L'agenda giustifica l'accertamento induttivo

la Cassazione è nuovamente tornata sul tema della legittimità dell’accertamento induttivo fondato sulla documentazione extracontabile, nel caso in analisi l’agenda del contribuente

La Commissione tributaria non può annullare un accertamento, che si fondi sui dati contenuti in un’agenda rinvenuta nel corso di un accesso da parte della polizia giudiziaria, senza indicare le ragioni per cui ritenga che non si riferiscano all’attività d’impresa le entrate e le uscite annotate nella suddetta agenda.

In questi termini si è espressa la Suprema Corte, con la sentenza del 18 febbraio 2011, numero 3952.

I FATTI DI CAUSA E L’ITER DI MERITO

Un società riceveva un avviso di rettifica Iva, con cui l’Ufficio competente accertava a suo carico l’omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili per alcuni miliardi delle vecchie lire, sulla base della documentazione extracontabile rinvenuta nel corso di un accesso da parte della polizia giudiziaria.

Il contribuente impugnava l’atto impositivo, e la Commissione tributaria provinciale accoglieva il suo ricorso.

Opponeva gravame l’Ufficio ma anche i giudici di seconde cure si pronunciavano a favore della società, poiché la documentazione extracontabile su cui si fondava l’accertamento – costituita da alcune agende – non sarebbe stata sufficientemente attendibile, atteso che in essa sarebbero stati annotati soltanto dei movimenti finanziari riguardanti gli affari familiari e non l’attività d’impresa.

La Commissione tributaria regionale osservava, pertanto, che l’atto impositivo non poteva ritenersi fondato sulle presunzioni gravi, precise e concordanti, richieste dall’articolo 54 del DPR 633/1972 per poter procedere induttivamente alla rettifica della dichiarazione del contribuente.

LA DECISIONE DI LEGITTIMITÀ

Avverso tale sentenza ricorreva per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, eccependo la violazione e falsa applicazione degli articoli 52, 54 e 56 del DPR 633/1972, nonché vizio di motivazione, atteso che la Commissione tributaria regionale avrebbe erroneamente ritenuto non inerenti all’attività d’impresa le entrate e le uscite indicate nelle tre agende rinvenute dalla polizia giudiziaria e poste a base dall’accertamento, adducendo genericamente che “la contabilità extracontabile rifletteva rapporti estranei all’attività commerciale”.

La Suprema Corte, investita della questione, ha ritenuto il motivo di ricorso fondato, poiché la decisione dei giudici del riesame era priva di qualsivoglia riferimento concreto e non recava le valutazioni effettuate in merito alle deduzioni dell’Ufficio circa l’attendibilità della documentazione extracontabile, talché risultava impossibile per i Supremi Giudici comprendere il percorso logico-giuridico compiuto dalla Commissione tributaria regionale per stabilire che si trattava di documentazione estranea all’attività aziendale, e non potendo così espletare su tale decisione il necessario controllo di legittimità.

In conclusione, pertanto, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La Suprema Corte ha sempre ritenuto la documentazione extracontabile un valido elemento probatorio ai fini dell’accertamento presuntivo del maggior reddito desumibile da tali documenti “non ufficiali”.

Più precisamente, la Cassazione, con la sentenza numero 1400 del 2008, ha stabilito che “la documentazione extracontabile reperita presso la sede dell’impresa, ancorché consistente in annotazioni personali dell’imprenditore, costituisce elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile in sede di accertamento, indipendentemente dal contestuale riscontro di irregolarità nella tenuta della contabilità” (in senso conforme: Cass. nn. 2217, 6949 e 19329 del 2006).

L’anno precedente, con la sentenza numero 3222, i Giudici di piazza Cavour avevano statuito – a differenza di quanto deciso dalla Commissione tributaria regionale nel caso odierno – che “il rinvenimento di una contabilità informale, tenuta su un brogliaccio, oltre che su agende, calendario, block-notes, matrici di assegni, estratti di conti correnti bancari, costituisce un indizio grave, preciso e concordante dell’esistenza di imponibili non riportanti nella contabilità ufficiale, che legittima l’Amministrazione finanziaria a procedere ad accertamento induttivo”.

Invero, la Suprema Corte ha anche stabilito che il solo ritrovamento di una contabilità parallela o informale consente all’Amministrazione Finanziaria di procedere ad accertamento nei confronti del contribuente sulla base dei dati extracontabili, a prescindere dalla sussistenza di altri elementi (cfr Cassazione, sentenza n. 17365 del 24 luglio 2009; n. 19598 del 20 dicembre 2003), e ciò sia nell’ipotesi in cui il ritrovamento sia avvenuto presso i locali dell’impresa (cfr Cassazione, sentenza n. 19329 dell’8 settembre 2006), che nel caso in cui sia accaduto presso locali di terzi (cfr Cassazione, sentenza n. 27061 del 18 dicembre 2006; n. 19598 del 20 dicembre 2003).

15 aprile 2011

Alessandro Borgoglio