Il caso di due appelli principali

in caso di soccombenza parziale in primo grado, è possibile che entrambe (o tutte) le parti presentino appello contro la sentenza…

A seguito di una sentenza che accoglie parzialmente il ricorso, non è remota la possibilità di una proposizione contemporanea, o quasi, di due appelli, ognuno ascrivibile a ciascuno dei contraddittori.

Tale tipo di casistica trova spesso concretezza nelle immediate vicinanze della scadenza del termine per impugnare, momento in cui la barriera decadenziale “accomuna” maggiormente gli intendimenti di ulteriore resistenza delle parti.

La proposizione di due appelli principali, generalmente, avviene in maniera fortuita o, per meglio dire, quando ciascuna delle parti non è stato investito dalla altrui notifica del gravame, quando quest’ultima era evidentemente “in itinere”.

Onde evidenziare immediatamente l’elemento di maggiore importanza per quel che attiene la fattispecie de qua, va esternato che gli oneri processuali utili a tutelare la ritualità della domanda si riversano sulla parte che non ha notificato per prima l’appello.

Rimarcato questo aspetto, va altresì aggiunto che l’ipotesi descritta è assolutamente equivalente , dal punto di vista processuale, a quella in cui una parte provvede alla notifica di un appello principale anche dopo la ricezione-notifica dell’altrui gravame.

In questo caso, come in quello precedentemente adombrato, non si verifica alcuna inammissibilità del (secondo) appello principale perché il comportamento, che si traduce nella proposizione di un appello principale in luogo della “tipica” proposizione di un appello incidentale compreso nell’atto di costituzione successivo alla instaurazione del giudizio di secondo grado, non produce alcun vizio irreversibile nell’atto se ad esso si accompagnano alcuni accadimenti sostanziali e processuali.

Infatti, l’esperienza del processo civile , potenzialmente compatibile con quella del rito tributario ex art.1, c. 2, D.lgs n.546/92, denota un consolidato orientamento giurisprudenziale riassumibile nella seguente massima “La parte cui sia stata notificata l’altrui impugnazione, qualora proponga la propria, avverso la medesima sentenza, separatamente, in via principale, anziché in via incidentale, deve porre il giudice in grado di conoscere la simultanea pendenza dei due procedimenti, affinché possa provvedere alla loro riunione, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.; in difetto, la mancata riunione delle due impugnazioni, mentre non incide sulla validità della pronuncia relativa alla prima, rende improcedibile la seconda, atteso che, risultando ormai impossibile il “simultaneus processus”, si verifica un impedimento all’esame degli ulteriori gravami, in ragione della decadenza con la quale l’art. 333 sanziona la prescrizione dell’incidentalità delle impugnazioni successive alla prima” (Cass.civ., SS.UU, 7 luglio 2009, n. 15843,in precedenza Cass. civ., sez V, 27 Marzo 2003, n.4605) .

In pratica, il giudice di legittimità statuisce la “salvezza” di tale tipo di atipica impugnazione quando concorrono questi due presupposti :

  1. la proposizione dell’appello entro il termine decadenziale di sei mesi dal deposito della sentenza impugnata;

  2. la riunione di questo appello a quello precedentemente ricevuto in notifica;

In altre parole, nel nostro ordinamento processuale viene ritenuta sostanzialmente possibile l’esistenza di vita di due appelli principali, il secondo dei quali può essere “convertito” in appello incidentale in concorrenza dei due presupposti di cui sopra.

E’ evidente che il giudice di legittimità ha inteso così salvaguardare l’unicità del procedimento e la “salvezza” dell’impugnazione, seconda sotto il profilo temporale, attraverso l’applicazione della norma di cui al terzo comma dell’art. 156 c.p.c. (“La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”).

Vi è da dire che la parte deve adoperarsi in un comportamento assolutamente scrupoloso e diligente dal punto di vista processuale in quanto se la riunione delle controversie non ha luogo l’appello viene afflitto dalla sanzione giudiziale di inammissibilità.

Come detto, assume quindi assoluta rilevanza , secondo il responso delle Sezioni Unite, il nesso identificabile tra l’art. 333 c.p.c. (“Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti, debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo”) e l’art. 335 medesima fonte (“Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo”) e, pertanto, all’appellante meno tempestivo si impone l’esigenza di sollecitare in tutti i modi la riunione dei procedimenti.

E’ appena il caso di evidenziare che, nel citato responso giurisprudenziale ed in quelli che lo precedono, alcuna distinzione intorno l’elemento soggettivo identificabile in capo al “secondo appellante” è argomentata : ragione per cui il descritto principio vale anche nel caso di notifica dell’appello nella inconsapevolezza dell’arrivo della impugnazione ex-adverso.

9 aprile 2011

Antonino Russo