L’annullamento in autotutela e le spese processuali

di Roberto Molteni

Pubblicato il 22 ottobre 2011

analizziamo un caso in cui l'annullamento dell'atto di accertamento in autotutela comporta la condanna del fisco alle spese processuali

L'ordinanza di cui trattiamo è stata emessa dalla Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso presentato avverso la sentenza della CTR di Milano che, in seguito all’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, non si pronunziava sulle spese, applicando l’art. 46 comma 3 D. Lgs. n. 546/1992 dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 274/2005 della Corte Costituzionale.

 

La contribuente, soccombente in primo grado avanti la CTP di Como, proponeva ricorso avanti la CTR di Milano ed in tale sede l’Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, riconosceva la fondatezza del gravame avversario e provvedeva ad annullare in autotutela sostitutiva l’avviso di accertamento contestato; l’Ufficio chiedeva quindi dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. La ricorrente prendeva atto dell’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato, tuttavia, evidenziando che l’Agenzia delle Entrate solo in sede di appello aveva riconosciuto l’errore di notifica in cui era incorsa, ne chiedeva la condanna al pagamento delle spese legali, in applicazione del principio della “soccombenza virtuale”.

 

La CTR di Milano, sorprendentemente accoglieva le conclusioni dell’Ufficio, malgrado il Giudice delle Leggi fosse intervenuto censurando l’incostituzionalità della norma invocata dall’Agenzia delle Entrate: La previsione della compensazione ope legis delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere, infatti, rendendo inoperante il principio di responsabilità delle spese di giudizio, osservato anche nel processo tributario, si traduce in un ingiustificato privilegio per la parte che pone in essere un comportamento di regola determinato dalla fondatezza delle altrui ragioni e, corrispondentemente, in un ingiustificato pregiudizio per la controparte, specie quella privata, obbligata ad avvalersi dell’assistenza tecnica di un difensore; privilegio tanto più intrinsecamente irragionevole, in quanto riferito all’ipotesi di ritiro dell’atto impugnato” (C. Cost. n. 274/2005).

 

La contribuente ha proposto ricorso per Cassazione in quanto, vista l’erronea decisione della CTR di Milano, ha dovuto sopportare i rilevanti costi della difesa legale in secondo grado, il che poteva essere evitato se l’Agenzia delle Entrate avesse esercitato il potere di autotutela sostitutiva già avanti la CTP di Como.

Tale comportamento, evidentemente meno gravoso per la contribuente, alla luce dei successivi sviluppi, era certamente esigibile ex adverso, e pertanto appariva del tutto legittima la pretesa della ricorrente dell’applicazione del principio della soccombenza virtuale con condanna dell’amministrazione resistente alle spese di giudizio.

 

Si evidenzia che il provvedimento della Suprema Corte, emesso in forma di ordinanza di Camera di Consiglio stante la manifesta fondatezza del ricorso proposto, ha chiaramente riconosciuto che nel caso di specie “La cessazione della materia del contendere non consegue ad una ipotesi di definizione agevolata della pendenza tributaria, bensì all’annullamento in via di autotutela dell’atto impugnato – il giudice di merito risulta aver fatto applicazione dell’art. 46 comma 3 D. Lgs. 546/1992 nella parte dichiarata costituzionalmente illegittima – mentre, al fine della regolamentazione delle spese, avrebbe dovuto utilizzare il criterio della soccombenza virtuale”.

 

Per cui, nella contumacia dell’Agenzia delle Entrate che non si è costituita in giudizio, la Suprema Corte ha cassato con rinvio l’impugnata sentenza, rinviando la causa ad altra sezione della CTR di Milano, la quale deve applicare il criterio della soccombenza virtuale al fine della regolamentazione delle spese di lite nel giudizio di merito.

 

Questa sentenza, pur non costituendo una novità assoluta nel panorama giurisprudenziale, aggiunge un significativo tassello al nuovo corso, inaugurato nella cennata sentenza della Corte Costituzionale n. 274/2005 con la quale è iniziato il procedimento di erosione degli indubbi privilegi di cui beneficiava la Pubblica Amministrazione (ovvero il concessionario per la riscossione) nel processo tributario. Infatti la PA nel caso di soccombenza, per inveterata prassi poteva fare affidamento sulla compensazione delle spese di lite, evitando quindi di pagar dazio ed essendo asimmetricamente incentivata alla resistenza ad oltranza in tutti i gradi di giudizio; viceversa per il privato la frequente condanna al pagamento delle spese di giudizio costituiva un sicuro deterrente all’impugnazione della sentenza che lo aveva visto soccombente nel grado precedente.

 

Tale tendenza volta al riequilibrio dei diritti delle parti processuali, ha poi trovato ulteriori e più recenti conferme nella produzione giurisprudenziale successiva alla novella legislativa del 2009 (che ha riformato l’art. 96 c.p.c. applicabile al processo tributario); non sono poche infatti le sentenze che hanno visto la condanna della PA resistente al pagamento delle spese di giudizio ed altresì degli ulteriori danni, in applicazione del terzo comma dell’articolo 96 c.p.c.. Si citano ad esempio la sentenza della CTP di Bari del 18/03/2011 e la sentenza del Tribunale di Roma del 09/12/2010.

 

22 ottobre 2011

Roberto Molteni