Nuove possibilità di accesso al regime dei minimi

gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia aprono ai soci di società semplici agricole la possibilità di accedere al “regime dei minimi”

La risoluzione 27/E del 7 marzo 2011 amplia le possibilità di accesso al regime fiscale dei cosiddetti “contribuenti minimi”.

Ricordiamo che la Finanziaria 2008 (L. 244/2007) nell’istituire il regime semplificato per i contribuenti minimi aveva escluso dall’ambito di applicazione del regime quei contribuenti, che, pur rispettando i parametri economici imposti, partecipano, nel contempo, a società di persone, ad associazioni professionali, o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, che hanno optato per la trasparenza fiscale(1). La ragione di tale esclusione è di evitare che redditi appartenenti alla medesima categoria, d’impresa o di lavoro autonomo, conseguiti nello stesso periodo d’imposta, siano assoggettati a due diversi regimi di tassazione: in parte mediante modalità ordinarie e in parte con imposta sostitutiva del 20 per cento (vedi risoluzione n. 146/E del 9 giugno 2009).

La predetta risoluzione ministeriale nasce dall’istanza d’interpello di un contribuente che, essendo lavoratore dipendente e socio al 50% in una società semplice, chiede di potersi avvalere del regime dei contribuenti minimi con riferimento all’attività di consulenza gestionale e amministrativa che si accinge a intraprendere. Nel caso di specie, la società semplice di cui è socio il contribuente svolge attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile e attività connesse, nei limiti dell’articolo 32 del T.U.I.R.. Conseguentemente, il reddito imputato per trasparenza ai soci si qualifica come reddito fondiario (nella specie, agrario) e non d’impresa.

L’Agenzia accoglie il ragionamento del contribuente: il possesso di una quota di società semplice agricola non configura la situazione di cui all’art. 1 c. 99 lett D L. 244/2007, in quanto i redditi da attività agricola e da attività connesse all’agricoltura appartengono a categoria diversa da quelli d’impresa e lavoro autonomo per i quali è possibile accede al “regime dei minimi”.

Pertanto, conclude l’Agenzia, il contribuente che è socio di una società semplice che esercita attività agricole o connesse all’agricoltura ex art. 2135 cod civ. può accedere al “regime dei minimi”, se rispetta gli altri requisiti di legge.

Nota

1) Riportiamo la dizione di legge relativa all’esclusione dal regime: “d) gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo unico“ (art. 1 c. 99 lett D L. 244/2007).

10 marzo 2011

Luca Bianchi