L’omessa dichiarazione non esclude la deduzione del 10% dal reddito dei professionisti

l’eventuale omissione di una dichiarazione non fa perdere il diritto alle deduzioni forfetarie quando queste ultime non si configurano quale beneficio fiscale ma rientrano tra gli elementi che concorrono alla determinazione della base imponibile di una particolare categoria reddituale

La dichiarazione omessa non fa perdere il diritto alle deduzioni forfetarie quando queste ultime non si configurano quale beneficio fiscale ma rientrano tra gli elementi che concorrono alla determinazione della base imponibile di una particolare categoria reddituale. E’ questa la conclusione cui giunge la Corte di cassazione con la sentenza n. 4643 del 25 febbraio 2011 (ud. del 13 gennaio 2011, sez. tributaria).

Il fatto

Un contribuente, titolare di redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa, impugnava un avviso d’accertamento Irpef relativo all’anno d’imposta 1991, col quale veniva contestata l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e contestualmente ricalcolati i redditi conseguiti, le imposte dovute e le relative sanzioni

Nello specifico l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione l’intero reddito percepito dal contribuente senza depurarlo della deduzione forfetaria del 10% di cui al citato art. 50, c. 8, TUIR.

La C.T.P. accoglieva soltanto una delle domande del suddetto ricorso e, precisamente, quella in cui il ricorrente eccepiva che venisse riconosciuta la deduzione forfetaria cui abbiamo appena accennato.

Di analogo parere la Commissione regionale cui si era rivolta, in appello, l’Amministrazione finanziaria, che sposando la tesi difensiva del contribuente riconosceva il diritto alla deduzione forfetaria in questione.

L’Agenzia delle Entrate ricorreva, dunque, in cassazione affermando l’inapplicabilità della deduzione in argomento per via del comportamento tenuto dal contribuente che aveva omesso di presentare la propria dichiarazione annuale (“per aver il giudice di merito erroneamente ritenuto che vada applicata la deduzione prevista dall’art. 50 anche nell’ipotesi di redditi non scientemente dichiarati, così ignorando quanto stabilito dal D.L. del 1984, prorogato fino al 31.12.1988”).

La suprema Corte, condividendo le pronunce dei giudici dei due gradi precedenti, confermava la fondatezza dell’assunto del contribuente, rigettando il ricorso.

La sentenza della Corte di Cassazione

La Suprema Corte rileva, innanzi tutto, che l’art. 50 (oggi sostituito dall’art. 54) rubricato “determinazione del reddito di lavoro autonomo” , applicabile ratione temporis, sancisce che “il reddito derivante dall’esercizio di arti professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ed le spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’ arte e della professione”.

Afferma la Corte che obiettivo della norma è quello di fissare l’onere dichiarativo del titolare del reddito, con riferimento alla tipologia considerata, dal momento che quest’ultima – come è evidente – detta la regola per la determinazione della base imponibile dei redditi di lavoro autonomo.

Aggiunge il giudice di legittimità, che il comma 8 della medesima norma, che disciplina particolari categorie di reddito rientranti nel’ambito della categoria di reddito di lavoro autonomo, tra cui all’epoca dell’accertamento, anche i redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative di cui alla lettera a del comma 2 dell’articolo 49 TUIR, stabilisce che “il reddito da dichiararsi è costituito dall’ammontare dei compensi, in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche a titolo di partecipazione agli utili, con esclusione delle somme documentate e rimborsate relative a spese di viaggio, alloggio e vitto per prestazioni effettuate al di fuori del territorio comunale, ridotto del 10% a titolo di deduzione forfetaria delle altre spese”.

Conclude dunque la Corte Suprema che emerge con chiarezza che anche tale norma si prefigge di regolamentare le modalità di determinazione della base imponibile di una specifica categoria di reddito e non di riconoscere un vantaggio fiscale. In particolare, tale reddito (da collaborazione coordinata e continuativa), va calcolato sottraendo dai proventi conseguiti, spese documentate e una percentuale (10%) di spese non documentale. Il risultato, costituisce la base imponibile da dichiarare.

Di conseguenza, ribadisce la Corte, dal senso della disposizione esaminata , si evince che nella fattispecie considerata, il comportamento fiscale del contribuente diventa irrilevante poiché la norma non introduce un beneficio a favore di quest’ultimo ma sancisce il principio in base al quale determinare la base imponibile da prendere in considerazione per calcolare l’imposta.

L’ipotesi di volontaria omissione della dichiarazione, in tal caso, non preclude, quindi, la deducibilità della deduzione forfetaria trattata.

Brevi conclusioni

Il principio sancito dalla Corte di Cassazione ha una valenza generale che trascende dal giudicato in commento.

Come rilevato nella stessa sentenza non sussiste, né è stato indicato dal ricorrente, un supporto normativo che possa condurre ad una diversa interpretazione.

Nè tale supporto è offerto dalle disposizioni dell’attuale art. 54, D.p.r. 917/1986 (“…si tratta di norme che, come fondatamente rileva il giudice dell’appello, introducono un regime speciale e comunque transitorio, che copre un periodo di tempo antecedente a quello in esame”), la cui violazione e falsa applicazione da parte del giudice d’appello è stata eccepita dall’Agenzia delle Entrate quale unico motivo posto a base del proprio ricorso per cassazione e dalla cui ricostruzione il giudice di legittimità è approdato a conclusioni interpretative coerenti con la tesi difensiva del contribuente (“manca infatti una base normativa sulla quale fondare la diversa formulazione sostenuta dal ricorrente, né tali possono essere considerate le norme suggerite dallo stesso che, anzi, a contraris, maggiormente avvalorano il principio sopra enunciato”) e con le decisioni dei giudici di merito (“correttamente, pertanto, e con motivazione congrua, il giudice d’appello ha ritenuto che la deduzione in esame non si esclusa in caso di redditi non dichiarati”).

15 aprile 2011

Cinzia Bondì