Spesometro e bonifico, cedolare secca e contratto tramite agenzia, liquidazione IVA dopo l’aumento dell’imposta, IVA ed autotrasporto, sospensione dell’esecuzione di una sentenza tributaria

di Antonio Gigliotti

Pubblicato il 24 ottobre 2011

tante utilissime (e motivate) risposte per approfondire i diversi aspetti pratici della vita professionale

 

QUESITO N. 1: Spesometro e bonifico

L’acquisto di un bene per un importo superiore a 3.600 viene pagato mediante bonifico bancario. Si chiede se anche in tale ipotesi l’operazione sia soggetta comunicazione.

 

RISPOSTA

Per semplificare l’effettuazione delle comunicazioni delle operazioni Iva superiori a 3.000 €, il legislatore ha introdotto una semplificazione che consiste nell’esclusione dall'obbligo di segnalazione di tutte le operazioni realizzate da soggetti passivi Iva nei confronti di privati, nel caso in cui le stesse siano regolate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, comma 6 del Dpr 605/73 (l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 24/E/2011 ha specificato che non rientrano tra le citate carte di credito, di debito o prepagate, quelle emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale).

La ratio della norma è di evitare di tracciare due volte le stesse operazioni con adempimenti paralleli. Il riferimento alle transazioni effettuate solo nei confronti di consumatori finali risponde contemporaneamente a due esigenze diverse:

  • la prima è rivolta a mantenere inalterata l'efficacia dello strumento nel rapporto tra soggettivi passivi Iva, con la funzione di incrociare le dichiarazioni dei fornitori con quelle dei clienti;

  • la seconda è diretta a evitare una doppia rilevazione di analogo contenuto. In effetti, nei confronti dei privati lo strumento serve ad acquisire informazioni non altrimenti conoscibili che possano essere utilizzate per rafforzare gli accertamenti sintetici o il redditometro.

 

La limitazione dell’esclusione opera però solo con riferimento ad alcuni strumenti di pagamento tracciabili e cioè le carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma del Dpr 605/73. Al contrario, per gli assegni non trasferibili ovvero bonifici bancari non vale l’esclusione. L’acquisto indicato nel quesito, pertanto, è soggetto all’obbligo di comunicazione.

 

QUESITO N. 2: Cedolare secca e contratti tramite agenzia

Il proprietario di un casolare in montagna, affitta per periodi che vanno dai tre giorni a una o due settimane l’immobile per mezzo di una agenzia che è specializzata in contratti turistici. Può optare per il regime della cedolare secca e in che modo?

 

RISPOSTA

Il caso in questione riguarda i contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione, cioè quei contratti di locazione di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autentica, di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell’anno. Tale tipologia di contratto di locazione è disciplinata dal comma 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011 che ha introdotto il regime della cedolare secca, il quale stabilisce che “… La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione”. Quindi, nel caso di contratti stipulati, ad esempio, per uso turistico, che abbiano una durata inferiore ai 30 giorni, il locatore potrà optare per il regime della cedolare secca, anche se non è obbligato alla registrazione del contratto.

Per questo motivo il punto 1.3.3 del Provvedimento dell’Agenzia delle entrate sulla cedolare secca afferma che per i contratti per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione in termine fisso, il locatore può applicare la cedolare secca in sede dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è prodotto il reddito. L’opzione esercitata in sede di dichiarazione dei redditi, in tal caso, esplica effetti anche ai fini dell’imposta di registro. Nel caso in cui il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d’uso del contratto in data antecedente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, l’opzione per la cedolare secca deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.

Per ciò che concerne la circostanza che il contratto venga stipulato tramite un’agenzia specializzata occorre fare riferimento ai chiarimenti della circolare 26/E dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno. L’Agenzia, infatti, precisa che l’esercizio dell’opzione per la cedolare secca da parte del locatore, se ricorrono i presupposti, è possibile anche se il contratto è stato stipulato tramite l’intervento di un’agenzia. Il presupposto fondamentale è che l’agenzia operi come mero intermediario tra locatore e conduttore. Quindi, nel contratto devono sempre comparire tra le parti contraenti i dati del proprietario dell’immobile locato.

 

QUESITO N. 3: Liquidazione Iva

A partire dal 17 settembre per l’Iva ordinaria si applica l’aliquota del 21% al posto del 20%. I commercianti al dettaglio come si devono comportare per il calcolo della liquidazione di settembre (o del terzo trimestre nel caso in cui la liquidazione sia trimestrale)?

 

RISPOSTA

I soggetti esonerati dall’obbligo di emissione della fattura che possono certificare i corrispettivi con ricevuta/scontrino fiscale ai sensi dell’art. 22, DPR n. 633/72 al fine di determinare l’IVA dovuta sono tenuti a scorporare l’imposta dai corrispettivi annotati nell’apposito registro, suddivisi in base all’aliquota, così come indicato nell’art. 27, comma 4, DPR n. 633/72.

In merito l’art. 2, c. 2-bis, lett. b, DL n. 138/2011 dispone la riformulazione del citato art. 27, a seguito della quale per scorporare l’IVA dai corrispettivi va utilizzato esclusivamente il metodo matematico (corrispettivo/104 – 110 – 120 o 121) e non più anche il metodo “a percentuali” (corrispettivo diminuito del 3,85% - 9,10% - 16,65%).

Detti soggetti, dovranno aggiungere nel registro dei corrispettivi una “nuova colonna” nella quale registrare gli incassi relativi alle operazioni effettuate a decorrere dal 17.9.2011 per i quali l’IVA inclusa è pari al 21%, quindi per lo scorporo della stessa il corrispettivo dovrà essere diviso per 121.

