Per le piazzuole autostradali niente T.A.R.S.U.

dato lo speciale regime di concessione delle autostrade, le piazzole autostradali rientrano fra le zone esentate dal pagamento della TARSU, come le aree portuali

Utilizzando il medesimo criterio con il quale è stata negata la debenza della tassa nelle aree portuali(1), la Corte di Cassazione (sentenza n. 5559 del 9 marzo 2011) esclude il potere impositivo dei Comuni anche sulle piazzuole autostradali, rientrando tali spazi nelle competenze del concessionario dell’autostrada.

Il giudice di legittimità osserva, infatti, che gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione a mente dell’art. 14 del d.lgs. 285/1992 (codice della strada), devono anche provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi. Per le strade in concessione – osservano ancora i Supremi giudici – i poteri ed i compiti che il codice della strada assegna all’ente proprietario competono e sono esercitati dal Concessionario, salvo che sia diversamente stabilito. Ne consegue che l’attività di raccolta e di gestione dei rifiuti nell’ambito delle aree autostradali e delle relative pertinenze compete al Concessionario dell’autostrada, il quale per legge è tenuto ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica. I Comuni, quindi, sono privi di ogni potere impositivo dal momento che – come sottolinea la Suprema Corte – tale potere non può connettersi ad un soggetto diverso da quello che espleta il servizio.

Come già fatto rilevare nel contenzioso relativo alle aree portuali (per le quali l’attività di gestione dei rifiuti è assegnata all’Autorità Portuale nell’area in cui la stessa opera atteso che, per legge(2), detto ente essa è tenuto ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti sino alla discarica), la Corte si richiama al comma 5 dell’articolo 62 del d.lgs. 507/1993, il quale esclude dalla tassa “i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri”. In altre parole, la disposizione contenuta nell’art. 62 del d.lgs. 507/1993, nel determinare i fatti e le circostanze cui è correlato il sorgere dell’obbligazione tributaria, ne esplicita anche le relative esclusioni che – fra l’altro – riguardano i locali e le aree scoperte espressamente esentati dall’obbligo del conferimento dei rifiuti a mezzo del servizio comunale per effetto di specifiche norme di legge che la Corte ritiene di individuare nell’art. 14 del d.lgs. 285/1992 (nuovo codice della strada) che detta disposizioni agli enti proprietari delle strade i quali, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, fra l’altro, devono provvedere “alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi”. La predetta norma, al successivo terzo comma, chiarisce che “Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito”.

Dall’esame della normativa citata dalla Corte emerge senza ombra di dubbio che l’attività di raccolta, gestione e trasporto in discarica dei rifiuti giacenti nelle aree autostradali appartiene al Concessionario – che è tenuto per legge a svolgerla – mentre deve escludersi che siffatta competenza gravi sui Comuni che sono privi anche di ogni potere impositivo. Ciò in quanto – come già fatto osservare dalla Corte nella sentenza n. 23583/2009 riguardante il medesimo servizio svolto nei porti – “quella dei rifiuti è una tassa e, come tale, il potere di imposizione non può connettersi ad un soggetto diverso da quello che espleta il servizio”.

In conclusione, la regola generale posta dall’art. 62 del d.lgs. 507/1993, che correla il presupposto impositivo della tassa rifiuti nella materiale occupazione o detenzione di un bene immobile (“locali ed aree”) idoneo alla produzione di rifiuti, può essere superata solo dalle eccezioni stabilite dallo stesso legislatore, chiaramente individuabili nell’odierno pronunciamento. Pertanto, l’attività di gestione dei rifiuti svolta nell’ambito delle piazzuole autostradali rientra nell’esclusiva competenza del Concessionario per specifica devoluzione del legislatore che ha inteso sottrarre tali aree dall’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti al servizio comunale.

Note

1) Cfr. Cass. n. 23583/2009 , da me commentata su queste stesse pagine (commentata su Commercialista Telematico, Tassa rifiuti non dovuta se l’area è detenuta dall’autorità portuale, dicembre 2009) con la quale la Cassazione afferma che in tali luoghi la tassa rifiuti non è dovuta per carenza della potestà impositiva in capo al Comune in quanto “l’attività di gestione dei rifiuti nell’ambito dell’area portuale – da intendersi come spazio territoriale in cui svolge i suoi compiti la singola Autorità Portuale – rientra nella competenza di quest’ultima, la quale per legge è tenuta ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica”.

2) Come precisa l’art. 6 della L. 84/1994, nei porti in cui è istituita, l’Autorità Portuale svolge i compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi a tale attività. Più specificamente, il D.M. 14 novembre 1994, fra i servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all’utenza portuale da parte delle competenti Autorità, all’art. 1, lett. b individua espressamente quelli di pulizia e raccolta rifiuti che consistono nella “pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica relativa agli spazi, ai locali e alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari, utenti, imprese portuali, navi), derattizzazione, disinfestazione e simili, gestione della rete fognaria, pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali”.

16 aprile 2011

Valeria Fusconi