La notifica per posta della cartella di pagamento

nel tempo le norme che riguardano la notifica postale delle cartelle esattoriali sono variate in modo importante, vediamo come (Vincenzo Pisapia)

La notificazione della cartella di pagamento è disciplinata dal disposto dell’articolo 26 del DPR n. 602 del 1973 che nel corso degli anni, come di seguito riportato, è stato tre volte modificato; infatti, il testo originario in vigore dal 1974 è stato modificato dall’art. 12 del D.Lgs n. 46 del 1999, dall’art. 1 del D.Lgs n.193 del 2001 e dall’art. 38 del D.L. n. 78 del 2010.

Nei primi due periodi dell’articolo in esame, nella versione originaria in vigore dal 1974, vengono precisati i soggetti che eseguono la rituale notificazione e nel terzo periodo viene precisato che la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nelle versioni successive, a seguito delle modifiche apportate dai tre provvedimenti legislativi, l’articolo risulta così strutturato: mentre nel primo periodo vengono descritti tutti i soggetti abilitati ad eseguire la notificazione della cartella, nel secondo viene precisato che la notifica “può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”; con la modifica è stata così esclusa la possibilità, da parte dell’ente esattore, di eseguire la notificazione mediante l’invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e quindi l’attuale prevista possibilità di notificare per posta la cartella riguarda esclusivamente i soggetti abilitati e descritti nel primo periodo. L’ultima versione del testo del più volte citato art. 26 introduce la notifica a mezzo posta elettronica certificata senza peraltro apportare alcuna modifica all’impianto strutturale apportato al testo dal D.Lgs n.46 del 1999 che, come è noto, non prevede più l’invio della raccomandata da parte dell’esattore. Gli esattori e quindi i Concessionari della riscossione, a partire dal 1° luglio 1999 – allo stato attuale, a parere dello scrivente – non hanno più la facoltà di eseguire per posta la “notifica diretta” della cartella di pagamento.

A sostegno di quanto sopra descritto si citano gli articoli “Notifiche a mezzo posta” e “Notifiche inesistenti” dell’avvocato tributarista Maurizio Villani e l’articolo “Cartella notificata per posta: è inesistente” dell’avvocato tributarista Matteo Sances; nonché. tra le tante, le sentenze pronunciate, dalla C.T.P. di Lecce n. 436/02/10, dalla C.T.R. di Milano n. 61/22/10.

 

Il DPR n. 602 del 1973 nel tempo

Articolo 26 – Notificazione della cartella di pagamento.

In vigore dal 1 gennaio 1974

La notificazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi notificatori dell’esattoria o dagli ufficiali esattoriali ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei comuni che non sono sede di pretura, dai messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale provvede l’esattore territorialmente competente, previa delegazione da parte dell’esattoria che ha in carico il ruolo. La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo. Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario.

Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune.

L’esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.

Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 60 del predetto decreto.

 

Decreto legislativo del 26 febbraio 1999 n. 46

Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1999 – supplemento ordinario

Articolo 12 – Notificazione della cartella di pagamento

In vigore dal 1 luglio 1999

1. Il primo comma dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente: La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma.

 

Articolo 26 – Notificazione della cartella di pagamento.

In vigore dal 1 luglio 1999

Modificato da: Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46 Articolo 12

La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma.

Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario.

Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune.

L’esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.

Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 60 del predetto decreto.

 

Decreto Lgs 22 aprile 2001 n. 193

Articolo 1 – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

In vigore dal 9 giugno 2001

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. omissis

  2. omissis

c) nell’articolo 26, comma 1, concernente notificazione della cartella di pagamento, dopo la parola “comma“, sono inserite le seguenti: “o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda“;

In vigore dal 9 giugno 2001

 

Articolo 26 – Notificazione della cartella di pagamento.

Modificato da: Decreto legislativo del 27/04/2001 n. 193 Articolo 1

La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda.

Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario.

Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito e’ affisso nell’albo del comune.

L’esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.

Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 60 del predetto decreto.

 

Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 – supplemento ordinario – Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

Art. 38 (Altre disposizioni in materia tributaria)

In vigore dal 31 maggio 2010

1. omissis

4. Al fine di razionalizzare le modalità di notifica in materia fiscale sono adottate le seguenti misure:

a) all’articolo 60, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: omissis

b) all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma e’ inserito il seguente: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l’articolo 149-bis del codice di procedura civile.“.

 

Articolo 26 – Notificazione della cartella di pagamento.

In vigore dal 31 maggio 2010

Modificato da: Decreto-legge del 31/05/2010 n. 78 Articolo 38

La cartella e’ notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e’ l’abitazione, l’ufficio o l’azienda.

La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l’articolo 149-bis del codice di procedura civile.

Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, non e’ richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario.

Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune.

L’esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.

Per quanto non e’ regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

20 aprile 2011

Vincenzo Pisapia