Indice: 1) Avviamento, marchi e altre attività immateriali nel bilancio consolidato: Regole per la tassazione sostitutiva 2) Ministero dell’Economia e delle Finanze: Ridotto l’acconto Irpef di novembre 2011 3) Parere della Fondazione Studi dei CdL: Per la retribuzione in nero anche il dipendente è responsabile 4) Bar del circolo sportivo dato in gestione a terzi: Occorrono i requisiti professionali 5) Agenzia delle Entrate: Ecco la PEC delle Direzioni Provinciali 6) Ifac: Sondaggio internazionale per raccogliere informazioni sugli studi professionali |
1) Avviamento, marchi e altre attività immateriali nel bilancio consolidato: Regole per la tassazione sostitutiva
Riguardo l’imposta sostitutiva da versare entro il 30 novembre 2011, le modalità ed i tempi per l’affrancamento degli avviamenti, dei marchi d’impresa e delle altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato sono contenuti nel Provvedimento del 22 novembre 2011 firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, che, difatti, definisce le modalità attuative dell’imposta sostitutiva introdotta con il D.L. n. 98 del 2011.
Il citato D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2001 (prima manovra correttiva estiva del 2011) ha introdotto la possibilità di versare un’imposta sostitutiva per affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa e altre attività immateriali che sono iscritti nel bilancio consolidato, anziché nel bilancio di esercizio.
Questa nuova modalità di affrancamento è possibile a patto che le attività immateriali siano riferibili ai maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite e iscritte nel bilancio individuale, per effetto di operazioni straordinarie o traslative, come ad esempio, fusioni, scissioni, conferimenti o cessioni d’azienda.
L’imposta sostitutiva si applica alle operazioni effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010, considerando le attività immateriali iscritte nel bilancio consolidato relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
Le società di capitali, di persone e gli enti commerciali, che optano per l’imposta sostitutiva, devono versarla entro il 30 novembre 2011.
Effetti dell’esercizio dell’opzione
I contribuenti che optano per l’imposta sostitutiva potranno, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, dedurre il valore affrancato dell’avviamento, dei marchi d’impresa e delle attività immateriali nella misura massima del 10%, per periodo d’imposta.
2) Ministero dell’Economia e delle Finanze: Ridotto l’acconto Irpef di novembre 2011
Si riduce l’acconto Irpef 2011, passa, infatti, dal 99% al 82%. A pochi giorni dalla scadenza del secondo acconto Irpef per il periodo d’imposta in corso (2011), con il comunicato n. 190 del 23 novembre 2011, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fatto sapere che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede la riduzione di 17 punti percentuali dell’acconto IRPEF dovuto per il periodo d’imposta 2011 è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall’art. 55 del D.L. 78/2010, come modificato dalla Legge di stabilità per il 2012 (legge 12 novembre 2011, n.183).
Tale ultima disposizione interviene sugli effetti finanziari del D.L. 78/2010 portando a 3.050 milioni di euro le minori entrate previste nel bilancio dello Stato per effetto dello slittamento al 2012 di parte dell'acconto IRPEF.
La riduzione dell'acconto IRPEF ha come conseguenza indiretta la temporanea maggiore disponibilità di risorse da parte dei contribuenti.
Nel merito delle indicazioni fornite si precisa, inoltre, che qualora sia stato già effettuato il pagamento dello stipendio o della pensione senza considerare la riduzione dell'acconto prevista, i sostituti d'imposta restituiranno le maggiori somme trattenute nelle retribuzioni erogate nel mese di dicembre 2011. Nel caso in cui i sostituti d'imposta non siano in grado di restituire le maggiori somme trattenute nelle retribuzioni erogate nel mese di dicembre, gli stessi dovranno comunque restituirle nelle retribuzioni del mese successivo.
Acconto IRPEF 2011
In particolare, tale comunicato ha precisa che é stato firmato il 21 novembre 2011, ed è in corso di pubblicazione, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede, tra l’altro, il differimento del versamento di 17 punti percentuali dell’acconto IRPEF dovuto per il periodo d’imposta 2011.
Per conseguenza l’acconto IRPEF dovuto entro mercoledì 30 novembre ammonterà all’82% anziché al 99%.
La differenza sarà versata a giugno del 2012.
Ai contribuenti che hanno già effettuato il pagamento dell'acconto nella misura del 99% spetta un credito d'imposta pari alla differenza pagata in eccesso, da utilizzare in compensazione con il modello F24 (art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
Per coloro che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, i sostituti d’imposta tratterranno l’acconto applicando la nuova percentuale dell’82%. Qualora sia stato già effettuato il pagamento dello stipendio o della pensione senza considerare tale riduzione, i sostituti d’imposta provvederanno a restituire nella retribuzione erogata nel mese di dicembre le maggiori somme trattenute.
