La "nuova" imposta di scopo

il federalismo fiscale interviene anche sulla vecchia imposta di scopo: vediamo cosa cambia per i comuni che intendono applicare tale imposta

L’articolo 6 del decreto sul federalismo municipale (D.Lgs. 23/2011) prevede che con regolamento di delegificazione di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 400 del 1988 da adottare, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2011, viene disciplinata la revisione dell’imposta di scopo di cui all’articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (Finanziaria per il 2007).

Le modifiche da apportare alla vigente disciplina del tributo devono prevedere:

a) l’individuazione di opera pubbliche ulteriori rispetto a quelle indicate nel comma 149 (finalità per le quali può essere istituita l’imposta di scopo) del citato articolo 1 della legge 296 del 2006;

b) l’aumento, sino a dieci anni, della durata massima di applicazione dell’imposta stabilita dal comma 147 del citato articolo 1 della legge n.296 del 2006;

c) la possibilità che il gettito dell’imposta finanzi l’intero ammontare della spesa dell’opera pubblica da realizzare.

La norma ribadisce che resta in ogni caso fermo l’obbligo di restituzione del tributo nel caso di mancato inizio dell’opera entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo, previsto dal comma 151, dell’articolo 1, della legge n. 296 del 2006.

Cenni sull’imposta di scopo

I commi 145-151, dell’unico articolo della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) prevedono che i Comuni possono, con un proprio regolamento, istituire l’imposta di scopo per finanziare l’importo massimo del 30% della spesa dell’opera pubblica da realizzare; la ratio delle novità introdotta con la legge n.296/06 è quella di dare maggiore autonomia agli enti locali in materia di realizzazione di opere pubbliche a condizione, però, che parte del finanziamento avvenga con una “tassazione” locale dei contribuenti.

Il legislatore con la Finanziaria 2007, ha disciplinato quali siano le opera pubbliche che si possono “sovvenzionare” con l’istituzione dell’imposta di scopo; con il prelievo si potranno finanziare:

  • le opere per il trasporto pubblico urbano;

  • le opere viarie, con esclusione della manutenzione straordinaria e ordinaria delle opere esistenti;

  • le opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;

  • le opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;

  • le opere di realizzazione di parcheggi pubblici;

  • le opere di restauro;

  • le opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;

  • le opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche;

  • le opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica.

L’istituzione dell’imposta di scopo deve essere deliberata dai Comuni con apposito regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997; tale norma prevede che le province ed i Comuni possono disciplinare con un regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune e della Provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1°gennaio dell’anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Il regolamento che istituisce l’imposta determina:

  • l’opera pubblica da realizzare;

  • l’ammontare della spesa da finanziare;

  • l’aliquota di imposta;

  • l’applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione all’esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali , con particolare riferimento ai soggetti che già godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell’imposta comunale sugli immobili, sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore ad € 20.000;

  • le modalità di versamento degli importi dovuti.

Tale imposta è dovuta, con riferimento alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed è determinata applicando alla base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili un’aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.

Va ricordato che l’attuazione di questa forma di prelievo è dovuta dai soggetti che pagano l’imposta comunale sugli immobili, tramite una forma di prelievo che rappresenta una “addizionale sull’ICI”; tale novità, tuttavia, prevede anche una forma di tutela per il contribuente.

Il legislatore ha, infatti, previsto che qualora per qualsiasi motivo l’opera da finanziare non inizi, dopo due anni dal progetto esecutivo, i Comuni devono rimborsare i versamenti effettuati dai contribuenti, entro i due anni successivi.

28 aprile 2011

Federico Gavioli