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Novità fiscali dell’11 aprile 2011: affitti di immobili abitativi: pronte le regole per la cedolare secca; IRES: indennità di fine rapporto agli amministratori deducibile sempre per competenza; pubblicati nuovi studi del Notariato: norme per proprietà coltivatrice ed assegnazioni di immobili di cooperative edili e loro consorzi; CNDCEC: prorogato il termine per inviare osservazioni sull’adozione dei principi contabili nazionali
Indice: 1) Affitti di immobili abitativi: Pronte le regole per la cedolare secca 2) Controlli finanziari: accordo rinnovato tra Entrate e Figc 3) IRES: Indennità di fine rapporto agli amministratori deducibile sempre per competenza 4) Pubblicati nuovi studi del Notariato: norme per proprietà coltivatrice ed assegnazioni di immobili di cooperative edili e loro consorzi 5) CNDCEC: Prorogato il termine per inviare osservazioni sull’adozione dei principi contabili nazionali 6) Fisco e Fip a canestro contro gli evasori |
1) Affitti di immobili abitativi: Pronte le regole per la cedolare secca
E’ partita la cedolare secca sugli affitti. Si tratta del regime opzionale di tassazione del canone relativo alle unità immobiliari abitative (con accatastamento da A/1 ad A/11, con la sola esclusione di quelle classificate come A10, cioè gli uffici), locate a uso abitativo, sostitutivo dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché dell’imposta di registro e di bollo sul contratto di locazione: Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti, la cedolare secca si applica con un’aliquota del 21%, che scende al 19% per i contratti a canone concordato relativi a immobili siti nei Comuni con carenze di disponibilità abitative ed in quelli ad alta tensione abitativa.
Infatti, con l’avvenuta pubblicazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 07.04.2011 è divenuta operativa la cd. “cedolare secca” introdotta dall’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011 (“Disposizioni in materia di federalismo fiscale”).
Per i contratti registrati a partire dal 07 aprile scorso la scelta può essere fatta online utilizzando il software semplificato Siria (Servizio Internet per
Per i contratti già registrati, invece, il locatore dovrà indicare la scelta per la tassazione secca direttamente nella dichiarazione dei redditi dell’anno prossimo (Modello Unico 2012 o Modello 730/2012 relativi al periodo d’imposta 2011).
Con il suddetto provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono state disciplinate le modalità applicative della cedolare secca ed è stato approvato il modello di comunicazione, contestualmente con l’entrata in vigore delle disposizioni sul federalismo fiscale municipale, e in largo anticipo rispetto ai 90 giorni concessi dalla norma (art. 3, comma 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23).
Registrazione con il software Siria
Con il software semplificato Siria (Servizio Internet per
- Sia i locatori che i conduttori non siano più di tre e tutti i locatori aderiscano alla cedolare;
- si tratti di una sola unità abitativa con non più di tre pertinenze;
- tutti gli immobili presenti nel contratto siano censiti con attribuzione di rendita;
- il contratto disciplini esclusivamente il rapporto di locazione.
Negli altri casi, occorre presentare agli uffici dell’Agenzia due copie cartacee del
modello 69 per la richiesta di registrazione degli atti e per gli adempimenti successivi, che può sostituire
Quanto occorre pagare
Le aliquote della cedolare sono due: 21% o 19%.
L’applicazione della prima, o della seconda, è condizionata dalla tipologia del contratto d’affitto sottoscritto tra le parti:
- 21% per i contratti a canone libero;
- 19% per i contratti a canone concordato (per i Comuni ad alta densità abitativa).
Ambito soggettivo
Al regime della “cedolare secca” possono aderire soltanto le persone fisiche, mentre ne restano esclusi i lavoratori autonomi e le imprese (quindi, anche società ed enti).
Inoltre, per poter esercitare l’opzione bisogna essere proprietari dell’immobile o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari abitative locate.
Immobili interessati
La cedolare secca può interessare tutti gli immobili a uso abitativo. L’immobile locato, infatti, deve avere le seguenti caratteristiche:
- essere un’unità abitativa con accatastamento da A1 a A11, con la sola esclusione di quelle classificate come A10, cioè gli uffici;
- essere adibito ad abitazione.
L’imposta sostitutiva si applica anche alla pertinenza, o più pertinenze, dell’immobile locato, a condizione che sia affittata congiuntamente a esso.
