Ancora sulla delega di firma…

l’avviso di accertamento non sottoscritto dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato è nullo?

Con sentenza n. 7 del 4 gennaio 2011 (ud. del 10 novembre 2010) la C.T.P. di Bologna, Sez. XII, ha dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento sottoscritto da soggetto non abilitato a mente delle disposizioni di cui all’art. 42, D.P.R. n. 600/1973.

Il punto della sentenza

Il Collegio giudicante ha ritenuto non discostarsi dall’ormai consolidala giurisprudenza di legittimità sul punto (secondo i giudice bolognesi): “L’avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell’art. 42 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare ma di un funzionario quale il direttore tributario, di nona qualifica funzionale, incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscritto o la presenza della delega del titolare dell’ufficio. Fermi, infatti, i casi di sostituzione e reggenza di cui all’art. 20, comma i, lett. a) a b) D.P.R 8 maggio 1987 n. 266, è espressamente richiesta la delega a sottoscrivere: il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il poterà di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio Cassazione civile, sez. trib. 10 novembre 2000, n. 14626. Tal indirizzo si è consolidato con la sent. Cass. 23-4-2008, n. 10513”.

Il Fisco – costituendosi – era ancora in tempo per provare la correttezza della sottoscrizione.

Tuttavia, osservano i giudici, “l’ufficio, nella pur corposa costituzione, non smentisce l’assunto perché, anche leggendo con attenzione il documento prodotto dall’Ufficio – Attribuzione di deleghe – non viene smentito che il firmatario dell’atto (St.Va.) non ha una qualifica conforme alla prescrizione di legge per firmare l’accertamento (IX qualifica funzionale)”.

Infatti, “una diversa interpretazione delle norme snaturerebbe i rapporti tra fisco e cittadino, atteso che soltanto un dirigente ovvero un funzionario possono garantire il rispetto dello statuto del contribuente, con particolare riferimento agli art. 3. 17, 19, 24 L. 212/2000 … a fronte di ampi poteri del Fisco (come nel caso dedotto accertamento di reddito attraverso presunzioni semplici) il cittadino ha – quantomeno – il diritto a che vengano esercitati da personale idoneo, che peraltro – la stessa amministrazione finanziaria ritiene tale”.

Brevi note

Con sentenza n. 10513 del 22 febbraio 2008 (dep. il 23 aprile 2008), peraltro citata nella pronuncia emiliana, la Corte di Cassazione ha affermando che l’avviso di accertamento deve essere sottoscritto a pena di nullità dal capo dell’ufficio finanziario, facendo comunque salvo l’atto di accertamento sottoscritto da altro soggetto da questi delegato ed impiegato della carriera direttiva.

La Cassazione, richiamando un proprio precedente – sentenza n. 14626 del 10 novembre 2000 – ha “stabilito che l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare ma di un funzionario, quale il direttore tributario, di nona qualifica funzionale, incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio. Fermi, infatti, i casi di sostituzione e reggenza di cui al D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, art. 20, comma 1, lett. a) e b), è espressamente richiesta la delega a sottoscrivere: il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio”.

Ma dal punto di vista normativo, l’art. 42, c. 1, del D.P.R. n. 600/73, in materia di imposte dirette, dispone solo che “gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”.

Si fa riferimento solo ad impiegati della carriera direttiva. E nella carriera direttiva non rientrano solo gli ex IX livelli ma anche gli VIII e VII livelli, oggi confluiti nell’Area C.

Sul punto si segnala la posizione di autorevole dottrina(1), secondo cui essendo l’atto sottoscritto comunque riconducibile all’ufficio, la sottoscrizione rimarrebbe valida (ferme le eventuali problematiche disciplinari interne che investono il delegante e il delegato), atteso fra l’altro che il nuovo art. 21-octies della legge n. 241/90 – riguardante l’annullabilità del provvedimento – ritiene non annullabile il provvedimento adottato per violazioni formali, quando si è in presenza di un atto vincolato e non discrezionale.

Nota

1) ANTICO, Validità della delega di firma degli atti di accertamento, in “La Settimana fiscale”, n. 43/2003, pag. 33; ANTICO, La delega di firma: un falso problema, in “il fisco”, n, 9/2008, pag. 1593.

8 aprile 2011

Francesco Buetto