Alcune verifiche sul bilancio d'esercizio…

in sede di chiusura dei bilanci è opportuno verificare la corretta gestione di alcuni punti problematici: la cassa, i crediti verso clienti, i compensi agli amministratori…

CASSA

La Cassa non può mai andare in negativo (in caso di verifica questo potrebbe dar luogo a contabilità inattendibile e far scattare un accertamento induttivo). L’importo non deve essere elevato e se ci sono assegni è prudente registrare tali importi nella Cassa assegni.

Anche consistenti versamenti fatti dai Soci o dal titolare individuale, al fine di evitare saldi negativi, possono dar luogo a controllo in merito alle loro condizioni economiche. Bisogna fare inoltre attenzione alla normativa antiriciclaggio che ha disposto in euro 5.000 il limite di utilizzo del contante e la clausola di non trasferibilità per gli assegni.

 

CLIENTI

Come previsto dall’art. 2426 c.c. i crediti devono essere indicati in bilancio secondo il presunto valore di realizzo e pertanto bisogna ricorrere ad opportune svalutazioni.

Vi è da segnalare che l’emissione di eventuali ricevute bancarie non estingue il credito verso il cliente ma dovrebbe essere indicato in apposito conto evidenziando, in caso di anticipo s.b.f., anche il relativo debito verso la banca. Si procederà all’estinzione del credito verso il cliente al momento dell’incasso della ricevuta.

Nella prassi contabile questo in parecchi casi non viene attuato ma bisogna ricordare il rischio di vedersi contestare un bilancio in quanto non redatto secondo i principi di chiarezza, veridicità e correttezza.

 

IL TRATTAMENTO DEI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI

Gli Amministratori che prestano la loro opera per la società solitamente percepiscono un compenso che può essere stabilito:

in misura fissa;

-in misura variabile in base agli utili ;

-in misura mista ( fisso più variabile ).

Tale compenso deve essere deliberato dall’Assemblea dei Soci all’atto della nomina o anche successivamente e pagato con periodicità mensile, trimestrale o annuale.

CASISTICHE IMPORTANTI

Se l’Amministratore riceve un compenso che non è stato deliberato oppure un compenso superiore a quello stabilito può incorrere in sanzioni di tipo penale per danno patrimoniale come previsto dall’art. 2634 codice civile.

Il compenso attribuito senza la delibera, come stabilito dalla Cassazione con sentenza n. 21933/2008, è nullo e pertanto non deducibile dal reddito.

Anche la gratuità della prestazione ad opera dell’Amministratore dovrà essere prevista dallo Statuto o da una apposita delibera dell’Assemblea e confermata dallo stesso. Questo al fine di evitare un accertamento induttivo da parte dell’Agenzia delle entrate (che solitamente presume l’esistenza di un rapporto a titolo oneroso) ed al fine di evitare eventuali richieste di pagamento del compenso che l’Amministratore potrebbe richiedere al giudice.

Nella Nota integrativa (punto 16) inoltre bisognerà indicare se all’Amministratore non è dovuto alcun compenso per la sua opera.

Anche eventuali rinunce al compenso richiedono la forma scritta al fine di evitare eventuali contestazioni.

L’ Amministrazione finanziaria,secondo le più recenti sentenze della Cassazione , non ha il potere di sindacare l’importo del compenso (a questo proposito si cita la sentenza della Cassazione n. 28595/2008 e la recente sentenza della Cassazione n. 24957/2010).

Il TUIR all’art. 95 prevede la deducibilità fiscale del compenso nell’esercizio in cui è stato corrisposto tenendo in considerazione anche il principio di cassa allargato (ovvero la possibilità di pagare il compenso entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di competenza). Il principio della cassa allargata vale solo nel caso di reddito assimilato al lavoro dipendente e non nel caso di Amministratori in possesso di partita iva.

Se il compenso non è stato effettivamente corrisposto dovrà essere contabilizzato ai fini civili nel bilancio ma non sarà deducibile dal reddito fiscale.

Il compenso attribuito come partecipazione agli utili netti risultanti dal bilancio (dedotte le eventuali quota da imputare a riserve)non rappresenta un costo ma una modalità di destinazione dell’utile . In questo caso il compenso è deducibile anche se non transita nel conto economico attraverso una variazione da effettuarsi nella dichiarazione fiscale.

REVOCA AMMINISTRATORI

Se non diversamente regolato dallo Statuto della Società si possono avere i seguenti casi:

-Amministratori a tempo determinato – hanno diritto ad un risarcimento del danno se revocati prima della scadenza senza giusta causa ;

-Amministratori a tempo indeterminato – hanno diritto al risarcimento del danno solo in caso di mancato preavviso e in assenza di giusta causa .

RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE

Se l’Amministratore è un parasubordinato le regole dei rimborsi spese sono simili a quelle previste per i dipendenti (trasferte); mentre nel caso di Amministratori rientranti nel lavoro autonomo tali rimborsi sono da assoggettare ad Iva ed a ritenuta d’acconto.

CONTRIBUTI INPS E INAIL

L’Amministratore deve essere iscritto alla gestione separata INPS a norma della legge 335/1995.

