsti dal contratto) e non hanno alcuna responsabilità personale per le obbligazioni della società, che d’altra parte non possono gestire, pena diventare ipso-facto accomandatari agli occhi della legge.

Il massimo della perdita che colpisce l’accomandante gli sottrae quanto conferito; al di là di questo non lo potrà incidere.

 

In ragione di questa differenziazione di ruoli, stanno tutte le conseguenze normative che mirano a far si che non vi sia confusione di ruoli, in modo che nessuno possa fingersi accomandante (e quindi conservare il beneficio della limitata responsabilità) pur agendo in realtà quale accomandatario, gestendo di fatto concretamente l’attività aziendale.

 

UN CASO CONCRETO

In questi giorni stiamo trattando un caso concreto in una s.a.s. composta da un socio accomandante e da un socio accomandatario, in cui scompare quest’ultimo, lasciando l’accomandante unico socio.

A parte le implicazioni successorie, tutte da gestire ma riguardanti la sfera privata degli eredi del defunto, il primo aspetto da risolvere è “come gestire l’ordinario”, in attesa che nel semestre a disposizione l’unico socio superstite possa decidere se:

  1. Sciogliere la società e metterla in liquidazione

  2. Trasformarla impropriamente in una ditta individuale lasciando decorrere il semestre e continuando la sua attività in prima persona

  3. Trasformarla in una srl unipersonale

  4. Trovare un nuovo socio che possa/voglia assumere il ruolo di accomandatario

  5. Trovato il nuovo socio, trasformare la società in snc.

Tralasciamo per un attimo la scelta concreta tra le 5 alternative, che non è oggetto di questo lavoro, concentrandoci invece sulla soluzione che il Codice Civile mette – temporaneamente – a disposizione del socio accomandante superstite : l’amministratore provvisorio.

 

POTERI E RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE PROVVISORIO

Prima di tutto, va detto che è consigliabile che questo ruolo non venga svolto direttamente dal socio accomandante superstite.

La dottrina ammette questa possibilità ma la realtà operativa la sconsiglia; l’amministratore provvisorio dovrà infatti proseguire le operazioni in corso al momento della scomparsa dell’unico accomandatario, provvedere alle normali operazioni con clienti e fornitori, operare con le banche (specie queste ultime necessitano di un’accorta gestione, dato che in questi casi tendono a mettersi in posizione difensiva) provvedere a incassi/pagamenti, gestire l’azienda, in poche parole, per un certo periodo di tempo. Tutte situazioni che lo portano inevitabilmente a compiere scelte.

 

Se questo compito fosse svolto dal socio accomandante, rischierebbe seriamente di trovarsi sopra un confine che una volta valicato, e sarebbe facile, lo farebbe scivolare nella veste di accomandatario.

Meglio allora – per quanto possibile – ricorrere ad un non-socio. Potrà essere chiunque, anche un dipendente della società.

 

CONFINI DELL’OPERATIVITA’ DELL’AMMINISTRATORE PROVVISORIO

L’amministratore provvisorio non assume la veste di socio accomandatario. Sempre che non esorbiti dai confini che la legge ha tracciato per lui, che sono:

  1. Può compiere solo operazioni di ordinaria amministrazione (non può cedere l’azienda, affittarla, acquistare nuove aziende o partecipazioni sociali, licenziare dipendenti ecc…ecc…)

  2. Non può restare in carica oltre il semestre di legge, pena la responsabilità NON personale1 MA extracontrattuale, per gli atti compiuti, anche se non diventa socio.

La dottrina prevalente [non esiste unanimità sul punto] concorda sul fatto che quando l’amministratore provvisorio ponga in essere comportamenti che esulino dai limiti di oggetto e di tempo prescritti, egli sarà ritenuto ovviamente responsabile, ancorché con diverse graduazioni, del suo operato.

 

ATTI ESORBITANTI

Diverse sono invece le situazioni che si determinano per gli atti compiuti oltre i limiti di oggetto e di tempo. Si deve distinguere se vi sia stato o meno il consenso dei soci e secondo che l'amministratore provvisorio sia un accomandante o un estraneo.

