Accertamento con adesione: l’obbligatorietà della sospensione dei termini

arriva la conferma della Corte Costituzionale: la sospensione dei 90 giorni, una volta presentata l’istanza di accertamento adesione, sussiste sempre

Con ordinanza n. 140 del 15 aprile 2011 (ud. del 6 aprile 2011) la Corte Costituzionale ha ritenuto sempre sussistente la sospensione dei 90 giorni, una volta presentata l’istanza di accertamento adesione, anche se anteriormente è stato formalizzato il mancato accordo, rigettando la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 12, c. 2 [recte: art. 6, c. 3], del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Il cuore dell’ordinanza

Nel merito, la Corte Costituzionale ha rilevato che il procedimento per l’accertamento con adesione di cui al comma 2 dell’articolo 6 della legge n. 218 del 1997 ha la finalità di prevenire l’impugnazione dell’atto di accertamento tributario notificato, favorendo l’instaurazione di un contraddittorio col contribuente per giungere ad una definizione concordata e preventiva della controversia.

Atteso ciò, “non appare irragionevole la previsione, a tal fine, di un periodo fisso di sospensione dei termini di impugnazione, idoneo a consentire ‘un proficuo esercizio del contraddittorio in sede di adesione’ (come si esprime la risoluzione ministeriale 11 novembre 1999, n. 159/E), durante il cui decorso il contribuente e l’ufficio hanno agio di valutare liberamente la situazione, eventualmente allacciando, sciogliendo e riannodando trattative”.

Non sembra, altresì, irragionevole neppure che la disposizione denunciata preveda che solo il contribuente possa far cessare la sospensione del termine di impugnazione proponendo ricorso avverso l’atto di accertamento – ipotesi questa equiparata dalla legge alla rinuncia all’istanza di accertamento con adesione (ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 6 del d.lgs. n. 218 del 1997) – oppure mediante una formale ed irrevocabile rinuncia a detta istanza.

In particolare, “la redazione del menzionato ‘verbale’ – dal quale risulta che ‘le parti concordano nel concludere con esito negativo il presente procedimento’ – si risolve in una mera presa d’atto del mancato raggiungimento dell’accordo tra il contribuente e l’ufficio tributario e, pertanto, non può né equipararsi all’impugnativa dell’atto di accertamento né assumere il significato di una definitiva rinuncia del contribuente all’istanza di accertamento con adesione”.

Pertanto, la mera constatazione, “in un atto atipico, che in una certa data non sia stato ancora raggiunto l’accordo, da un lato, non impedisce che esso possa essere successivamente raggiunto prima dell’instaurazione del contenzioso e, dall’altro, non esprime l’univoca volontà del contribuente di escludere, anche per il futuro, la composizioneamministrativa della controversia”.

La suddetta constatazione del mancato accordo tra le parti non integra, pertanto, “una situazione omogenea a quella di definitiva rinuncia all’istanza di accertamento con adesione, sia essa manifestata con dichiarazione espressa o mediante proposizione del ricorso” e quindi, l’evidenziata eterogeneità delle situazioni poste a raffronto e la rilevata ratio, propria dell’istituto dell’accertamento con adesione, di prevenire il contenzioso, “rendono non irragionevole una disciplina che attribuisce alla sola impugnazione e all’anzidetta rinuncia l’effetto di far cessare la sospensione dei termini per ricorrere previsto dalla legge in caso di presentazione dell’istanza di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 218 del 1997”.

Nota giuridica

Come è noto, il legislatore ha disposto una sospensione di 90 giorni dei termini per ricorrere, decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza da parte del contribuente.

Le stesse le istruzioni fornite con la circolare n. 235/1997 precisano che “per i termini di impugnazione si deve ovviamente considerare anche la sospensione feriale, dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742”.

Sempre l’Amministrazione finanziaria ha precisato – R.M. n. 159/1999 – tale interpretazione è il frutto delle diverse finalità che assolvono i due periodi di sospensione.

Si tratta, comunque, di effetti automatici, che si verificano al verificarsi di determinate situazioni.

Successivamente, l’Agenzia delle entrate – C.M. n.65/2001 – ha precisato che “la negativa conclusione del procedimento non incide sul periodo di sospensione dei termini per ricorrere previsto dal comma 3 dello stesso art. 6. Tale norma assegna, infatti, alla presentazione dell’istanza di adesione l’effetto automatico e predeterminato di sospensione, per novanta giorni, dei termini per impugnare l’atto di accertamento notificato dall’ufficio, non prevedendo alcuna causa di decadenza dalla sospensione stessa”.

Oggi la Corte Costituzionale ribadisce e fa propria la posizione della stessa A.F che ha sempre ritenuto sospesi i termini per 90 giorni, indipendentemente dal fatto che si era pure verbalizzato un mancato accordo.

Si ricorda, ancora, che proprio di recente, con sentenza n. 2682 del 4 febbraio 2011 (ud. del 4 giugno 20100) la Corte di Cassazione ha legittimato il cumulo dei sessanta giorni previsti per la proposizione del ricorso introduttivo con il termine dei novanta giorni disposto per la sospensione dei termini previsti dall’accertamento con adesione, ai quali vanno aggiunti i quarantasei giorni previsti dalla sospensione dei termini per il periodo feriale, e la sospensione dei termini previsti sino al 16 aprile 2003 per gli accertamenti notificati nel 2002, i cui termini per l’impugnazione scadevano il 31 dicembre 2002 (per effetto delle proroghe da condoni). Per la Corte di Cassazione, “di tali diversi periodi di sospensione dei termini la società contribuente aveva il pieno diritto di poterne usufruire non essendo previsto da alcuna norma di legge il divieto di cumulabilità delle sospensioni, nè a tale cumulo osta alcuna altra ragione di opportunità essendo diverse le rationes sulle quali dette previsioni sono fondate; a titolo esemplificativo, occorre ricordare che la sospensione del termine per l’impugnazione D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 6, comma 3, di 90 giorni si fonda sulla necessità di dare al contribuente un ragionevole lasso di tempo per valutare la convenienza o meno di aderire al concordato tributario dopo avere esaminato il carattere di decisività degli elementi posti a base dell’accertamento e l’opportunità di evitare una contestazione giudiziaria (Cass. n. 28051/2009), mentre quello previsto dalla L. n. 289 del 2002 era finalizzato a non distogliere i funzionali dell’A.F. dall’esame delle pratiche di definizione agevolata con altre diverse incombenze; infine la sospensione feriale di cui alla L. n. 742 del 1969 è ispirata all’irrinunciabilità del diritto alle ferie”.

26 aprile 2011

Francesco Buetto