Nuovi documenti in appello

vediamo quali documenti è possibile produrre validamente in sede di appello

Con sentenza n. 1385 del 21 gennaio 2011 (ud. del 16 novembre 2010) la Corte di Cassazione ha confermato che in tema di appello avverso le decisioni delle commissioni Tributarie di primo grado, il D.Lgs. n. 54 del 1992, art. 58, comma 2, consente alle parti di produrre nuovi documenti, indipendentemente dalla circostanza dell’impossibilità incolpevole dell’interessato di produrli in primo grado; requisito, quest’ultimo, richiesto dall’art. 345 c.p.c., u.c., ma non dal citato art. 58. Da ciò consegue che costituisce erronea applicazione della norma in parola l’affermazione secondo cui la produzione documentale nel giudizio d’appello risulta illegittima ove non sia stata provata l’impossibilità incolpevole di versarla agli atti del giudizio di primo grado“.

La Cassazione, pertanto, ha ritenuto corretto il comportamento del giudice dell’appello che ha preso in considerazione il processo verbale della Guardia di Finanza prodotto solo in appello dall’ufficio.

La questione

Con sentenza n. 725 del 19 gennaio 2010 la Corte di Cassazione aveva già affrontato la questione relativa alla mancata produzione in giudizio del p.v.c. e alle conseguenze che ne derivano, alla luce anche delle modifiche apportate all’art. 7, c. 3, del D.Lgs. n. 546/92, norma dedicata ai poteri dei giudici tributari ed oggetto di recente intervento legislativo – attraverso l’art. 3-bis del D.L. 30 settembre 2005 n. 203 (collegato alla Finanziaria 2006), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 02.12.2005 ed entrato in vigore il 03.12.2005 – che ha soppresso il comma 3, del citato art.7, che prevedeva la facoltà da parte delle commissioni tributarie “di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia“.

La questione relativa alla mancata produzione in giudizio del pvc tiene divisa la giurisprudenza da diversi anni.

Da una parte(1), la Commissione Tributaria Centrale, Sez. XIX, dec. n. 2871 del 2 maggio 2000, secondo cui non spetta al contribuente ma all’ufficio produrre in giudizio il processo verbale di constatazione sul quale siano fondati gli atti di accertamento, e la Corte Cassazione – sentenza n. 10148 del 2 agosto 2000 – secondo cui se l’atto cui si fa riferimento non viene messo a disposizione del giudice lo stesso non è posto in grado di decidere.

Dall’altra parte, la sentenza n. 31 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sezione 39, del 20.05.2005 che pone l’onere a carico del ricorrente, poiché se l’avviso di accertamento impugnato richiama per relationem il processo verbale di constatazione, quale sua parte integrante, l’atto impugnato è costituito dall’insieme dei due atti, e di conseguenza, ai sensi degli artt. 18 e 22 del D.Lgs. n. 546/1992, all’atto della costituzione in giudizio il ricorrente è onerato di produrre originale o copia dell’avviso di accertamento ma anche originale o copia del processo verbale di constatazione.

Di recente, con la sentenza n. 725 del 19.01.2010 la Corte di Cassazione aveva affermato che “In tema di contenzioso tributario l’acquisizione d’ufficio dei documenti necessari per la decisione costituisce una facoltà discrezionale, attribuita alle commissioni tributarie dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 3 il cui esercizio, peraltro, non può sopperire al mancato assolvimento dell’onere della prova, il quale grava sull’Amministrazione finanziaria, in qualità di attrice in senso sostanziale, e si trasferisce a carico del contribuente soltanto quando l’Ufficio abbia fornito indizi sufficienti per affermare la sussistenza dell’obbligazione tributaria. Tuttavia qualora la situazione probatoria sia tale da impedire la pronuncia di una sentenza ragionevolmente motivata senza l’acquisizione d’ufficio di un documento, l’esercizio di tale potere si configura come un dovere, il cui mancato assolvimento deve essere compiutamente motivato, (in applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva rigettato l’impugnazione di un avviso di accertamento motivato “per relationem” attraverso un processo verbale di constatazione, astenendosi immotivatamente dal disporre l’esibizione in giudizio di tale documento)”.

In pratica, se necessario per decidere, ovvero per motivare la sentenza, è dovere del giudice acquisirlo, e in ogni caso l’ufficio può produrlo anche in sede di appello.

Nota

1) Cfr. anche la C.T.R. del Piemonte, Sez. XXXI, Sent. n. 98 del 20 gennaio 2000, secondo cui si lede il diritto di difesa del contribuente se non viene posto in condizione di conoscere il contenuto della pretesa addotta nei suoi confronti mediante la tempestiva conoscenza del pvc della Guardia di finanza richiamato nell’accertamento motivato per relationem.

31 marzo 2011

Roberta De Marchi