Dei vizi della notifica

il procedimento di notifica presenta aspetti problematici nel sistema processuale italiano; ecco una sentenza di Cassazione che analizza la corretta notifica del ricorso tributario a mezzo posta

Sentenza n. 16572 del 28 luglio 2011 (ud. del 27 maggio 2011) della Corte di Cassassazione, Sezione tributaria

 

Svolgimento del processo

Con sentenza della sez. 51 della CTR di Napoli in data 4.2.2005 n. n. 22 veniva rigettato l’appello proposto da R.G. avverso la decisione di primo grado della CTP di Napoli n. 911/17/2002 che aveva “dichiarato inammissibile” il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento parziale notificato in data 12.2.1999 dall’Ufficio Provinciale IVA di Napoli 1 ed avente ad oggetto la determinazione della imposta dovuta dal R. per l’anno 1992 quale socio della società di fatto N.P. & R.G..

I Giudici di appello rilevavano:

– che il contribuente non aveva fornito prova documentale della notifica del ricorso eseguita a “mezzo raccomandata con avviso di ricevimento” come prescritto ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3 e art. 20, comma 2;

– che, inoltre, non risultava allegata copia del avviso di ricevimento (cartolina AR).

Avverso la sentenza di appello, non notificata, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione – deducendo due motivi – con atto consegnato all’Ufficiale giudiziario in data 21.3.2006 e notificato alla Agenzia delle Entrate in data 29.3.2006 ed al Ministero della Economia e delle Finanze in data 25.3.2006.

Non hanno resistito le parti intimate

 

Motivi della decisione

1. Va preliminarmente dichiarata ex officio l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per difetto di legittimazione passiva dell’intimato, non avendo assunto l’Amministrazione statale la posizione di parte processuale nel giudizio di appello svoltisi avanti la CTR della Campania – definito con sentenza n. 22 del 4.2.2005 – ed introdotto dall’Ufficio di Napoli 1 della Agenzia delle Entrate, in data successiva all’1.1.2001 (subentro delle Agenzie fiscali a titolo di successione particolare ex lege nella gestione dei rapporti giuridici tributari pendenti in cui era parte l’Amministrazione statale).

Nulla deve disporsi sulle spese di lite in difetto di costituzione in giudizio della Amministrazione statale.

2. Premesso che costituisce fatto incontestato che il contribuente non ha prodotto in giudizio l’avviso di ricevimento (cartolina AR) della notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo (cfr. pag. 2 ricorso “non veniva allegata copia dell’avviso di ricevimento poichè mai restituito al mittente dalla amministrazione postale”) e che l’Ufficio finanziario destinatario della notifica si è ritualmente costituito nel giudizio di primo grado, la sentenza impugnata ha rigettato l’appello confermando la pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado, sulla base di due distinte “rationes decidendi”:

– la notifica a mezzo posta non risultava eseguita mediante spedizione di raccomandata “con avviso di ricevimento”, come prescritto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3 e art. 20, comma 2;

– non risultava prodotta la copia della cartolina AR e pertanto mancava la prova che il ricorso introduttivo fosse stato notificato tempestivamente all’Ufficio.

2. Il ricorrente censura la sentenza deducendo:

1) il vizio di nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4) in quanto si Giudici di appello avevano omesso di rilevare che il modulo di spedizione della raccomandata, con data 13.4.1999, prodotto in giudizio recava impressa la indicazione “A.R.” che attestava la modalità di spedizione conforme alla prescrizione di cui al D.Lgs. n. 5465 del 1992, art. 16, comma 3;

2) la violazione dell’art. 156 c.p.c. in quanto i Giudici di appello avevano omesso di considerare che l’Ufficio si era regolarmente costituito in primo grado, con atto in data 22.11.2002, svolgendo le proprie difese nel merito, chiedendo la conferma dell’atto impositivo opposto ed allegando il PVC alle cui risultanze l’avviso di accertamento si richiamava. La costituzione dell’Ufficio sanava ogni vizio della notifica ex art. 156 c.p.c., comma 3 e, pertanto, la Commissione territoriale avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado che tale norma aveva disatteso.

3. Il ricorso trova accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

3.1 II primo motivo è inammissibile in quanto il ricorrente, fa valere l’errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Commissione tributaria regionale nel rilevare che il documento prodotto “ricevuta di spedizione della raccomandata n. 5903 del 13,4.1999” recava “chiara e leggibile la indicazione A.R.” fatto che, secondo l’assunto del ricorrente, confermava l’osservanza da parte del contribuente delle forme prescritte dalle norme del D.Lgs. n. 546 del 1992 per la notifica dell’atto introduttivo.

