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1. Premessa: il recente D.L. 70/11.
Il Governo ha approvato il 13 maggio u.s. un provvedimento volto a modificare le regole di determinazione delle soglie d’usura.
L’apprezzabile discesa dei tassi determinatasi in questi ultimi anni ha compresso, per talune categorie di credito, il valore assoluto dello spread compreso tra il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), rilevato trimestralmente dalla Banca d’Italia, e la soglia, posta al 50% sopra tale tasso.
Non tutte le categorie di credito hanno subito una flessione del TEGM, parallela e corrispondente a quella riscontrata sul mercato finanziario. Tassi apprezzabilmente bassi, prossimi a quelli del mercato finanziario, si riscontrano per i mutui e per il leasing immobiliare. La contrazione dei relativi spread ha sollevato timori di un razionamento del credito: uno scarto del TEGM inferiore a due punti percentuali non sembra consentire la copertura dei rischi delle fasce marginali di clientela che, pur solvibili, presentano una minore affidabilità.
Per superare tale criticità, il Governo è intervenuto con un generale ampliamento dello spread, esteso a tutte le categorie di credito. E’ stato modificato il metodo di calcolo del tasso soglia, riducendo dal 50% al 25% lo spread percentuale e aggiungendo un margine fisso di 4 punti percentuali; viene in tal modo posto un minimo al divario fra il TAEG e la soglia d’usura. Nel contempo viene anche fissato in 8 punti il divario massimo fra il TEGM e la soglia1.
1 Al punto d) del 5° comma dell’art. 8 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 è riportato: “all’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole ‘aumento della metà’ sono sostituite dalle seguenti: ‘aumento di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali”.
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