Responsabilità solidale per la controllante in caso di infrazioni commesse dalle controllate

attenzione, secondo la Corte di Giustizia Europea, in un gruppo di imprese, la responsabilità solidale della società controllante è presunta per le violazioni delle regole di concorrenza commesse dalle sue controllate

Con la sentenza del 20 gennaio 2011, C-90/09 P, la Corte di Giustizia si è espressa sul caso di responsabilità solidale di società controllante.

 

In particolare, la Corte ha stabilito che in un gruppo di imprese, la responsabilità solidale della società controllante è presunta per le violazioni delle regole di concorrenza commesse dalle sue controllate.

 

Il ragionamento della Corte continua affermando che la prova contraria, che porterebbe all’eliminazione della presunzione operante, è insita nella dimostrazione dell’autonomia operativa e commerciale della società controllata.

 

In vero la vicenda trae spunto dalla sentenza del 20 gennaio 2011, C-90/09 P, con la quale, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale di primo grado.

 

Il Tribunale d primo grado confermava la legittimità della decisione della Commissione UE con la quale si sanzionava la società X per un cartello al quale aveva partecipato la società Y, una sua società controllata al 100%.

 

La vicenda processuale del 20 gennaio 2011, C-90/09 P, si incentra, dunque, sull’impugnazione di una sentenza del Tribunale UE e riguarda, in via generale, i rapporti tra la società controllante e le altre società nell’ambito di un gruppo di imprese.

 

In particolare, la vicenda inizia con la notifica alle società interessate, in data 12 aprile 2005, da parte della Commissione delle Comunità europee di addebiti relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo del 2 maggio 1992.

 

Con la sua decisione, la Commissione dichiarava la Y e la sua controllata, sotto una denominazione collettiva, erano congiuntamente e solidalmente responsabili dell’infrazione commessa dalla società X: così discorrendo la Commissione riteneva che la controllante fosse responsabile del comportamento illecito delle sue controllate, detenendone il 100% del capitale sociale.

 

Comunque si riconosceva, anche in questa sede, la possibilità da parte della controllante di offrire la prova contraria della presunzione: in conformità all’orientamento comunitario, le due società venivano considerate come un’impresa unica ai fini dell’applicazione della normativa antitrust.

 

Tutte le società interessate, impugnavano la decisione promuovendo ricorso innanzi il Tribunale di primo grado.

 

Questo dopo un primo esame circa la possibilità di errori da parte della Commissione respingeva i motivi presentati a sostegno del ricorso di annullamento.

 

La questione, così giunge al vaglio dalla della Corte UE, che con la sentenza del 20 gennaio 2011, accoglie parzialmente il ricorso delle società.

 

Importante nella decisione della Corte è il riconoscimento della insufficiente motivazione da parte del Tribunale UE in quanto si sarebbe limitato ad una semplice affermazione di principio, senza far apparire in modo chiaro e non equivoco i motivi che lo hanno condotto a tale conclusione.

 

Al Tribunale è mancata una chiara motivazione, mentre, secondo la Corte avrebbe dovuto prendere in considerazione e ad esaminare in concreto gli elementi che venivano proposti dalle ricorrenti per dimostrare l’autonomia della società Y nell’attuazione della sua politica commerciale, al fine di verificare se la Commissione fosse incorsa in un errore di valutazione in quanto aveva considerato tali prove inidonee a dimostrare nella fattispecie che detta controllata non costituiva un’unica entità economica con la società X.

 

La Corte dopo questo primo esame, si riporta alla sua costante giurisprudenza e riprende il concetto di impresa come situazione che include qualsiasi soggetto che esercita un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di tale soggetto e dalle sue modalità di finanziamento.

 

Si precisa che nel contesto analizzato la nozione di impresa dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce a un’unità economica anche costituita da più persone, fisiche o giuridiche.

 

Dunque, a questo punto, la Corte conclude affermando che nel caso in cui tale soggetto economico violi le norme in materia di concorrenza, è tenuto, secondo il principio della responsabilità personale, a rispondere di tale infrazione.

 

la Corte afferma che “deriva da costante giurisprudenza che il comportamento di una controllata può essere ascritto alla società controllante in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, alla luce in particolare dei nessi economici, organizzativi e giuridici che uniscono le due entità giuridiche”.

 

La società controllante e la sua controllata fanno parte di una stessa unità economica e formano così una sola impresa ai sensi dell’art. 81 CE e, pertanto, la Commissione può emanare una decisione che infligge ammende nei confronti della società controllante, senza necessità di dimostrare l’implicazione personale di quest’ultima nell’infrazione.

 

La Corte, in materia, riprende un’altra sentenza nella quale la questione aveva già trovato un’analisi compiuta, sentenza Akzo Nobel/Commissione: qui la società controllante deteneva il 100% del capitale della propria controllata che aveva infranto le norme dell’Unione in materia di concorrenza.

 

Dunque così, in questo caso ripreso dalla Corte, la società controllante può esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata esistendo comunque, una presunzione relativa, con la conseguente ammissione della prova contraria, per la quale la società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata.

 

Alla luce di tali considerazioni è sufficiente che la Commissione provi che l’intero capitale di una controllata sia detenuto dalla controllante per poter presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata.

La Commissione potrà conseguentemente considerare la società controllante responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata, a meno che questa società controllante, sulla quale incombe l’onere di invertire tale presunzione, non fornisca elementi di prova sufficienti, idonei a dimostrare che la sua controllata tiene un comportamento autonomo nel mercato”.

 

Dunque, nel caso di specie, i giudici dalla Corte hanno ritenuto che la presunzione in base alle quale le due società costituivano un’unica impresa in senso economico non potesse essere superata.

 

8 marzo 2011

Sonia Cascarano