Nel caso in cui i sostituti d’imposta non siano in grado di riconoscere la riduzione dell’acconto sulle retribuzioni erogate nel mese di dicembre 2011, gli stessi dovranno comunque restituire le maggiori somme trattenute nella retribuzione successiva.
3) Parere della Fondazione Studi dei CdL: Per la retribuzione in nero anche il dipendente è responsabile
Risponde anche il lavoratore per la retribuzione percepita in nero. Si tratta, sostanzialmente, della precisazione che è contenuta nel nuovo documento della Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro (parere n. 26 del 23 novembre 2011), peraltro, scaturito da un quesito posto teso a conoscere se fronte di pagamenti in nero erogati dal datore di lavoro a soggetti dipendenti vi sia o meno un responsabilità anche dal parte del lavoratore.
Il chiarimento della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro
Nel caso in cui la remunerazione sia riferibile ad una attività riconducibile a lavoro dipendente, l’art. 24 del D.P.R. n. 600/1973 prevede l’obbligo di effettuare il versamento della ritenuta Irpef a titolo d’acconto, da parte del soggetto che effettua il pagamento che, in linea di principio, si è avvalso della prestazione del lavoratore.
Mentre il successivo art. 64 del medesimo DPR n. 600/1973 dispone che “chi in forza di disposizione di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso.”. Riguardo il lavoro dipendente la rivalsa è espressamente prevista dal comma 1 del suddetto art. 24.
Inoltre, in base all’art. 35 del DPR. n. 602 del 1973, “quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido.”.
L’orientamento della Cassazione
Parrebbe che il lavoratore resti del tutto estraneo alla tassazione della propria retribuzione essendo compito esclusivo del datore di assoggettare a ritenuta il relativo importo.
Tuttavia, denota la Fondazione Studi dei CdL, la Corte di Cassazione ha più volte stabilito che anche il lavoratore è corresponsabile, dovendo provvedere ad assoggettare a tassazione la retribuzione percepita pure in assenza di ritenuta da parte del datore, ovvero in caso di pagamenti in nero.
L’ultima in ordine di tempo è la sentenza n. 09897/11 del 17/02/2011 della Corte di Cassazione che ha fornito importanti elementi di riferimento. In particolare, la Suprema Corte, appurato che la lavoratrice aveva percepito somme in nero considerato che erano state rinvenute nei locali del datore di lavoro delle ricevute firmate dalla medesima ha stabilito che:
- è del tutto irrilevante se tra datore e lavoratore vi fosse un accordo per non assoggettare a tassazione le somme percepite;
- è del tutto irrilevante che il lavoro prestato fosse l’unico lavoro svolto dall’interessata nel corso dell’anno;
- è del tutto irrilevante che l’interessata in buona fede ritenesse che le somme non dovessero essere indicate in dichiarazione dei redditi;
Viene, quindi, ritenuta errata la conclusione che la contribuente fosse esonerata dall’obbligo fiscale essendovi una norma primaria che impone al datore l’obbligo di effettuare le ritenute e versarle.
In sostanza la Corte, aderendo alla tesi della Cassazione n. 8504/2009 ritiene che “in caso di mancato pagamento della ritenuta d’acconto da parte del lavoratore, il soggetto obbligato al pagamento del tributo è anche il lavoratore contribuente”.
Dunque secondo la Suprema Corte, l’intervento del sostituto lascia inalterata la posizione del sostituito, il quale è specificamente gravato dell’obbligo di dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta, poiché essi concorrono a formare la base imponibile sulla quale, secondo il criterio di progressività, sarà calcolata l’imposta dovuta, detraendosi da essa la ritenuta subita come anticipazione del prelievo.
D’altronde, più volte la giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 2212/2000; 16092/2000; 10057/2000; 1081/2002; 5020/2003; 14033/2006; 8316/2009) ha stabilito che quando la ritenuta non sia stata operata sugli emolumenti che pur costituiscono componente di reddito, alla omissione il percettore dovrà ovviare, dichiarando i relativi proventi e calcolando l’imposta sull’imponibile alla cui formazione quei proventi hanno concorso.
Vengono ritenute superate le conclusioni della precedente giurisprudenza (Cassazione n. 12991/1999; 13664/1999) che avevano sostenuto la responsabilità solo del datore di lavoro.
