L’abuso di diritto e il contribuente – parte III

di Danilo Sciuto

Pubblicato il 15 giugno 2012

continuiamo a proporre nuove recentissime ed interessanti massime giurisprudenziali sul tema caldo e discusso dell'abuso del diritto

Premessa

Terza puntata dedicata allo scottante tema dell’abuso del diritto, così come delineato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.

In questa puntata è il turno delle sentenze rese note nell’anno 2010, per arrivare, nelle prossime puntate, a quelle via via sempre più recenti.

 

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I diritti di immagine nello sport e l’interposizione fittizia

L’ordinamento tributario è informato al principio del divieto di abuso del diritto, qualificato come utilizzo di strumenti ed istituti giuridici finalizzati per l’elusione dell’adempimento  dell’obbligazione  a titolo di imposta, pur se tale contegno sia astrattamente non configgente con nessuna specifica disposizione. Coerentemente, deve ritenersi ortodossa e legittima la riconduzione della titolarità del  reddito  al  soggetto  il quale riceva sotto forma di provento per lo  sfruttamento  dei  diritti  di immagine  somme  che  dissimulano  una  vera  e  propria  integrazione  del corrispettivo  dovuto  per  le  prestazioni  rese  (nella  specie,   atleti professionisti).

(Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 4737/2010)

 

Illegittimo un accertamento con contestazioni superficiali o aposittiche

L’Amministrazione  finanziaria  non  è  vincolata  alla  mera  apparenza formale della regolarità della documentazione contabile e della  sussistenza delle operazioni  economiche  delle  quali  contesta  l’insussistenza.  Deve peraltro allegare dati, elementi, circostanze ed indizi idonei  a  superarne la valenza probatoria non potendo risolversi l’accertamento in contestazioni superficiali o apodittiche. D’altra parte, assolto tale onere è devoluta  al contribuente  la  dimostrazione   circa   l’effettività   delle   operazioni imponibili non potendo però tale attività risolversi nell’opposizione  della formalità della documentazione.

(Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 9477/2010)

 

L’onere della prova nella contestazione dell’abuso del diritto

In  tema  di  abuso  del  diritto,  grava  sul   soggetto   che   invoca l’applicazione del regime  fiscale  l’onere  di  provare  che  lo  strumento negoziale adottato non ha quale finalità essenziale il conseguimento  di  un indebito risparmio d’imposta.

(Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 12249/2010)

 

Il principio dell’abuso di diritto alla Corte di Giustizia Cee

Poichè dalla  giurisprudenza  comunitaria  non  si traggono  decisive  indicazioni  interpretative  per  risolvere  i  problemi enunciati, questa Corte ritiene necessario, ai fini  della  decisione  della causa, sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione  Europea  le  seguenti questioni:

    1) se il principio  del  contrasto  all’abuso  del  diritto  in  materia fiscale, cosi come definito nelle sentenze in cause C - 255/02 e  C  425/06, Halifax e Part Service, costituisca un principio  fondamentale  del  diritto comunitario soltanto in materia  di  imposte  armonizzate  e  nelle  materie regolate da norme di diritto  comunitario  secondario,  ovvero  si  estenda, quale ipotesi di abuso di libertà fondamentali, alle materie di imposte  non armonizzate, quali le imposte dirette, quando l’imposizione ha  per  oggetto fatti economici transnazionali, quale l’acquisto di diritti di godimento  da parte di una società su azioni di altra società avente sede in  altro  Stato membro o in uno Stato terzo;

    2) a prescindere, dalla risposta al precedente quesito, se  sussista  un interesse di rilevanza comunitaria alla previsione,  da  parte  degli  Stati membri, di adeguati strumenti di contrasto all’elusione fiscale  in  materia di imposte non armonizzate; se a tale interesse osti una non applicazione  - nell’ambito di una misura di condono - del principio dell’abuso del  diritto riconosciuto anche come regola del  diritto  nazionale  e  se  in  tal  caso ricorra una violazione dei principi ricavabili dall‘art.  4,  comma  3,  del Trattato sull’Unione Europea.

(Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 22309/2010)

 

Il principio dell’abuso di diritto nella normativa in tema di “prima casa”

L’acquisto da parte dei coniugi in regime di comunione  legale di  un  prima  abitazione,  la  stipulazione  di   una   nuova   convenzione matrimoniale con cessione del cinquanta per cento dell’abitazione  all’altro coniuge, e l’acquisto da parte di entrambi di una  seconda  abitazione,  non costituiscono un “abuso di diritto”, in quanto, mancando specifiche norme di carattere antielusivo,  il  vuoto  normativo  non  può  esere  colmato  con l’applicazione   di   un   principio   conseguente   ad   una   elaborazione giurisprudenziale.

Nel  caso  di  specie,  in  data  26  novembre  2003,  la contribuente  acquistava,  congiuntamente  al   marito,   un’abitazione   da destinare a prima casa. Ma l’ente impositore contestava  tale  agevolazione, in quanto la stessa aveva già acquistato, con le  medesime  agevolazioni  in regime di comunione legale con il marito, un  altro  immobile  nel  1991,  e recuperava,  in  capo  alla  contribuente,  il  diritto  di   godere   delle agevolazioni fiscali.  Si  opponeva  la  contribuente  affermando  che,  nel medesimo giorno in cui era avvenuto l’acquisto del secondo  immobile,  aveva stipulato una convenzione matrimoniale con la quale aveva ceduto al  marito, estromettendola dalla comunione legale esistente tra i coniugi,  la  propria quota dell’immobile acquistato nel 1991.  Conseguentemente  la  contribuente non risultava essere titolare né esclusiva né in comunione  con  il  proprio coniuge di diritti di proprietà su immobili adibiti a prima casa.  Replicava l’ente impositore come la convenzione matrimoniale dovesse  essere  ritenuta priva di efficacia in quanto posta in essere al fine di consentire una nuova fruizione dell’agevolazione. Il giudice d’appello riteneva come, in mancanza di una  specifica  norma  antielusiva,  il  comportamento  dei  contribuenti risultasse essere corretto.

(Commissione Tributaria Regionale Torino, sentenza 1/XXIX/2010)

 

Compravendita di immobile dissimulata

La costituzione di una società con conferimento del bene  così gravato, e la vendita totalitaria  delle  quote  sociali,  costituiscono  un “abuso  di  diritto”,  in  quanto  sono  operazioni  poste  in  essere   per risparmiare l’imposta di registro, ipotecaria e catastale, che devono essere recuperate tenuto conto dell’intrinseca natura  e  degli  effetti  giuridici degli atti presentati alla registrazione, senza che vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

Nel caso di specie. G. V., G. A. e G.L.,  in  data  22 febbraio 2005 costituivano una società di capitale  denominata  …”,  con  un capitale  sociale  di  100mila  euro.  G.V.  conferiva  un  ramo   d’azienda costituita da attività e passività per 96.660  euro,  pari  al  96,66%.  Gli altri  due  soci  conferivano  del  contante  per  €   1.670,00,   con   una partecipazione pari all’1,67% cadauno. In data 22  marzo  2005  G.V.  cedeva l’intera quota a G.A. e G.L,. al prezzo complessivo di 96.600 euro.  Per  il Fisco i due atti, pur essendo distinti tra loro, erano strettamente connessi da  un  chiaro  intento  elusivo,  al  solo  scopo  di  far  apparire,  come costituzione di società con conferimento di cespiti immobiliari da parte  di un  socio  e  successiva   cessione   di   quota,   un   negozio   giuridico sostanzialmente diverso, cioè una vera e propria compravendita  immobiliare. In pratica il Fisco ha tassato non i “singoli” negozi ai sensi dell’art. 21, Dpr 131/86  bensì  il  “complesso”  degli  stessi  ai  sensi  dell’art.  20, recuperando la differenza tra imposta accertata sul negozio “complessivo”  e somma liquidata sulla somma dei “singoli” negozi. Così decidendo la  Ctr  ha concretamente applicato il principio di “abuso di diritto”  elaborato  dalla giurisprudenza  della  Cassazione  nelle  sentenze  nn.  30055-6-7/08  e  n. 15029/09.

(Commissione Tributaria Regionale Torino, sentenza 45/XXXVIII/2010)

 

15 giugno 2012

Danilo Sciuto