Nel caso in cui il contratto di locazione riguardi unità immobiliari abitative, per le quali viene esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, e altri immobili per i quali non è esercitata l’opzione, l’imposta di registro è calcolata solo sui canoni riferiti a questi ultimi immobili.
Se il canone è pattuito unitariamente, l’imposta di registro è calcolata sulla parte di canone imputabile a ciascun immobile in proporzione alla rendita.
In ogni caso, si deve pagare l’imposta di bollo sul contratto di locazione.
Calendario della cedolare e pagamenti
Per il 2011, il nuovo regime si applica ai contratti in corso, anche se scaduti o volontariamente risolti prima del 7 aprile 2011.
Scadenza contratti |
Quando optare |
Casistica |
Contratti scaduti o risolti, già registrati. Contratti prorogati e con imposta di registro già pagata |
Con la dichiarazione del 2012 (relativa ai redditi del 2011) |
Nessun rimborso per le imposte di registro e di bollo già versate. Il locatore deve versare l’acconto, se dovuto. |
Contratti registrati a partire dal 07.04.2011 o prorogati e con versamento dell’imposta di registro non scaduta |
Con la registrazione del contratto |
Per i contratti prorogati l’opzione va fatta con il modello 69 |
Contratti per cui la registrazione scade tra il 07.04.2011 ed il 06.06.2011 |
Entro il 06.06.2011 |
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Contratti risolti a partire Dal 07.04.2011 o per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento dell’imposta di registro dovuta per la risoluzione |
Entro il termine di versamento dell’imposta di registro relativa alla risoluzione |
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Versamento della cedolare secca
Infine, riguardo al versamento, la norma (comma 4 dell’art. 3, D.Lgs. n. 23/2011) ha disposto che la cedolare secca sia versata entro i termini fissati per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e che per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Il provvedimento disciplina dettagliatamente le modalità e i termini di versamento in acconto nella misura dell’85% per l’anno 2011 e del 95% dal 2012, stabilendo che sia il versamento in acconto sia quello a saldo vanno eseguiti utilizzando il modello F24.
Pertanto, per il versamento della cedolare secca si applicano le disposizioni in materia di versamento dell’IRPEF.
2) Controlli finanziari: accordo rinnovato tra Entrate e Figc
Rinnovato l’accordo tra Agenzia Entrate e Figc sui controlli finanziari. Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, e il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Giancarlo Abete, hanno rinnovato nei giorni scorsi il protocollo d’intesa che consolida la collaborazione tra i due enti, secondo le rispettive competenze, sul fronte dei controlli finanziari.
Duplice l’intento dell’accordo, che si muove sulla base di quelli precedenti, avviati nel 2006: scambiare le informazioni necessarie a verificare l’equilibrio finanziario delle società sportive professionistiche e acquisire dati utili alle attività di controllo, demandate alla Federazione, sul rispetto degli obblighi fiscali e contributivi.
Gioco di squadra sui controlli
Come negli anni passati,
Le Entrate comunicheranno, inoltre, alla Federcalcio, entro il 31 maggio prossimo, i risultati dei controlli sui pagamenti di Ires, Irap, Iva e Irpef riportati nelle dichiarazioni fiscali e riferiti agli anni d’imposta che vanno dal 2005 al 2008, e quelli sul regolare versamento delle somme dovute relativamente agli atti divenuti definitivi con cartelle di pagamento notificate entro il 30 aprile 2011.
Inoltre, i tecnici del Fisco controlleranno la presentazione delle dichiarazioni relative al 2009.
L’intesa tra Agenzia delle Entrate e Figc è volta a proseguire sulla strada di una
collaborazione di sistema, che consentirà all’Agenzia di rafforzare i meccanismi di presidio della regolarità finanziaria dei club professionistici.
Il protocollo è valido fino al 29 febbraio 2012, termine entro il quale sarà deciso un eventuale rinnovo per le successive stagioni sportive.
(Agenzia delle Entrate, comunicato del 08 aprile 2011)
3) IRES: Indennità di fine rapporto agli amministratori deducibile sempre per competenza
L’indennità di fine rapporto agli amministratori accantonata in bilancio è sempre deducibile, ai fini IRES, per competenza.
E’ questa la posizione interpretativa dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (sezione di Milano) contenuta nella norma di comportamento n. 180/2001.
