Revocazione a Sezioni Unite

il caso dell’errore di fatto che può dar luogo a revocazione della sentenza, anche nel processo tributario; il parere della Suprema Corte nella sua ultima interpretazione

Con sentenza n. 9882 del 20 luglio 2001 (ud. del 15 marzo 2011) la Corte di Cassazione a SS.UU. ha affermato che l‘errore di fatto che può dare luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato dall’art. 391-bis del codice di rito, presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti processuali, ciò che non è configurabile nella ipotesi di erronea individuazione, nella sentenza, della norma applicabile al caso concreto, integrandosi, in tal caso, un errore di diritto.

Nel caso di specie, la Suprema Corte, investita del ricorso per revocazione della sentenza in quanto frutto di errore di fatto, ha escluso la configurabilità, nella specie, di detto errore, affermando che l’errore sarebbe consistito, se mai, nell’erronea individuazione della norma di diritto internazionale privato da applicare nel caso concreto, e, quindi, sarebbe stato un errore di diritto, e, conseguentemente, ha dichiarato la inammissibilità del ricorso.

Brevi note sull’istituto

La revocazione è un mezzo di impugnazione a «critica vincolata», attraverso il quale al giudice che è stato negato di apprezzare correttamente i fatti di causa, è consentito di prendere nuovamente cognizione, stavolta in termini corretti.

In relazione a tale rimedio giurisdizionale la dottrina suole distinguere tra:

  • revocazione ordinaria (art. 395, nn. 4 e 5 c.p.c.);

  • revocazione straordinaria (art. 395, nn. 1, 2, 3 e 6 c.p.c.),

a seconda che i vizi della pronuncia siano rilevabili dalla parte interessata fin dalla pubblicazione della sentenza impugnata per revocazione oppure si siano resi manifesti solo in occasione della scoperta di fatti o di documenti ignorati nel corso del processo originario.

Conseguentemente, mentre la revocazione straordinaria può esperirsi anche contro la pronuncia passata in giudicato quella ordinaria, al contrario, fa si che non si forma giudicato finché è proponibile la revocazione ordinaria.

Il giudizio di revocazione si articola, quindi, in una fase rescindente, ove si accerta l’eventuale sussistenza del motivo dedotto dalla parte impugnante e, nell’ipotesi di legittimità della doglianza di parte, si perviene all’eliminazione della sentenza viziata, e in una fase cd. rescissoria, finalizzata al riesame del rapporto sostanziale formante, quindi, all’emissione di una nuova pronuncia di merito in sostituzione di quella revocata.

Il rimedio della revocazione – mezzo straordinario – è consentito solo in presenza di determinati motivi che lo giustificano:

1) dolo di una delle parti in danno dell’altra, finalizzato all’inganno del giudice, per un effetto decisivo sulla sentenza;

2) prove riconosciute o comunque dichiarate false;

3) ritrovamento di documenti decisivi, che non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, e determinanti per la decisione della controversia;

4) errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. “Questo errore si verifica quando la decisione, per mero errore materiale nella percezione delle prove e dei fatti di causa, è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Questo sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia deciso1”.

5) sentenza contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata;

6) dolo del giudice, che ha consapevolmente disatteso i doveri propri del suo ufficio al fine di danneggiare una delle parti, comportamento preventivamente accertato con sentenza passata in giudicato.

Occorre ricordare, da ultimo, che la revocazione è ammessa solo nei casi in cui gli ordinari mezzi di impugnazione non siano utilizzabili.

I motivi indicati ai numeri 4 e 5, infatti, se sono stati oggetto del giudizio di primo grado, sono ancora riproponibili come motivi d’appello innanzi alla Commissione regionale e la revocazione non è utilizzabile.

6 aprile 2011

Roberta De Marchi

1 Cfr. ANTICO-CONIGLIARO-FARINA, Il contenzioso tributario, Il Sole24ore, Milano, 2007