Trattasi dunque di un tipico vizio revocatorio che la parte avrebbe dovuto far valere mediante lo specifico rimedio impugnatorio previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4) – richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64 – e che ricorre tutte le volte in cui l’errore denunciato attiene alla falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti all’esame del giudice, e si risolve in una vista materiale su circostanze decisive emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in diritto delle risultanze processuali (cfr. Corte cass. 1 sez. 25.6.2008 n. 17443; id. Sez. lav 3.4.2009 n. 8180).

3.2 Il secondo motivo è fondato nei limiti di seguito indicati.

In tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, cui rinvia l’art. 20, comma 2, medesimo decreto legislativo che disciplina la notifica del ricorso introduttivo, prevede che le notificazioni possano essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento.

La mancata osservanza di taluna delle prescrizioni formali indicate dalla norma (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16) non produce tuttavia inesistenza o nullità della notifica, risolvendosi in una mera irregolarità priva di conseguenze ove la controparte non contesti che la irregolarità ha impedito all’atto di raggiungere il suo scopo (cfr. Corte cass. 5 sez. 12.6.2009 n. 13666 “nel processo tributario, la spedizione del ricorso o dell’atto d’appello a mezzo posta in busta chiusa, pur se priva di qualsiasi

indicazione relativa all’atto in esso racchiuso anzichè in plico senza busta come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, costituisce una mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati, essendo, altrimenti, onere del ricorrente o dell’appellante dare la prova dell’infondatezza della contestazione formalità”; id. 5 sez. 21.3.2008 n. 7797 “Nel processo tributario, nel caso in cui non sia contestata la tempestività ovvero una difformità della copia depositata rispetto all’originale notificato, la circostanza che la spedizione a mezzo posta dell’atto d’impugnazione non sia stata eseguita con plico raccomandato senza busta non rileva ai fini dell’ammissibilità dell’appello”).

Alla stregua dei principi di diritto richiamati, dai quali questo Collegio non ha motivo di discostarsi, deve pertanto ritenersi affetta dal denunciato vizio di legittimità la pronuncia dei Giudici di appello, fondata sulla prima delle due “rationes decidendi” sopra individuate, confermativa della decisione di primo grado sull’errato presupposto della “inesistenza” (non sanabile con la costituzione in giudizio dell’Ufficio finanziario) della notifica del ricorso introduttivo eseguita nelle forme della raccomandata “senza avviso di ricevimento”.

Venendo ad esaminare la censura mossa alla seconda “ratio decidendi” (omesso deposito dell’avviso di ricevimento) occorre premettere che, relativamente all’onere posto a carico del notificante di depositare in giudizio l’avviso di ricevimento della notifica eseguita a mezzo posta, costituisce principio ripetutamele affermato da questa Corte che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890 è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita (cfr. Corte cass. sez. lav. 24.7.2007 n. 16354). Ne consegue che, anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.) e l’inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio – in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte -, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione (cfr. Corte cass. sez. lav. 29.3.1995 n. 3764; id. 2 sez. 18.7.2003 n. 11257; id. 1 sez. 10.2.2005 n. 2722 – con riferimento alla notifica del ricorso per cassazione -; id. 5 sez. 8.5.2006 n. 10506, con riferimento alla notifica dell’atto di appello; vedi sez. lav. 24,7.2007 n. 16354). Tuttavia, la parte può domandare di essere rimessa in termini, ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc. civ. (norma attualmente inserita nell’art. 153 c.p.c., comma 2 in seguito alla novella della L. n. 69 del 2009), applicabile al giudizio tributario in virtù del generale rinvio operato dal D.Lgs. n. 56 del 1992, art. 1, comma 2, per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, (cfr. Corte cass. SU 14.1.2008 n. 627, con riferimento al giudizio di cassazione; cfr. da ultimo Corte cass. 2 sez. ord. interi. 4.1.2011 n. 98).

I principi affermali che, nel caso specificamente indicato, escludono il vizio di nullità della notifica (e precludono quindi l’applicabilità degli istituti della “rinnovazione” dell’atto ex art. 291 c.p.c. e della “sanatoria” dell’atto nullo ex art. 15 c.p.c., comma 3) presuppongono, peraltro, una difformità dal modello legale, nel quale deve iscriversi la notificazione, che – a dispetto della equivoca massima tralatizia riportata dal CED della Corte di cassazione – non può essere ricondotta al vizio radicale di “inesistenza” del procedimento notificatorio (quale fattispecie neppure astrattamente riconducibile al parametro legale), ma che deve piuttosto identificarsi con il difettoso completamento della sequenza procedimentale (idest: con il mancato “evento finale” della conoscenza – o della conoscibilità legale – dell’atto da parte del destinatario) per il resto del tutto conforme alla descrizione del paradigma legale.

