Premio al 10% con vista su un solo anno

arrivano i chiarimenti per l’applicazine della detassazione dei premi di produttività ai fini del calcolo delle imposte relative al 2010

L’unione fa la forza. Ci sono volute le istruzioni alla compilazione di due modelli (Cud 2011 e 770/2011) per “sanare” in via interpretativa la norma sulla tassazione sostitutiva del 10% dei premi di risultato o di produttività.

La proroga della “detassazione” per l’anno 2010 è stata disposta dall’art. 2, c. 156, lett. b, L. 191/2009 che ha modificato il testo previgente semplicemente estendendo l’ambito temporale della misura agevolativa alla nuova data del 31 dicembre 2010.

Fin qui tutto normale.

Il problema si pone invece analizzando la lettera della norma riportata nel successivo comma 157 il quale dispone che “Ai fini dell’applicazione del comma 156, i limiti di reddito indicati nelle disposizioni richiamate nel presente comma sono da riferire all’anno 2009”.

Facciamo, a questo punto, un passo indietro.

La norma che aveva disposto la proroga della “detassazione” per l’anno 2009 (art. 5, D.L. 185/2008) stabiliva che le misure agevolative prorogate trovassero “applicazione, entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2008, a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all’imposta sostitutiva”.

Appare immediato, a questo punto, come la “proroga 2010” contenga il richiamo al limite reddituale dei 35.000 euro, (che dovrà pertanto essere riferito all’anno 2009), ma sia assolutamente lacunosa in ordine agli importi che occorre considerare ai fini del raggiungimento di tale limite reddituale che, letteralmente, dovrebbe comprendere ancora le “somme assoggettate nel 2008 all’imposta sostitutiva”.

Si giungerebbe così alla situazione assurda per cui il lavoratore, ai fini della verifica della sussistenza del diritto a fruire dell’agevolazione per l’anno 2010, dovrebbe sommare l’imponibile fiscale indicato al punto 1 del CUD 2010 (redditi 2009) e gli importi assoggettati ad imposta sostitutiva nel 2008, nel limite massimo di 3.000 euro, riportati al punto 77 del CUD 2009 (redditi 2008).

Tale situazione appare certamente vantaggiosa per il contribuente, ma del tutto priva di logica.

La norma, non riveduta dal Legislatore frettoloso, potrebbe essere letta anche in un altro modo, ineccepibile dal punto di vista letterale, ma contrario alla ratio della disposizione e son effetti sfavorevoli al contribuente: nel concetto di “reddito di lavoro dipendente” vi rientrano non solo le somme assoggettate a tassazione ordinaria, ma anche quelle assoggettate ad imposta sostitutiva e quelle soggette a tassazione separata. Queste ultime, quali il T.f.r., sono state escluse dal compute del limite di reddito dalla C.M. 49/E/2010; le altre somme, invece, dovrebbero essere considerate ai fini del superamento del limite di euro 35.000, incluse quelle assoggettate all’imposta sostitutiva del 10%. Si giungerebbe, alla perversa situazione per la quale, per l’anno 2010 si debbano considerare i redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2009 (tassati con l’ordinaria progressività dell’Irpef o con l’imposta sostitutiva dell’Irpef: rispettivamente, i punti 1 e 90 del Cud 2010, redditi 2009), oltre alle “somme assoggettate nel 2008 all’imposta sostitutiva” (punto 77 del Cud 2009, redditi 2008).

A nostro giudizio, pur convenendo sulla considerazione che vi sia una grossolana svista normativa che necessiterebbe di essere “sanata”, l’intento del legislatore era, ai fini del computo del limite reddituale dei 35.000 euro, di comprendere le sole somme assoggettate nel 2009 ad imposta sostitutiva.

3 marzo 2011

Gioacchino Pantoni

Claudio Sabbatini

Michele Meroni