IVA elevata di un punto: le novità per il settore del commercio al dettaglio ed i problemi per i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici

gli effetti dell’aumento dell’IVA iniziano a farsi sentire: le novità per il settore del commercio al dettaglio ed i problemi per i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici

Col decreto-legge 13.08.2011, n. 138, convertito con la legge 14.09.2011, 2011, n. 1481 il Governo ha approvato importanti misure per la stabilizzazione finanziaria dei conti pubblici. Nell’ambito della manovra, un contributo di rilievo all’aumento delle entrate tributarie è stato realizzato attraverso un incremento dell’imposizione sui consumi; incremento ottenuto, in particolare, dall’aumento di un punto dell’aliquota ordinaria dell’IVA disposto in sede di conversione in legge del provvedimento. L’argomento è stato trattato nella circolare ASSONIME n. 23 del 19 settembre 2011.

 

L’aumento dell’aliquota IVA ordinaria

La prima parte della circolare ASSONIME in commento, disquisisce in generale, sulla disposizione introdotta dal comma 2-ter dell’art. 2 del decreto-legge n. 138/2011, che introduce la nuova aliquota del 21 per cento per:

  • le cessioni di beni,

  • le prestazioni di servizi,

  • gli acquisti intracomunitari e

  • le importazioni

effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e, quindi, dal 17 settembre 2011.

L’ambito di operatività dell’aliquota ordinaria è, quindi, quanto mai esteso e avrà un’effettiva incidenza sia sui consumatori finali (famiglie, pubbliche amministrazioni, enti non commerciali), sia sulle imprese che, in tutto o in parte, si trovano nella situazione di non avere il diritto di detrarre l’imposta assolta a monte sui propri acquisti di beni e servizi, in particolare, le banche, le assicurazioni, le strutture sanitarie.

Rimangono esclusi dall’aumento – in quanto su di essi trovano applicazione le suddette aliquote agevolate – a titolo esemplificativo, i prodotti alimentari, i medicinali, le forniture di energia elettrica per uso domestico o industriale, le cessioni di case di abitazione non di lusso, le somministrazioni di alimenti e bevande, le prestazioni alberghiere.

 

Commercianti al minuto

In conseguenza della modifica dell’aliquota ordinaria, è stato modificato anche il quarto comma dell’art. 27 che stabilisce la percentuale in base alla quale deve essere determinato il corrispettivo delle operazioni soggette a IVA compiute da commercianti al minuto e dagli esercenti le attività indicate nell’art. 22 del d.p.r. n. 633, mediante scorporo dell’IVA dal corrispettivo lordo.

Sinora, tali contribuenti dovevano scorporare l’IVA compresa nel corrispettivo ricevuto dai propri clienti – ai fini della liquidazione dell’imposta – utilizzando alternativamente due criteri: o diminuendo i corrispettivi di una percentuale indicata dalla stessa disposizione differenziata a seconda dell’aliquota applicabile, oppure dividendo il corrispettivo per cento e moltiplicando il risultato ottenuto per 120 (per l’aliquota ordinaria del 20%), per 110 (per l’aliquota del 10%) e per 104 (per l’aliquota del 4%).

A seguito delle modifiche apportate all’art. 27, il primo criterio basato sull’utilizzo di una percentuale di scorporo, è stato eliminato. Rimane, pertanto, come unica modalità per lo scorporo dell’IVA il secondo criterio che, anche se impone l’effettuazione di due operazioni, porta a un risultato più preciso. Ovviamente, il moltiplicatore previsto per le operazioni soggette all’aliquota ordinaria è stato modificato da 120 a 121 in conseguenza dell’aumento dell’aliquota ordinaria dal 20 al 21%.

Per aumentare l’aliquota IVA ordinaria, l’art. 2, comma 2, del decreto-legge modifica l’art. 16, c. 1, del d.p.r. n. 633 del 1972, il quale dispone, ora, che tale aliquota è stabilita nella misura del 21%.

Restano ferme, invece, le due aliquote ridotte stabilite dal secondo comma dell’art. 16 nella misura del 45 e del 10%, applicabili ai beni e servizi elencati nella tabella A allegata al d.p.r. n. 633.

 

Decorrenza della modifica

L’aumento dell’aliquota ordinaria dell’IVA ha effetto a decorrere dal 17 settembre 2011. Pertanto, l’IVA deve essere applicata con la nuova aliquota del 21% nei casi in cui si verifichino a partire da tale data gli eventi che individuano il momento in cui sorge il presupposto di fatto del tributo, e cioè il momento in cui le operazioni soggette a IVA (cessioni di beni, prestazioni di servizi, acquisti intracomunitari, importazioni) si considerano effettuate.

 

Momento di effettuazione dell’operazione

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, il momento di effettuazione è stabilito con i criteri disposti dall’art. 6 del d.p.r. n. 633.