4) Bar del sodalizio sportivo dato in gestione a terzi: Occorrono i requisiti professionali
Se il bar dell’ente non commerciale viene dato in gestione ad un soggetto estraneo, rispetto gli organi dell’associazione, l’esercente deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti professionali prescritti dalla legge, anche dopo la modifica della disciplina in materia di somministrazione, introdotta dal D.Lgs. n. 59/2010 con il quale è stata recepita, in Italia, la direttiva Servizi, 2006/123/Ce.
Deve, inoltre, essere in possesso dei requisiti professionali (previsti dall’art. 71 di tale Decreto) il referente del circolo privato che, pur aderendo ad organismi che hanno ottenuto il riconoscimento da parte del ministero, non ha adeguato lo statuto alle prescrizioni previste per gli enti non commerciali dal Tuir.
Il chiarimento è contenuto nel parere n. 153829/2011 del Ministero dello Sviluppo economico, che in particolare ha precisato:
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati è disciplinata dal D.P.R. n. 235/2001 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati), che integra la disposizione di cui all’art. 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante la disciplina generale in materia di somministrazione di alimenti e bevande, come sostituito dall’art. 64, comma 7, del D.Lgs. n. 59/2010.
La disciplina amministrativa concernente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati è strettamente correlata alla disciplina di carattere fiscale applicabile agli enti non commerciali come individuati dal TUIR.
Pertanto, le associazioni ed i circoli aderenti ad enti ed organizzazioni nazionali possono iniziare ad esercitare l’attività di somministrazione a seguito della presentazione di una Scia, solo se rispettano le condizioni previste dal TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) e se hanno ottenuto il riconoscimento da parte del ministero dell’Interno.
Attenzione, negli altri casi (che riguarda la maggior parte dei circoli sportivi), l’attività rimane soggetta ad autorizzazione in base all’art. 64 del medesimo D.Lgs. n. 59/2010, come qualsiasi altro bar o ristorante aperto al pubblico.
5) Agenzia delle Entrate: Ecco la PEC delle Direzioni Provinciali
Sono stati pubblicati il 23 novembre 2011 sul sito dell’Agenzia delle Entrate i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata che possono essere utilizzati esclusivamente dagli utenti in possesso di una casella PEC attiva:
Direzione Provinciale |
Indirizzo |
ABRUZZO |
|
DIREZIONE PROVINCIALE DI CHIETI |
dp.Chieti@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA |
dp.LAquila@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI PESCARA |
dp.Pescara@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI TERAMO |
dp.Teramo@pce.agenziaentrate.it |
BASILICATA |
|
DIREZIONE PROVINCIALE DI MATERA |
dp.Matera@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA |
dp.Potenza@pce.agenziaentrate.it |
CALABRIA |
|
DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO |
dp.Catanzaro@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI COSENZA |
dp.Cosenza@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI CROTONE |
dp.Crotone@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA |
dp.ViboValentia@pce.agenziaentrate.it |
CAMPANIA |
|
DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO |
dp.Avellino@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO |
dp.Benevento@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA |
dp.Caserta@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE I di NAPOLI |
dp.1Napoli@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE II di NAPOLI |
dp.2Napoli@pce.agenziaentrate.it |
EMILIA ROMAGNA |
|
DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA |
dp.Bologna@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI FERRARA |
dp.Ferrara@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI FORLI' - CESENA |
dp.ForliCesena@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA |
dp.Modena@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI PARMA |
dp.Parma@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA |
dp.Piacenza@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA |
dp.Ravenna@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA |
dp.ReggioEmilia@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI RIMINI |
dp.Rimini@pce.agenziaentrate.it |
FRIULI VENEZIA GIULIA |
|
DIREZIONE PROVINCIALE DI GORIZIA |
dp.Gorizia@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE |
dp.Pordenone@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE |
dp.Trieste@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI UDINE |
dp.Udine@pce.agenziaentrate.it |
LAZIO |
|
DIREZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE |
dp.Frosinone@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI |
dp.Rieti@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO |
dp.Viterbo@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE II di ROMA |
dp.2Roma@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE III di ROMA |
dp.3Roma@pce.agenziaentrate.it |
LIGURIA |
|
DIREZIONE PROVINCIALE DI GENOVA |
dp.Genova@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA |
dp.Imperia@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI LA SPEZIA |
dp.LaSpezia@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI SAVONA |
dp.Savona@pce.agenziaentrate.it |
LOMBARDIA |
|
DIREZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO |
dp.Bergamo@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA |
dp.Brescia@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI COMO |
dp.Como@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI CREMONA |
dp.Cremona@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCO |
dp.Lecco@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI LODI |
dp.Lodi@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA |
dp.Mantova@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI MONZA E BRIANZA |
