Sono validi i modelli E.A.S. anche se tardivamente presentati

le ultimissime novità sul modello E.A.S. che riguarda tutti gli enti non commerciali di tipo associativo in scadenza al 31 marzo

Enti associativi: Sono validi i modelli EAS anche se tardivamente presentati

 

Modello EAS valido anche se presentato oltre i termini originariamente previsti.

Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6/E del 24 febbraio 2011, emessa a commento dell’art. art. 1, comma 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (cd. “Milleproroghe”), che ha prorogato i termini di presentazione del modello EAS.

Tale disposizione ha, infatti, prorogato la presentazione del modello EAS al 31 marzo 2011.

Sono, quindi, validi i modelli presentati precedentemente in ritardo.

Validi i modelli EAS già presentati all’entrata in vigore del D.L. n. 225 del 2010

In virtù della proroga al 31 marzo 2011 del termine di presentazione del modello EAS, l’Agenzia considera tempestivamente presentati i modelli già trasmessi prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 225 del 2010.

Pertanto, non devono nuovamente presentare il modello EAS, entro il 31 marzo 2011, gli enti che hanno già presentato detto modello oltre gli originari termini stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 2 settembre 2009, come sostituito dai successivi provvedimenti del 29 ottobre 2009 e del 21 dicembre 2009, eccettuati i casi, ovviamente, di variazione dei dati precedentemente comunicati.

Soggetti interessati

La presentazione del modello Eas interessa solo gli enti non commerciali associativi di natura privatistica.

Il modello serve a tutelare le forme associazionistiche incentivate e, al contempo, a contrastarne l’uso distorto che lede la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali.

Nuovo calendario per presentare il Modello EAS

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli enti non profit già esistenti alla data di entrata in vigore del D.L. 185/2008 (29/11/2008) dovranno presentare il modello entro il 31 marzo 2011.

La stessa scadenza vale anche per gli enti che si sono costituiti dopo al 29 novembre 2008 e, quindi, dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 185/2008 (decreto istitutivo del modello EAS), a condizione che il 60° giorno scada prima del 31 marzo 2011.

Inoltre, la suddetta circolare ha precisato che il modello deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, entro 60 giorni dalla data di costituzione da tutti gli enti per i quali il termine di sessanta giorni dalla costituzione scade a decorrere dal 31 marzo 2011, cioè sia nel caso in cui la scadenza coincide con questa data sia qualora le sia successiva.

A “regime”, ovviamente gli enti citati sono tenuti a presentare il modello EAS entro 60 giorni dalla data di costituzione.

Finalità della norma

L’art. 30, comma 1, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito dalla Legge n. 2/2009, a fini di controlli, ha introdotto per gli enti privati non commerciali di tipo associativo che si avvalgono, in presenza di tutti i requisiti richiesti, del regime tributario previsto dall’art. 148 del TUIR e dall’art. 4, comma 4, secondo periodo, e comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, l’onere di comunicare, all’Agenzia delle Entrate in via telematica, taluni dati e notizie rilevanti ai fini fiscali, con il modello approvato con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, nell’eventuale ipotesi di mancata presentazione del citato modello, le ulteriori agevolazioni previste da tali articoli ai fini delle imposte sui redditi (art. 148) ed Iva (art. 4) decadono.

Permangono solamente i benefici fiscali previsti in genere per gli enti non commerciali.

E’ il caso ad esempio dell’incasso delle quote sociali riscosse dall’ente non profit dai propri associati per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Viceversa, tra i proventi, di cui si vengono a perdere le ulteriori agevolazioni fiscali (per la mancata presentazione del modello EAS) vi rientrano i cd. corrispettivi specifici introitati  dai propri associati a seguito di specifiche prestazioni rivolte al socio che usufruisce di tale maggiore servizio.

Le associazioni devono poi osservare ulteriori adempimenti

Ad esempio le associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

– associazione riconosciuta;

– associazione non riconosciuta.

Inoltre, tali associazioni sportive dilettanti si devono costituire con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale.

Peraltro, nello statuto sociale vanno inserite alcune specifiche clausole puntualmente individuate dal Legislatore.

Pertanto, se gli statuti non sono conformi a tali condizioni, non é possibile l’attribuzione ai sodalizi sportivi della qualificazione di società sportive dilettantistiche.

Per conseguenza viene preclusa la possibilità di fruire delle citate agevolazioni fiscali previste per il settore.

Occorre poi il riconoscimento ai fini sportivi.

Difatti, l’art. 7 del D.L. 28 maggio 2004, n. 136 convertito dalla Legge 27 luglio 2004, n. 186 prevede “in relazione alla necessità di confermare che il CONI è l’unico organismo certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche”, che le disposizioni contenute nell’art. 90 della legge n. 289/2002, e successive modificazioni, possono essere applicate esclusivamente nei confronti dei sodalizi sportivi in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI.

Il Comitato Olimpico Nazionale è, quindi, “garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale.

In mancanza di tale riconoscimento non è, perciò, possibile fruire dei maggiori benefici fiscali all’uopo previsti dal Legislatore.

Soggetti esonerati dalla presentazione del modello EAS

Peraltro, sono esonerati dalla presentazione del modello EAS per espressa previsione dello stesso art. 30 del D.L. n. 185 i seguenti soggetti:

– associazioni pro-loco che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398;

– associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale;

– organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’art. 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali al di fuori di quelle marginali.

 

 

Vincenzo D’Andò

 

 

5 marzo 2011