In particolare, per le cessioni di beni, tale momento è individuato con riferimento alla consegna o spedizione se si tratta di beni mobili, oppure alla rivendita da parte dei commissionari o di soggetti cui le merci siano state consegnate in esecuzione di contratti estimatori. Per le cessioni periodiche o continuative in esecuzione di contratti di somministrazione, la cessione si considera effettuata all’atto del pagamento del corrispettivo, e si prescinde, quindi, dalla data della consegna o della spedizione dei beni. Se si tratta di beni immobili si fa riferimento alla data della stipula. Per le prestazioni di servizi, il momento di effettuazione è individuato con riferimento al pagamento del corrispettivo.

Per gli acquisti intracomunitari il momento di effettuazione è individuato a norma dell’art. 39 del decreto-legge n. 331 del 1993, con riferimento alla consegna nel territorio dello Stato o al momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio dello Stato.

Se prima del verificarsi di tali eventi, o indipendentemente da essi, sia stata emessa la fattura (o sia stata ricevuta la fattura, trattandosi di acquisti intracomunitari), oppure sia stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo dovuto (per le cessioni di beni), l’operazione si considera effettuata alla data dell’emissione della fattura (o del ricevimento di essa per gli acquisti intracomunitari) o a quella del pagamento del corrispettivo, limitatamente all’importo fatturato o pagato.

In questi casi, l’imposta è dovuta per gli acconti eventualmente fatturati (per gli acquisti intracomunitari, se sono state ricevute le relative fatture) o pagati anteriormente al 17 settembre, con l’aliquota del 20% in vigore sino a tale data, mentre, per i corrispettivi successivamente pagati o fatturati si renderà applicabile la nuova aliquota del 21%1.

Per le cessioni di beni con prezzo da determinare, effettuate prima del 17 settembre, l’aumento dell’aliquota non opera se le cessioni sono state effettuate prima di tale data. Lo stesso principio vale per le cessioni di beni per le quali l’art. 21, comma 4, consente l’emissione differita della fattura in quanto la consegna o la spedizione risulta da un documento di trasporto: anche in questi casi, il momento di effettuazione dell’operazione – rilevante ai fini dell’applicabilità ratione temporis dell’aliquota vigente – rimane quello ordinario della consegna o spedizione, poiché il differimento riguarda solo l’adempimento contabile e l’esigibilità dell’imposta; con la conseguenza che la cessione rimane soggetta a IVA con l’aliquota del 20 per cento se la consegna o la spedizione dei beni è avvenuta anteriormente al 17 settembre, anche se la fattura è stata emessa a decorrere da tale data.

Per le importazioni, la decorrenza è invece stabilita con riferimento alla nascita dell’obbligazione doganale che – secondo l’art. 201 del codice doganale comunitario – sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale2.

 

Operazioni nei confronti dello Stato e soggetti equiparati

Una norma particolare è stata introdotta dal decreto-legge n. 138, sull’efficacia dell’aumento dell’aliquota per le operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nell’art. 6, c. 5, del d.p.r. n. 633.

Il comma 2-quater dell’articolo 2 dispone, in proposito, che la variazione dell’aliquota non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di tali soggetti per le quali al giorno precedente la data di entrata in vigore della legge di conversione sia stata emessa o registrata la fattura, ancorché al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

 

Comunicato stampa 16.09.2011

In conclusione lo studio dell’ufficio fiscale di Confindustria precisa che in relazione alle problematiche relative alla decorrenza della nuova aliquota, una importante precisazione è stata data dall’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa diramato il 16 settembre.

L’Agenzia ha chiarito che nei casi in cui ragioni di ordine tecnico avessero impedito di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori possono regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando una variazione in aumento. Tale regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota sarà comunque versata nella liquidazione periodica in cui l’IVA è esigibile.

 

8 ottobre 2011

Antonino Romano

1Per le operazioni realizzate mediante destinazione di beni al consumo personale o familiare dell’imprenditore o ad altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, il momento di effettuazione dell’operazione è individuato con riferimento al prelievo dei beni, mentre per le prestazioni di servizi effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore oppure effettuate gratuitamente per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, il momento di effettuazione è quello in cui le stesse sono rese o, se le prestazioni hanno carattere periodico o continuativo, il mese successivo a quello in cui sono rese.

2 L’aumento dell’aliquota ordinaria dell’IVA non ha effetto, in linea generale, per le variazioni in aumento o in diminuzione, dell’imponibile o dell’imposta, in relazione ad operazioni effettuate prima del 17 settembre, in quanto l’imposta relativa alla variazione deve essere calcolata con l’aliquota in vigore al momento dell’effettuazione dell’operazione. Per le prestazioni di servizi e le somministrazioni, tuttavia, poiché il momento di effettuazione è costituito proprio dal pagamento del corrispettivo, eventuali variazioni in aumento dell’imponibile saranno soggette all’imposta con l’aliquota in vigore al momento del pagamento (o della fattura, se anteriore al pagamento).