In particolare, secondo
“Le società di capitali che, a fronte di apposita deliberazione dell’organo competente, sono tenute a corrispondere una indennità di fine rapporto agli amministratori devono effettuare un corrispondente accantonamento in bilancio che è sempre deducibile, ai fini IRES, per competenza.
Il regime di deducibilità per competenza dell’indennità di fine rapporto si rende, quindi, applicabile a prescindere dal fatto che il diritto all’indennità venga stabilito anteriormente all’inizio del rapporto, in sede di nuova nomina di amministratori il cui mandato è venuto a scadenza o in costanza di rapporto”.
A parere di tale Associazione, sotto il profilo della società che attribuisce l’indennità di fine rapporto agli amministratori, l’indennità di fine rapporto deve essere oggetto di apposita delibera assembleare, i cui verbali devono essere annotati cronologicamente.
Il relativo accantonamento deve essere opportunamente inserito nel bilancio dell’esercizio di competenza.
Viceversa, per il soggetto percettore, al fine di poter usufruire del regime di tassazione separata, l’onere della data certa può avere lo scopo di evitare che gli accordi con la società erogante siano simulati “a posteriori” - in relazione a periodi già trascorsi - al solo fine di consentire all’amministratore che cessa il suo mandato di ricevere un compenso aggiuntivo, nella forma di un trattamento di fine rapporto, soggetto ad una aliquota fiscale di favore.
Nella parte conclusiva viene affermato che, la società erogante per dedurre l’accantonamento dell’indennità di fine rapporto spettante agli amministratori non deve sottostare ai limiti ed alle condizioni di cui all’art. 17, comma 1, lett. c), del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), tale indennità potrà quindi essere liberamente deliberata anteriormente all’inizio del rapporto, in costanza di rapporto od in sede di rinnovo della carica, senza che si determinino differenze nel trattamento fiscale degli accantonamenti in capo alla società.
4) Pubblicati nuovi studi del Notariato: norme per proprietà coltivatrice ed assegnazioni di immobili di cooperative edili e loro consorzi
I più recenti studi del Notariato sono stati pubblicati in data 08.04.2011.
Avverte la nota del 08.04.2011 che gli ultimi lavori approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato sono consultabili nella sezione “Studi e Materiali” e hanno approfondito tematiche relative al diritto tributario:
- Le disposizioni valevoli dal 2011 per la proprietà coltivatrice - Studio n. 20-2011/T: Il comma 41 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010 n. 220, elimina la provvisorietà del trattamento tributario previsto dal D.L. n.194/2009 e mette a regime la disciplina agevolativa per i trasferimenti onerosi di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
- La base imponibile IVA per gli atti di assegnazione di immobili da parte di cooperative edilizie e loro consorzi - Studio n. 184-2009/T: Sommario: 1. La base imponibile IVA - Considerazioni generali; 2. La base imponibile IVA delle cooperative edilizie - La disciplina previgente; 3. Il momento dell'effettuazione dell’operazione e l'esigibilità dell'IVA: la disciplina previgente; 4. L’intervento del decreto-legge n. 78/2009; 5.L’entrata in vigore della nuova disciplina e la fase transitoria: la determinazione della base imponibile; 6. La fase transitoria: la contemporanea applicazione dell’IVA e dell’imposta di registro; 7. I finanziamenti dei soci alle cooperative a proprietà indivisa.
5) CNDCEC: Prorogato il termine per inviare osservazioni sull’adozione dei principi contabili nazionali
Prorogato il termine per inviare osservazioni sull’adozione dei principi contabili nazionali al prossimo 31 luglio.
Lo ha reso noto il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con la nota informativa n. 24 del 08 aprile 2011.
La proroga segue quella fissata al 31 marzo scorso con la precedente nota informativa n. 10 del 16.02.2011.
Con tale nota il CNDCEC aveva invitato i Commercialisti a fornire le considerazioni sulle problematiche riguardanti l’adozione dei principi contabili nazionali.
Adesso è stato ritenuto di dovere concedere più tempo per la riflessione ed il confronto.
Le osservazioni potranno essere inviate dagli ordini territoriali e dai propri iscritti, entro il 31.07.2011, mediante la procedura disponibile sul sito dei Commercialisti.
6) Fisco e Fip a canestro contro gli evasori
Un’intesa sui controlli nel segno dello sport. L’Agenzia si allea con
In particolare,
(Agenzia delle Entrate, comunicato del 08 aprile 2011)
Vincenzo D’Andò