Premessa
Continuiamo il nostro percorso di illustrazione delle sentenze relative al redditometro e al più esteso istituto dell’accertamento sintetico. Nelle sentenze proposte questo mese, tutte datate 2011, diamo rilievo soprattutto al principio della disponibilità del bene, e alle sue implicazioni.
Il requisito della disponibilità dei beni
Il requisito della disponibilità dei beni indicati come indici e coefficienti presuntivi di capacità contributiva contempla anche le ipotesi di utilizzo a qualsiasi titolo, anche di fatto, da parte di terze persone in quanto obiettivo della disciplina è l’individuazione di fonti di reddito non dichiarate.
(Cassazione, sentenza n. 12448/11)
Rileva la disponibilità, non la proprietà
L'accertamento sintetico fondato sul c.d. "redditometro" è basato sulla disponibilità dei beni costituenti "fatti indice", per cui non ha alcun rilievo la proprietà del bene. Il contribuente "accertato" può dimostrare che il bene è nella disponibilità di altri, adducendo che sono questi a sostenere le spese, ma occorre che le spese siano effettivamente sostenute dal terzo (non è stata ritenuta sufficiente la produzione della quietanza di pagamento dell'assicurazione dell'auto, siccome detto documento, nonostante re
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