dp.MonzaBrianza@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI PAVIA |
dp.Pavia@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO |
dp.Sondrio@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE |
dp.Varese@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE I di MILANO |
dp.1Milano@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE II di MILANO |
dp.2Milano@pce.agenziaentrate.it |
MARCHE |
|
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA |
dp.Ancona@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO |
dp.AscoliPiceno@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI FERMO |
dp.Fermo@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI MACERATA |
dp.Macerata@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI PESARO - URBINO |
dp.PesaroUrbino@pce.agenziaentrate.it |
MOLISE |
|
DIREZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO |
dp.Campobasso@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA |
dp.Isernia@pce.agenziaentrate.it |
PIEMONTE |
|
DIREZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA |
dp.Alessandria@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI ASTI |
dp.Asti@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI BIELLA |
dp.Biella@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI NOVARA |
dp.Novara@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI VERBANO CUSIO OSSOLA |
dp.VerbanoCusioOssola@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI |
dp.Vercelli@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE I di TORINO |
dp.1Torino@pce.agenziaentrate.it |
PUGLIA |
|
DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI |
dp.Bari@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA ANDRIA TRANI |
dp.BarlettaAndriaTrani@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI |
dp.Brindisi@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA |
dp.Foggia@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE |
dp.Lecce@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI TARANTO |
dp.Taranto@pce.agenziaentrate.it |
SARDEGNA |
|
DIREZIONE PROVINCIALE DI ORISTANO |
dp.Oristano@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI |
dp.Sassari@pce.agenziaentrate.it |
SICILIA |
|
DIREZIONE PROVINCIALE DI CALTANISSETTA |
dp.Caltanissetta@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI ENNA |
dp.Enna@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO |
dp.Palermo@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA |
dp.Ragusa@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI |
dp.Trapani@pce.agenziaentrate.it |
TOSCANA |
|
DIREZIONE PROVINCIALE DI AREZZO |
dp.Arezzo@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO |
dp.Grosseto@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO |
dp.Livorno@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI MASSA CARRARA |
dp.MassaCarrara@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA |
dp.Pisa@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA |
dp.Pistoia@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI PRATO |
dp.Prato@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA |
dp.Siena@pce.agenziaentrate.it |
UMBRIA |
|
DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA |
dp.Perugia@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI TERNI |
dp.Terni@pce.agenziaentrate.it |
VENETO |
|
DIREZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO |
dp.Belluno@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA |
dp.Padova@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO |
dp.Rovigo@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI TREVISO |
dp.Treviso@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA |
dp.Venezia@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI VERONA |
dp.Verona@pce.agenziaentrate.it |
DIREZIONE PROVINCIALE DI VICENZA |
dp.Vicenza@pce.agenziaentrate.it |
6) Ifac: Sondaggio internazionale per raccogliere informazioni sugli studi professionali
Un sondaggio internazionale per acquisire direttamente dai professionisti informazioni su temi di attualità è stato lanciato dal Comitato per i piccoli e medi studi professionali dell’Ifac (International Federation of Accountants).
Il breve questionario è rivolto ai professionisti per raccogliere informazioni relative alle questioni di maggiore criticità e ai trend evolutivi per le attività e le realtà professionali in cui operano. Alla luce dei significativi cambiamenti nel contesto economico-finanziario e normativo in cui viene oggi svolta l’attività professionale, e in considerazione della rilevanza a livello sia nazionale, sia internazionale dei professionisti che operano in strutture medio-piccole, appare particolarmente rilevante l’acquisizione di elementi direttamente dai singoli interessati.
Si tratta di una decina di domande, la prima delle quali riguarda le sfide che le pmi clienti dello studio si trovano maggiormente ad affrontare.
I quesiti successivi, invece, interessano più da vicino l’ufficio del professionista: la questione più rilevante a cui far fronte, il principale fattore di crescita, l’andamento dello studio nel 2011 rispetto all’anno precedente, le previsioni per il 2012, la fonte di reddito che ha registrato una crescita più rapida nel 2010. Infine, si chiede ai professionisti una previsione su quale sarà l’area caratterizzata dai maggiori sviluppi normativi che interesseranno la professione contabile a livello globale nel 2012 e le informazioni di carattere geografico e dimensionale dello studio.
I risultati verranno presentati nella relazione annuale internazionale curata dall’Ifac.
Per rispondere al questionario, disponibile anche in lingua italiana, è sufficiente collegarsi al link http://www.research.net/s/SMPQuickPoll-Nov-Dec2011 .
Il sondaggio si ripeterà ogni tre mesi ed i risultati saranno consultabili in maniera continuativa sul sito dell’Ifac per condividere gli esiti e l’evoluzione dei temi rilevati.
(Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, comunicato del 22 novembre 2011)
Vincenzo D’Andò