"Vecchio" redditometro: il completamento del piano triennale

attenzione, nonostante l’enfasi sul “nuovo” redditometro in via di elaborazione, per l’anno in corso sarà ancora sugli scudi il “vecchio” redditometro, complice il completamento del piano straordinario triennale di controlli sintetici varato dalla manovra estiva del 2008

L’imminente varo del nuovo accertamento sintetico, e le corredate problematiche anche affrontate su queste colonne, non deve tuttavia far dimenticare che per l’anno in corso sarà ancora sugli scudi il “vecchio” redditometro, complice il completamento del piano straordinario triennale di controlli sintetici varato dalla manovra estiva del 2008.

Si tratta dell’ultima tranche che, peraltro, dovrebbe essere caratterizzata dal numero più elevato di accertamenti, oltre 30.000, previsti nell’ambito degli obiettivi di gettito posti a corredo della norma (in tal senso deponeva la relazioni tecnica che accompagnava il provvedimento).

È dunque opportuno rammentare che l’operatività che interesserà contribuenti e i relativi professionisti si discosta notevolmente da quella che caratterizzerà l’accertamento sintetico applicabile dal periodo d’imposta 2009 in poi.

Innanzitutto va sottolineata la circostanza che non è previsto alcun contraddittorio preventivo obbligatorio, per cui il contribuente non può eccepire alcuna violazione di legge laddove sia stato “direttamente” destinatario di un avviso di accertamento sintetico: ciò non vuole affatto dire, però, che non si possa avviare un dialogo preventivo con l’ufficio.

La procedura attualmente in uso, nella pressoché totalità dei casi, prevede la notifica al contribuente di un questionario col quale viene richiesta l’indicazione della disponibilità o del possesso dei beni o servizi di cui al paniere del 1992 (decreto ministeriali 10 settembre e 19 novembre 1992): in occasione della restituzione dei dati e degli elementi richiesti va però riconosciuta agli uffici l’ampia disponibilità ad esaminare in contraddittorio con il contribuente le risultanze e gli effetti di quanto prodotto a fini di prosecuzione del procedimento.

Tuttavia, il contribuente ha due possibilità di avviare il contraddittorio con l’ufficio: una riguardante la fase antecedente alla notifica dell’avviso di accertamento e l’altra successivamente alla notifica dell’atto impositivo.

Per quanto riguarda la fase endoprocedimentale, il contribuente non dovrebbe farsi sfuggire la produzione di una memoria, redatta ai sensi del sesto comma del “vecchio” art. 38, che obbliga l’ufficio a valutarne contenuti ed effetti ai fini del controllo in atto, imponendogli, nel caso in cui decida di accertare comunque il contribuente, di rafforzare la motivazione dell’atto con le ragioni che lo hanno indotto a denegare la validità delle tesi e della documentazione difensiva prodotte (pena la nullità dell’avviso per vizio motivazionale).

Laddove invece l’avviso di accertamento sia stato già notificato, il contribuente può produrre istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 1997, con la finalità di dispiegare in quella sede la più ampia strategia difensiva.

Questa possibilità ovviamente non è preclusa al soggetto che, in precedenza, ha prodotto la memoria: questo secondo step procedimentale può infatti rappresentare un’ulteriore opportunità per rinforzare le linee difensive tracciate in precedenza e, almeno parzialmente, vanificate dal comportamento dell’ufficio.

Tenendo comunque a mente che, per contrastare questo tipo di presunzioni, normativa e giurisprudenza sono saldamente attestate sulla necessità che le obiezioni del contribuente siano corroborate da idonea documentazione.

19 aprile 2011

Carlo Nocera