La definizione delle sanzioni in caso di procedimento di adesione con esito negativo

il contribuente, che non aderisce alla proposta di accertamento con adesione dell’ufficio, può comunque definire le sole sanzioni irrogate

A norma dell’art.17 del D.Lgs. n.472/1997, in presenza di sanzioni collegate al tributo, è ammessa la definizione agevolata, con il pagamento di un terzo della sanzione irrogata entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

Nel caso in cui l’atto di accertamento, che contiene tali sanzioni, sia oggetto di adesione che si conclude negativamente, il contribuente può definire entro i 150 giorni le sanzioni atteso che la norma fa riferimento al termine previsto per la proposizione del ricorso che, in caso di adesione, è appunto di 150 giorni.

 

IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE IMMEDIATA

L’art. 17, del D.Lgs.n.472/97, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 23, c. 29, lett. b, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n.111, in deroga alle previsioni dell’art. 16, dispone che le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all’avviso di accertamento, o di rettifica motivato a pena di nullità.

Ai sensi del medesimo art. 23, c. 29, lett. b, D.L. n. 98/2011, la disposizione si applica agli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011.

In pratica, il legislatore ha sostituito le parole “possono essere”, con “sono”, obbligando – C.M. n.41/2011 – gli uffici ad irrogare le sanzioni collegate al tributo, contestualmente all’atto di accertamento o di rettifica.

 

Le prime indicazioni delle Entrate

Il vigente comma 2 dell’articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ammette, quindi, la definizione in maniera agevolata delle sole sanzioni, con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

A seguito delle modifiche introdotte dalla lettera b del comma 29 dell’articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 l’irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, contestualmente all’avviso di accertamento o di rettifica, ai sensi del comma 1 dell’articolo 17 del d.lgs. n. 472/1997, non è più rimessa alla facoltà dell’ufficio, ma diventa procedimento ordinario e obbligatorio.

Il termine di proposizione del ricorso è, pertanto, riferito sia all’avviso di accertamento del tributo sia all’irrogazione contestuale delle relative sanzioni.

Nel corso di TeleFisco 2012, l’Agenzia delle Entrate, nell’analizzare il comma 2 dell’articolo 17, del D.Lgs. n. 472/97 rileva che la norma non prevede quale causa di preclusione alla definizione agevolata la formulazione dell’istanza di adesione così come prevista in caso di omessa impugnazione ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 218/1997.

“Si ritiene, pertanto, che, stante il rinvio operato dall’articolo 17, comma 2, del d.lgs. 472 del 1997 ai termini di proposizione del ricorso, anche nell’ipotesi in cui il procedimento di accertamento con adesione si concluda negativamente, il contribuente potrà continuare a beneficiare della definizione agevolata delle sanzioni, a condizione che effettui il pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso”.

 

La definizione delle sanzioni in caso di procedimento di adesione negativa

La disposizione, opportunamente integrata con la disciplina sanzionatoria contenuta nel D.Lgs. n. 472/1997, con la sostituzione del termine perentorio dei 60 giorni per il pagamento delle sanzioni con il termine più lungo previsto per la proposizione del ricorso e tale termine, con il correlativo beneficio, risulta applicabile indipendentemente dalla presentazione o meno dell’istanza di adesione.

In pratica il contribuente, nel termine concesso per la presentazione del ricorso, ha comunque diritto a definire l’aspetto sanzionatorio contenuto nell’avviso di accertamento con il pagamento di un terzo delle sanzioni irrogate, ex art. 17 del D.Lgs. n.472/1997, ferma restando la possibilità di instaurare il procedimento di adesione, il cui eventuale esito negativo non preclude il mantenimento del beneficio in parola.

 

La circolare n. 25/2012

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.25/E del 19 giugno 2012, nel fornire tutta una serie di risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata, si è occupata, ancora una volta della questione, confermando che, “stante il rinvio operato dall’articolo 17, comma 2 del D.lgs. n. 472 del 1997 ai termini di proposizione del ricorso, anche nell’ipotesi in cui il procedimento di accertamento con adesione si concluda negativamente, il contribuente potrà continuare a beneficiare della definizione agevolata delle sanzioni, a condizione che effettui il pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso”.

 

9 luglio 2012

Francesco Buetto