Le incognite dello "spesometro"

oggi analizziamo le problematiche di uno dei nuovi sistemi di accertamento: lo “spesometro”, procedimento basato sulla coerenza delle spese effettuate dal contribuente rispetto al reddito dichiarato

 

Se l’operatività dei nuovi elementi indice di capacità contributiva non è certo una novità – si tratterà certamente di una versione più raffinata della valutazione del bene o del servizio in termini di capacità contributiva del soggetto che ne ha la disponibilità o il possesso – il nuovo accertamento sintetico registrerà il debutto della significatività delle spese “di qualsiasi genere” sostenute nel periodo d’imposta.

Anche questa nuova modalità di controllo, in apparenza decisamente lineare, getta sul tappeto questioni di assoluto rilievo.

 

Una voce di spesa a doppia velocità

Quale che sia la scelta che l’ufficio opererà quanto alla modalità di ricostruzione del reddito sintetico le parti in causa si troveranno ad avere a che fare con molti elementi che, a seconda se presi a riferimento con lo “spesometro” oppure con il “redditometro”, sortiranno effetti presuntivi reddituali notevolmente diversi.

Si pensi, solo per fare un esempio, ad un’automobile di prestigio condotta in leasing da un professionista: ebbene, se nei suoi confronti si procederà con la valutazione delle spese, l’Agenzia delle entrate propende per l’ipotesi che a fini reddituali inciderà la sola quota parte indeducibile del canone annuo di locazione finanziaria; diversamente, laddove verrà utilizzato il redditometro, l’impatto non potrà che essere considerevolmente maggiore per l’effetto dell’applicazione dei nuovi coefficienti moltiplicatori previsti dal prossimo decreto ministeriale.

 

L’ausilio delle indagini finanziarie

Se il redditometro continuerà a poggiare saldamente sul nuovo paniere di beni e servizi, lo “spesometro” da ultimo arrivato dovrà essere necessariamente supportato dalle indagini finanziarie.

Infatti, atteso che la parte del leone sarà riservata alla nuova comunicazione Iva finalizzata a “stanare” le somme utilizzate per le spese, sia in contanti sia “tracciate”, non congrue con il reddito dichiarato, è evidente come per l’ufficio sarà necessario dragare i rapporti e le operazioni finanziarie dei contribuenti: sarà bene, quindi, mantenere sin d’ora memoria, in ordine a qualsiasi spesa effettuata, delle modalità di pagamento e della causale che ha determinato la scelta di quella modalità, visto che il denaro contante potrebbe essere letto come un sintomo di disponibilità di somme sottratte a tassazione.

A questo punto non è fuori luogo ipotizzare una qualche forma di operatività “breve” in ordine alle indagini finanziarie: ad esempio, il riscontro dei soli saldi di apertura e di chiusura del conto sull’intero anno solare oggetto di controllo, potrebbe fornire qualche elemento a suffragio dell’archiviazione ovvero della prosecuzione dell’attività di controllo.

Diversamente, l’indagine finanziaria nella sua attuale versione, seppure divenuta decisamente più spedita rispetto al passato, complice l’avvento della PEC per gli operatori finanziari e l’anagrafe centrale dei rapporti incastonata nell’Anagrafe tributaria, sembra comunque prospettare una dilatazione dei tempi di possibile incompatibilità con lo strumento.

 

Le spese quotidiane

Le spese monitorabili per la determinazione del reddito complessivo sono quelle “di qualunque genere”: pertanto, anche quelle che quotidianamente impegnano una famiglia (qui intesa in senso lato, dal single alla convivenza di nuclei familiari “allargati”, secondo quella che dovrebbe essere stata – o lo è ancora – una classificazione del campione analizzato dalla Sose per l’individuazione del nuovo paniere dei beni e servizi elementi indice di capacità contributiva).

È stato più volte ripetuto che non ci sarà alcun studio di settore per famiglie, ma cosa potrebbe succedere se il montante delle spese rilevate dal Fisco dovesse lambire il livello di guardia dello scostamento del 20% previsto dalla legge? Come sarebbe valutata l’incidenza della spesa media per “quel” nucleo familiare, tale da valutare abitudini e consumi estremamente variabili?

Giacché appare inverosimile che venga richiesto al contribuente di documentare, su tutte, le esigenze alimentari e di vestiario e i relativi costi di sostenimento, è altrettanto vero che la norma ha riguardo alle sole spese sostenute e non ammette elementi induttivi di altro genere.

Per cui se ne deve dedurre che l’ufficio o è in grado di procedere in base a quanto rilevato, e quindi verificato lo scostamento e integrati tutti i requisiti di legge, oppure non potrà procedere oltre, a meno dell’abbandono delle funzionalità dello “spesometro” con un repentino cambio del metodo ricostruttivo del reddito, “planando” dal quarto al quinto comma del nuovo articolo 38 del Dpr n. 600/73.

 

8 aprile 2011

Carlo Nocera