Autotutela a favore del Fisco: avviso annullato e sostituito

nel caso in cui l’avviso di accertamento risulti affetto da nullità, l’ufficio può annullarlo in via di autotutela e sostituirlo con altro atto

Questo importante principio è contenuto nella sentenza n. 4372 del 23 febbraio 2011 della Corte di Cassazione da cui emerge che l’ufficio può annullare in via di autotutela un atto ritenuto nullo e, successivamente alla sua impugnazione, si può determinare una carenza di interesse per cui è possibile chiedere la cessazione della materia del contendere e lo stesso ufficio può emettere un nuovo atto.

Nel caso specifico il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento con cui l’ufficio aveva imputato una presunta rendita catastale per fabbricato, eccependo che l’accertamento era affetto da nullità in quanto nello stesso non erano riportate tutte le aliquote applicate per la determinazione dell’Irpef. Successivamente al ricorso, l’ufficio ha annullato, in via di autotutela, il primo avviso chiedendo che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, notificando un secondo avviso. Il contribuente ha impugnato anche questo nuovo accertamento e la competente C.T.P. ha rigettato il ricorso in quanto si trattava di un atto emesso in sostituzione del precedente per il quale era stata dichiarata la cessata materia del contendere, decisione confermata anche dalla C.T.R..

L’istituto dell’autotutela amministrativa si pone senza dubbio come mero strumento deflativo del contenzioso ed ha lo scopo accertare la legittimità ed opportunità nonché l’efficacia e l’esecuzione degli atti emessi dalla P.A. L’atto di ritiro rappresenta la mera esplicazione del potere di autotutela con cui l’amministrazione provvede ad eliminare un atto che ritiene illegittimo. Le disposizioni normative che regolano il potere di autotutela da parte degli uffici finanziari sono l’art. 68, c. 1, del Dpr n. 287 del 1992, soppresso dall’art. 23 del Dpr n. 107/2001; l’art. 2-quater del DL n. 564/1994, nonché dal DM 11 febbraio 1997, n. 37, recante il Regolamento di attuazione per l’esercizio del potere di autotutela. Al fine di un corretto esercizio del potere di autotutela, occorre evidenziare che lo stesso presuppone la mancata formazione del giudicato e la mancata scadenza del termine di decadenza fissato per l’accertamento.

Nel caso di specie la Suprema Corte ha preliminarmente operato la distinzione tra accertamento integrativo che ha per presupposto un atto (avviso di accertamento originario) che di fatto continua ad esistere e non viene sostituito dal nuovo accertamento, il quale, determinato sulla base di nuovi elementi acquisiti dall’amministrazione, integra l’oggetto e il contenuto del primo atto e i due atti conservano una propria autonoma esistenza ed efficacia.

L’atto di autotutela, invece, è collegato al primo atto di accertamento che è illegittimo, e si sostituisce al primo potendo toccare tutti gli elementi strutturali dell’atto (destinatari; oggetto; contenuto) e può portare ad eliminare l’atto originario ed alla sua sostituzione con un nuovo provvedimento diversamente strutturato(1).

I giudici di legittimità, avallando le statuizioni a cui erano pervenuti i giudici di merito ovvero che nel caso specifico si era in presenza non di un atto integrativo ma bensì del potere di autotutela da parte dell’amministrazione, hanno affermato il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui l’annullamento in via di autotutela di un atto, di seguito alla sua impugnazione, determina la sopravvenienza di carenza di interesse ed è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio(2). In tal senso l’art. 46 del Dlgs n. 546/1992 prevede che il giudizio si estingue nei casi di definizione di pendenze tributarie ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere, denotando un mero scopo deflattivo di detta norma, anche in considerazione del criterio di regolamentazione delle spese processuali che sono a carico della parte che le ha anticipate.

L‘ufficio finanziario ha potuto emettere, nel caso che occupa, un nuovo avviso di accertamento “sostitutivo” atteso che non si era formato il giudicato sulla sentenza di cessata materia del contendere e non era ancora spirato il termine decadenziale fissato per la notifica del secondo accertamento (cfr. Cass. 26 marzo 2010, n. 7335).

Note

1) Cass 7 luglio 2009, n. 15874. Il provvedimento sul diritto all’esenzione non costituisce un atto integrativo ma un atto amministrativo per cui la P.A. può ricorrere alle forme di autotutela.

2) Cfr. Cass. 4 febbraio 2005, n. 2305. Il potere riconosciuto agli uffici finanziari di annullare in tutto o in modo parziale i propri atti ritenuti illegittimi o privi di fondamento rappresenta una facoltà discrezionale il cui mancato esercito non può essere fatto valere nel giudizio di impugnazione; pertanto il venir meno dell’atto in sede di auto annullamento impedisce la continuazione del processo, atteso il venir meno della materia del contendere.

4 aprile 2011

Enzo Di Giacomo