Aspetti generali
La «Concentrazione della riscossione nell'accertamento», introdotta dall'art. 29 del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010, n. 122, con decorrenza dal 1° luglio 2011 (data successivamente portata al 1° ottobre dello stesso anno), risponde all’intento del legislatore di semplificare e abbreviare lo snodo accertamento – riscossione, anche con la finalità di evitare per quanto possibile l’«evasione da riscossione», ossia il comportamento posto in essere da taluni contribuenti, che consiste nel sottrarsi all’imposizione rendendo impossibile la riscossione.
Con le disposizioni in commento, in buona sostanza, l’accertamento diviene in generale, da atto impositivo «puro e semplice», anche titolo esecutivo, in grado di legittimare gli atti esecutivi.
Beninteso, nella prospettiva del legislatore fiscale la riscossione coattiva rimane una sorta di «extrema ratio», da attivare nelle ipotesi patologiche e sicuramente non auspicabile se può avvenire l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti.
Ecco quindi che la temuta esecuzione della riscossione in via coattiva viene allontanata attraverso una serie di ipotesi di sospensione e rateazione, intese a rendere possibile l’adempimento diretto anche laddove sussistano particolari problemi (di scarsa e/o non immediata solvibilità da parte dei soggetti tenuti al pagamento).
Il nuovo atto impositivo / accertativo
In attuazione della normativa sopra richiamata, per i rilievi degli uffici relativi ai periodi dal 2007 in poi, l'atto impositivo deve contenere già l'obbligo di corrispondere l'importo indicato.
A seguito delle indicate innovazioni normative, il termine entro cui occorre provvedere al pagamento degli importi richiesti a titolo di imposta, sanzioni e interessi è quello per la presentazione del ricorso, cioè gli ordinari 60 giorni, fatto salvo però il caso in cui venisse presentata istanza di adesione (in tale situazione, il termine rimane sospeso per ulteriori 90 giorni).
L'ufficio dell'Agenzia delle Entrate (a seguito della riorganizzazione del 2010, la competente Direzione Provinciale) deve chiedere all'agente della riscossione, attraverso l'iscrizione a ruolo, di incassare il proprio credito, e quest'ultimo si rivale sul contribuente mediante la cartella di pagamento.
Con il decorso di 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, come sopra individuato, se il contribuente non paga l'ufficio acquista titolo per delegare l'agente della riscossione a procedere.
In presenza di ricorso alla CTP, la richiesta corrisponde alla metà delle imposte pretese; in presenza però di un pericolo per la riscossione, può essere richiesto l'importo integrale, con la possibilità per il concessionario di procedere a esecuzione forzata sulla base dell'avviso di accertamento.
L'innovazione normativa si traduce sostanzialmente nell'accelerazione dei tempi della riscossione (parziale o totale) delle somme accertate, finalizzata a evitare i fenomeni di sottrazione al Fisco delle somme che sono oggetto di atti impositivi.
In sintesi, secondo la nuova normativa:
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Le innovazioni del 2011
La L. 12.7.2011, n. 106, di conversione del D.L. 13.05.2011, n. 70, ha previsto - art. 7, c. 2, lett. n – l’applicazione dell’«accertamento esecutivo» agli avvisi emessi a partire dal 1° ottobre 2011 (anziché dal 1° luglio, come nella versione originaria) e relativi ai periodi di imposta in corso alla data del 31.12.2007 e successivi, in luogo dell’applicazione agli a