L’accertamento della esistenza/inesistenza dell’evento conclusivo del procedimento notificatorio, pertanto, riverbera esclusivamente sul piano probatorio (come è dato desumere anche dalla disposizione della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3 secondo cui l’avviso di ricevimento è “prova” della notificazione) in quanto concerne la dimostrazione di un fatto e cioè che il procedimento notificatorio abbia realizzato lo scopo dallo stesso perseguito, che è quello di portare a conoscenza del destinatario l’atto notificato, con la conseguenza che la mancata produzione dell’avviso (cartolina AR) non spiega alcun effetto preclusivo alla ammissibilità del ricorso nel caso in cui la parte cui l’atto era diretto si sia ritualmente costituita in giudizio, e ciò non perchè viene in questione l’effetto sanante di qualsiasi vizio di validità od irregolarità della notifica (art. 156 c.p.c., comma 3), come si è detto non applicabile al caso di specie, sibbene in quanto la costituzione in giudizio del destinatario della notifica, risolvendosi nella dimostrazione dello stesso fatto oggetto di prova, viene ad assolvere il notificante dal relativo onere probatorio (rendendo superfluo il deposito dell’avviso di ricevimento). Deve pertanto essere condiviso il principio affermato da Corte cass. sez. lav. 24.7.2007 n. 16354 secondo cui “l’omessa produzione di tale avviso, non incidendo sulla validità ella notifica, non ammette il meccanismo di rinnovazione di cui all’art. 291 cod. proc. civ. ma neppure impedisce che l’intimato, costituendosi, provi che la consegna è realmente avvenuta…”, dovendo ritenersi confinata la sanzione della inammissibilità del ricorso per mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento alla sola ipotesi in cui la parte destinataria della notifica non si sia costituita in giudizio, in tal caso rimanendo infatti preclusa al Giudice la possibilità di verificare la effettiva e valida costituzione del contraddittorio (cfr. Corte cass. n. 11257/2003 cit.).

Tanto premesso, essendosi instaurato nel caso di specie il rapporto processuale ed il contraddittorio tra le parti, con la costituzione nel giudizio di primo grado dell’Ufficio finanziario destinatario della notifica del ricorso introduttivo, doveva ritenersi superflua la prova del perfezionamento della notifica, non potendo conseguire all’omesso deposito dell’avviso di ricevimento l’applicazione della sanzione della inammissibilità del ricorso.

Il ricorso trova, pertanto, accoglimento anche in relazione alla censura esaminata avendo i Giudici di appello fatto errata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 2 e art. 22, comma 2.

Le conclusioni raggiunte, fondate su una ragione giuridica diversa da quella che sostiene il motivo di ricorso (sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., comma 3), non trovano ostacolo nel principio dispositivo ex art. 112 c.p.c., atteso che vengono a risolversi in una diversa qualificazione giuridica alla fattispecie individuata nel motivo, ed è certamente consentito a questa Corte (in considerazione tanto del compito nomofilattico alla stessa affidato quanto del potere alla stessa consentito di correggere le ragioni in diritto della sentenza impugnata ex art. 384 c.p.c., comma 2 nel caso in cui non occorrano ulteriori accertamenti in fatto: Corte cass. sez. lav. 16.5.1998 n. 4939; id. 3 sez. 18.3.2005 n. 5954) procedere a tale qualificazione nel caso in cui la individuazione della norma processuale violata possa comunque essere agevolmente compiuta – come nel caso di specie – alla stregua della complessiva lettura degli argomenti in fatto e diritto svolti a sostegno della censura (cfr. Corte cass. 3 sez. 29.9.2005 n. 19132; id. 3 sez. 22.3.2007 n. 6935 “La Corte può ritenere fondata la questione, sollevata dal

ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d’ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l’esperimento di ulteriori indagini di fatto”) e sempre che si mantenga nei limiti delle allegazioni in fatto dedotte e delle domande ed eccezioni proposte dalle parti nel giudizio di merito (nella specie individuabili – per quanto attiene al fatto processuale esaminato dai Giudici di merito – nella spedizione del ricorso introduttivo mediante raccomandata mezzo posta, nell’omesso deposito dell’avviso di ricevimento e nella rituale costituzione nel giudizio di primo grado dell’Amministrazione resistente).

In conclusione il ricorso deve essere accolto, quanto al secondo motivo, e la sentenza impugnata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria della regione Campania, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio, non comportando l’accertato vizio “in procedendo” alcuna delle ipotesi di rimessione della causa in primo grado indicate dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59.

 

P.Q.M. – LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

– dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero della Economia e delle Finanze. Nulla sulle spese;

– accoglie il ricorso, quanto al secondo motivo, inammissibile il primo motivo, e per l’effetto cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria della regione Campania, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.