Prima di adire il giudice si reclama

Anche nel processo tributario è introdotto un istituto di mediazione tra fisco e contribuente da tentare, obbligatoriamente, prima che inizi il contenzioso vero e proprio

Il comma 9, dell’articolo 39, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 introduce un nuovo efficace rimedio amministrativo per deflazionare il contenzioso relativo ad atti di valore non elevato emessi dall’Agenzia delle entrate.

In pratica, è stato inserito nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il nuovo articolo 17-bis, che prevede la presentazione di un reclamo volto all’annullamento totale o parziale dell’atto o finalizzato al componimento della controversia tramite mediazione.

 

Le liti reclamabili

Il procedimento è attivabile per le controversie di valore non superiore a 20.000 €, calcolato sulla base del valore del tributo ed al netto di sanzioni ed interessi, che secondo quanto riportato nella relazione al provvedimento, costituiscono oltre la metà (105.000 controversie, pari al 56% di quelle instaurate nel 2010) di quelle instaurate presso le Commissioni tributarie.

 

La gestione del reclamo

Il sistema prevede un adeguato riesame ed un tentativo di mediazione curato da una struttura dell’ente impositore diversa e autonoma da quella che ha emanato l’atto reclamabile.

Il reclamo va, infatti, presentato alla Direzione provinciale od alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate che lo esamineranno attraverso le strutture deputate alla gestione del contenzioso; dette strutture – rileva la relazione – esamineranno i reclami in piena autonomia rispetto alle diverse strutture che hanno curato l’istruttoria degli atti reclamabili.

 

Obbligo di reclamo

Il reclamo è previsto in via obbligatoria ed a condizione di ammissibilità del ricorso, ad esclusione dei ricorsi avverso gli atti di recupero degli aiuti di stato di cui all’articolo 47-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 per i quali la disciplina di cui al nuovo articolo 17-bis è espressamente esclusa.

 

Termini e modalità di presentazione

Il termine e le modalità di presentazione del reclamo sono quelli previsti per l’introduzione del ricorso giurisdizionale e, precisamente, agli articoli 12, 18, 19, 20, 21 e 22, comma 4, del D.Lgs. 546 del 1992.

Se l’ufficio non ritiene di dover annullare in tutto od in parte l’atto oggetto di reclamo in quanto illegittimo, nell’istruttoria del reclamo s’inserisce una fase di “mediazione” sulla base della proposta avanzata dal contribuente, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa, o sulla base di una proposta formulata dal suddetto ufficio nel caso in cui lo stesso non intenda accogliere l’eventuale proposta di mediazione formulata dal contribuente.

La norma prevede espressamente che quando l’ufficio non accoglie il reclamo volto all’annullamento totale o parziale dell’atto, formula una proposta di mediazione fondata sull’eventuale incertezza delle questioni controverse, sul grado di sostenibilità della pretesa e sul principio di economicità dell’azione amministrativa.

La mediazione si perfeziona nei modi previsti per la conciliazione giudiziale, le cui disposizioni, in quanto compatibili, sono espressamente richiamate.

Il legislatore, avendo previsto nell’ambito della procedura del reclamo una autonoma fase di mediazione, in relazione agli atti interessati da reclamo, ha escluso la conciliazione giudiziale.

Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, la disposizione prevede che il reclamo produce gli effetti del ricorso di cui all’articolo 18 del d.lgs. n. 546 del 1992. Allo stesso modo il reclamo produce gli effetti del ricorso anche in caso di rigetto o di accoglimento parziale del reclamo. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente di cui all’articolo 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, decorre dalla scadenza del predetto termine di novanta giorni o dalla data di notifica del provvedimento di rigetto o di accoglimento parziale del reclamo.

 

La condanna alle spese

Proprio per favorire una adeguata istruttoria dei reclami pervenuti ed una ponderata valutazione delle proposte di mediazione, il legislatore ha previsto che nelle controversie in esame la commissione tributaria condanna la parte soccombente, in aggiunta alle spese del giudizio, al pagamento di un’ulteriore somma forfettariamente quantificata in ragione del 50% delle spese di giudizio, a titolo di spese del procedimento introdotto dalla presente norma.

In assenza di particolari motivi, da menzionare espressamente in motivazione, che abbiano indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione, è fatto divieto ai giudici di dichiarare la compensazione delle spese tra le parti.

 

I funzionari responsabili solo per dolo

Analogamente a quanto disposto in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale dall’articolo 29, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, il comma 10 della disposizione prevede che i rappresentanti dell’ente che concludono la mediazione od accolgono il reclamo rispondono ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, solo in caso di dolo.

 

Decorrenza

L’istituto del reclamo e della mediazione trova applicazione a decorrere dal 1° aprile 2012, ossia con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dalla medesima data.

 

 

Art. 39, c. 9, e seguenti, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011

 

 

9. Dopo l’articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è inserito il seguente articolo:

«Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) – 1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all’articolo 48.

2. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L’inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

3. Il valore di cui al comma 1 è determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 12.

4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all’articolo 47-bis

5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l’atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili.

6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell’articolo 22, in quanto compatibili.

7. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

8. L’organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all’annullamento totale o parziale dell’atto, nè l’eventuale proposta di mediazione, formula d’ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all’eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa. Si applicano le disposizioni dell’articolo 48, in quanto compatibili.

9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l’Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell’atto di accoglimento parziale.

10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria, può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.”.

10. Ai rappresentanti dell’ente che concludono la mediazione o accolgono il reclamo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

11. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.

 

La ratio del nuovo istituto

La ratio del nuovo istituto va inquadrata nell’ambito dei diversi provvedimenti approvati.

Infatti, da una parte, attraverso la riproposizione della chiusura delle liti pendenti – comma 12, dell’art. 39, del D.L. n.98 del 6 luglio 2011 – di valore non superiore a 20.000 € (che restano sospese sino al 30 giugno 2012), si tenta di decongestionare l’attuale contenzioso, e dall’altra parte, a regime (dal 1° aprile 2012), per le liti di uguale valore, si introduce un sistema decongestionante, cioè il reclamo, atto obbligatorio prima di adire il contenzioso, con divieto successivo di adire la via della conciliazione giudiziale.

In pratica, al fine di concentrare l’attività sul contenzioso di qualità, si tenta di introdurre una sorta di mediazione, che a prima vista appare quasi una forma di transazione, senza particolari obblighi rispetto a quelli previsti dall’accertamento con adesione di cui al D.Lgs. n. 218/97, atteso il richiamo all’eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa.

 

15 luglio 2011

Francesco Buetto