I contributi INPS variano a seconda della tipologia dell’Amministratore (senza copertura previdenziale, titolari di pensione , iscritti ad altre forme di previdenza) e sono a carico per 1/3 dell’Amministratore stesso e per i 2/3 a carico della ditta.

Gli Amministratori che sono anche soci di S.r.l. commerciali devono pagare, inoltre, i contributi INPS fissi e a percentuale previsti per la gestione commercianti sulla base del reddito fiscale dichiarato dalla società in base alla relativa quota di partecipazione (in sostanza sono sottoposti ad una doppia contribuzione come stabilito dal D.L. 78/2010 convertito nella legge 122 del 30.07.2010).

Quando l’Amministratore svolge attività rientranti nell’art. 1 del DPR. 1124/65 (uso veicoli, uso macchine d’ufficio o computer, presenza in cantieri ecc.) deve inoltre essere iscritto presso l’INAIL e pagare la relativa contribuzione come previsto per l’INPS.

TRATTAMENTO DI FINE MANDATO – TFM

Trattasi di specifica indennità che l’impresa si impegna a corrispondere all’Amministratore a fine mandato.

L’importo deve essere stabilito da delibera Assembleare e non riguarda gli Amministratori rientranti nel lavoro autonomo.

Il trattamento di fine mandato viene regolato in maniera diversa in presenza o meno di una documentazione recante data certa che attribuisca all’Amministratore il diritto a questa indennità.

PRIMO CASO: presenza documentazione con data certa attestante il diritto all’indennità con data anteriore all’inizio del rapporto di Amministratore:

  • la società deduce per competenza il TFM e alla fine del mandato eroga l’indennità al netto della ritenuta d’acconto del 20%;

  • l’indennità incassata dall’Amministratore sarà soggetta a tassazione separata.

La data certa anteriore al rapporto può essere soddisfatta con:

  • verbale Assemblea redatto da un Notaio; autentica firme delibera assembleare da parte di un Notaio;

  • registrazione delibera Assembleare presso Agenzia Entrate;

  • invio all’Amministratore della delibera con raccomandata in plico senza busta; deposito del verbale di nomina dell’Amministratore presso la CCIAA.

 

SECONDO CASO:mancata presenza della documentazione con data certa attestante il diritto all’indennità con data anteriore all’inizio del rapporto di Amministratore:

  • deducibilità del TFM nell’esercizio di pagamento e non per competenza (Agenzia delle Entrate risoluzione 211/2008);

  • la società, al momento del pagamento, non applica la ritenuta d’acconto del 20% ma rilascia il cedolino paga come nel caso di un compenso normale;

  • per l’Amministratore infine il compenso è soggetto a tassazione ordinaria.

Da ricordare che il TFM è soggetto al contributo previdenziale INPS.

La società può decidere di accantonare l’importo del TFM in una polizza assicurativa con lo scopo di garantire e rivalutare il trattamento.

Il contraente della polizza è la società stessa mentre il beneficiario può essere in alternativa la società o l’Amministratore.

Se il beneficiario è la società i proventi della polizza (ovvero differenza tra capitale versato e capitale liquidato dall’Assicurazione) costituiscono reddito imponibile e non sono assoggettati a ritenuta d’acconto (questo a far data dal 01.01.2001).

Alla liquidazione del TFM la società calcola i contributi INPS, applica la ritenuta del 20%, compila il modello CUD e il mod. 770.

 

Se il beneficiario è l’Amministratore invece i proventi della polizza sono assoggettati dalla compagnia di assicurazione a ritenuta del 12,50% (ridotta del 2% per ogni anno oltre il 10).

Alla liquidazione del TFM la compagnia liquida il Capitale all’Amministratore operando , per conto della società ,una ritenuta del 20% ed in seguito la società stessa calcola i contributi INPS, compila il modello CUD e il mod. 770.

In entrambi i casi sopra esposti l’Amministratore non indica il TFM nella propria dichiarazione dei redditi ma l’Agenzia delle entrate provvederà a calcolare l’imposta dovuta con il meccanismo della tassazione separata (aliquota media del biennio precedente o aliquota dell’anno di pagamento se più conveniente per l’Amministrazione finanziaria).

 

ACCERTAMENTO INDUTTIVO

Punti deboli da verificare

Principali argomentazione che possono dare origine all’accertamento:

  • Comportamento antieconomico – La Cassazione con la sentenza n. 11645/2001 ha confermato la possibilità di ricorrere all’accertamento induttivo (quindi non considerare quanto emerge dalla contabilità) in presenza di elementi che dimostrino un comportamento del contribuente contrario ai canoni dell’economia (i.e.: rapporto anomalo tra ricavi e immobilizzazioni, rapporto tra ricavi e costi del personale, presenza di un cospicuo indebitamento).

  • Versamenti dei soci – è legittimo l’accertamento nei confronti dei soci che dichiarano redditi bassi e versano cifre importanti nelle società.

  • Mancata stampa libri contabili – è legittimo l’accertamento se il contribuente non stampa i libri durante la verifica (Cassazione n.669/2007).

  • Furto delle scritture contabili – è legittimo l’accertamento anche in presenza di denuncia per furto delle scritture contabili (Cassazione 9919/2008).

     

26 aprile 2011

Celeste Vivenzi