In altre parole per la liquidazione IVA del mese di settembre ovvero per quella del terzo trimestre, per parte dei corrispettivi (fino al 16.9) lo scorporo dell’IVA sarà effettuato dividendo per 120 e per i corrispettivi successivi (dal 17.9) dividendo per 121. A tal proposto, l’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 16 settembre ha fatto presente che qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (prevista dall’art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nella liquidazione periodica in cui l’Iva è esigibile.

 

QUESITO N. 4: Sospensione automatica dell’esecuzione

Sono intenzionata a proporre ricorso contro un avviso di accertamento esecutivo, ex art. 29, del D.L. 78/2010.

Contestualmente presenterò un’istanza di sospensiva giudiziale, ex art. 47, D.lgs. 546/1992. Nell’attesa che la Commissione tributaria provinciale si pronunci su quest’ultima, Equitalia potrà comunque esercitare azioni cautelari e conservative a mio danno? E se sì, quali?

 

RISPOSTA

A partire da sabato 1° ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate quando rettifica o accerta d’ufficio gli imponibili soggetti all’IRES, all’IRAP e all’IVA, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, ai sensi dell’art. 29, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010 e ss. mod.), non è più tenuta a iscrivere i tributi a ruolo, per formare il titolo esecutivo indispensabile anche ai fini dell’espropriazione forzata sui beni del contribuente/debitore.

Tuttavia, nell’ipotesi appena considerate l’espropriazione forzata rimarrà comunque sospesa di diritto per 180 gg., decorrenti dall’affidamento in carico degli atti ad Equitalia (art. 7 del D.L. 70/2011 - L. 106/2011).

In altre parole, nel detto arco temporale (180 gg.) l’agente della riscossione, di fatto, non potrà intraprendere l’espropriazione forzata.

Attenzione, però, perché la sospensione in questione non opererà o smetterà di operare, laddove gli agenti ravvisino fondati pericoli per la riscossione.

Inoltre, a partire dal novantunesimo giorno successivo alla notifica dell’atto, vi sarà la possibilità che vengano disposte misure cautelari volte alla tutela del credito vantato dall’ente.

Nella specie, potendosi, per esempio, trattare di fermo amministrativo per i beni mobili ovvero di iscrizione di ipoteca esattoriale per gli immobili.

Il tutto, però, nel rispetto della nuove disposizioni vigenti in materia (art. 7, comma 2, D.L. 70/2011 – L. 106/2011) che contemplano - in talune ipotesi specificamente individuate dal legislatore - l’obbligo dell’invio di un avviso preventivo in favore del contribuente, contenente un’intimazione ad adempiere entro un dato termine. Avviso che nel caso del fermo dovrà essere addirittura doppio.

Concludendo, quindi, se ne ricava che: sì l’agente potrà esercitare azioni cautelari in attesa che la CTP si pronunci sulla sospensiva e, ciò, anche in pendenza del termine di sospensione automatica sempre che ne ricorrano i presupposti (fondato pericolo per la riscossione).

Quanto alle misure cautelari che potrebbero essere assunte, a titolo esemplificativo, si segnalano: l’iscrizione di ipoteca esattoriale, il sequestro conservativo od ancora il fermo di veicoli e di somme di denaro.

 

QUESITO N. 5: Iva autotrasporto conto terzi

Un autotrasportatore conto terzi ha effettuato trasporti per conto di un committente per tutto il mese di settembre. Di prassi la fatturazione con relativo pagamento avviene a fine mese con riepilogo di tutti i trasporti effettuati nel corso del mese. Alla luce dell’entrata in vigore dal 17 settembre dell’aliquota al 21% si chiede se la fattura di fine mese debba essere fatta con due aliquote 20% per i trasporti fino al 16 settembre e 21% dal 17 settembre.

 

RISPOSTA

Al fine di individuare le operazioni, soggette all’aliquota ordinaria, alle quali deve essere applicata la nuova aliquota IVA del 21% è necessario determinare se l’operazione è stata effettuata prima o dopo il 17.9.2011.

Per individuare il momento di effettuazione di un’operazione ai fini IVA vanno applicati i criteri dettati dall’art. 6, DPR n. 633/72.

In particolare, i commi 1 e 3 del citato art. 6 dettano un criterio generale per le cessioni di beni ed uno per le prestazioni di servizi in base al quale:“1. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento di stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. […] 3. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo”.

Il trasporto di beni nonostante si esplichi con la consegna di un bene consiste in una prestazioni di servizi. La consegna del bene per il trasportatore diventa quindi irrilevante. Infatti, nella fatturazione viene indicato il servizio di trasporto fatto per conto del committente e non la vendita del bene al destinatario finale.

Come sopra evidenziato, l’art. 6 dispone che, in generale, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Non ha invece alcuna rilevanza l’avvenuta esecuzione, in tutto, o in parte della prestazione. Va però considerato che lo stesso art. 6 dispone altresì che se anteriormente al pagamento, viene emessa fattura, la prestazione si considera effettuata (per l’importo fatturato) alla data della fattura.

Dato che l’autotrasportatore indicato nel quesito riepiloga in una fattura di fine mese i trasporti effettuati nell’arco di tutto settembre e a tale data viene pagato, si deve applicare l’aliquota Iva in vigore il 30 settembre e cioè il 21%. A nulla rileva il fatto che la prestazione sia stata eseguita prima o che il bene sia stato consegnato antecedentemente al 17 settembre.

 

24 ottobre 2011

Antonio Gigliotti