Se la continuazione dell'attività, oltre la durata massima di sei mesi, ha luogo con il consenso degli altri soci, non è dubbio che tale consenso debba essere interpretato come inteso alla continuazione della stessa società. In tal senso, se l'amministratore provvisorio fosse un accomandante, questi assumerebbe la qualità di accomandatario e cioè socio-amministratore con responsabilità illimitata; egli decadrebbe, quindi, dal beneficio della responsabilità limitata.

Se si trattasse di estraneo, nulla può indurre a ritenere che egli assuma responsabilità personale e, tanto meno, qualità di socio che egli non ha. Propenderemmo, quindi, per la responsabilità extracontrattuale o, a seconda dei casi, dafalsus procurator exart. 1398 c.c..

Suicompitidell'amministratore provvisorio non vi è unanimità in dottrina, ma la maggioranza opta per il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazionerelativi alla gestione sociale.

È importante citare una sentenza della Corte Suprema, ancorché datata, nella quale è stato ribadito che al socio accomandante nominato amministratore provvisorio - ancorchéunico superstitedopo la sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatari - di una S.a.s., non può essere riconosciuta la qualità dirappresentantedella società, per il solo fatto di aver assunto in concreto la gestione sociale. Questi non potrà nemmeno stipulare alcun contratto nell'interesse della società (C. 7204/1983). E’ una sentenza che fa chiaramente pendere l’ago della bilancia verso l’amministratore provvisorio estraneo, piuttosto che il contrario. Ma va presa con le molle, visto che ha quasi 30 anni.

Per quanto riguarda, invece, la giurisprudenza di merito, essa ha tra l'altro affermato che non è assoggettabile a fallimento in proprioil socio accomandante, nominato amministratore provvisorio, il quale sia rimasto formalmente in carica oltre i sei mesi, senza tuttavia compiere atti di gestione (Trib . Torino 22.2.1991).

 

CONCLUSIONI

Prudenza e operatività inducono a consigliare la nomina dell’amministratore provvisorio convergendo su una figura estranea alla compagine sociale ma nello stesso tempo vicina alle problematiche aziendali. Il Commercialista di fiducia avrebbe il profilo più idoneo da questo punto di vista; spesso però è fisicamente impossibilitato a essere presente in azienda in modo assiduo. Potrebbe nominare un suo procuratore oppure si potrebbe ricorrere alla nomina di un dipendente della società.

 

Questo per garantire rapidità di intervento e presenza costante in azienda.

 

Si tratta infatti molto spesso di una situazione caotica, in cui il socio accomandante superstite non conosce nulla delle operazioni in corso al momento della scomparsa del suo socio. Dovrà perciò essere assistito particolarmente da vicino e da una figura professionale in grado di consigliarlo nel migliore dei modi, specialmente per non farlo incorrere in ipotesi di responsabilità personali in grado di fargli assumere la qualifica di accomandatario.

 

In questi casi poi, l’atteggiamento dei fornitori e delle banche è quello di chi pensa che l’azienda non sia più meritevole di fiducia, dato che non si sa chi potrà prendere il posto dell’accomandatario e né se sarà capace di guidare l’azienda con le stesse caratteristiche o addirittura in modo migliore.

 

Ecco che il professionista – se non assume direttamente la carica di amministratore provvisorio – deve comunque garantire un periodo di tranquillità al socio accomandante e agli eredi dell’accomandatario, in modo che abbia il tempo di valutare le scelte da fare e a ragion veduta, perciò, nel frattempo, si dovrà effettuare rapidamente un inventario della situazione patrimoniale ed economica della società, che spesso non è semplice fare, e catalizzare sull’amministratore provvisorio la gestione operativa quotidiana.

 

14 agosto 2012

Roberto Mazzanti

1 Tenendo presente che sul punto non c’è una visione unanime a livello di dottrina. La responsabilità extracontrattuale si traduce nel rispondere verso la società per i danni causati. Non si tratterebbe (il condizionale è obbligatorio) di responsabilità personale per le obbligazioni sociali.