Non deducibile la polizza all'ex moglie

il contribuente non può dedurre il premio pagato per la polizza vita della ex moglie, neppure se tale onere è imposto dal Tribunale

Non può essere dedotto dal reddito complessivo del contribuente l’importo del premio di assicurazione relativo alla polizza vita della moglie, da cui questi abbia divorziato.

Tale onere, inoltre, rimane indeducibile anche qualora il suo pagamento sia stato effettuato in ottemperanza a disposizioni impartite dal Tribunale. Sono queste le conclusioni raggiunte dalla Corte di Cassazione, con la sentenza del 31 gennaio 2011, numero 2236.

I fatti di causa e l’iter di merito

Un contribuente riceveva una cartella di pagamento – probabilmente a seguito di controllo formale della sua dichiarazione dei redditi ex articolo 36-ter del DPR 600/1973 – con la quale veniva richiesto il pagamento delle somme derivanti dal disconoscimento, da parte dell’Ufficio, della deducibilità dell’onere indicato in dichiarazione dal contribuente e consistente nel pagamento di premi assicurativi per la polizza vita della moglie dalla quale aveva in precedenza divorziato.

L’ex marito proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale, che lo rigettava. Tale decisione veniva confermata, poi, anche dai giudici di seconda istanza, che si pronunciavano nuovamente a favore dell’Agenzia delle Entrate.

La decisione della suprema corte

Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, con due motivi

Con il primo, eccependo la violazione dell’articolo 36-bis del DPR 600/1973, sosteneva l’illegittimità della cartella di pagamento, atteso che essa non sarebbe scaturita dalla rettifica di dati emergenti dalla dichiarazione dei redditi ma da una diversa interpretazione della normativa in materia di oneri deducibili e, pertanto, non sarebbe stata corretta la diretta iscrizione a ruolo, bensì si sarebbe reso necessario il preventivo accertamento.

I Supremi Giudici, però, hanno ritenuto tale motivo di ricorso inammissibile, poiché non era stato dedotto nei precedenti gradi di merito, né, peraltro – al contrario di quanto asserito dal ricorrente – poteva essere rilevato d’ufficio, giacché tale questione è rimessa alla discrezionalità delle parti.

Con il secondo mezzo di ricorso, poi, il contribuente eccepiva la violazione e falsa applicazione dell’articolo 10, comma 1, lettera c, del TUIR, oltre che insufficiente e/o contraddittoria motivazione. Tale disposizione prevede che “Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri … c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”.

Il ricorrente lamentava, quindi, la violazione di tale norma, atteso che i giudici d’appello avrebbero erroneamente considerato non deducibile il pagamento del premio della polizza vita effettuato da questi a favore della ex moglie, per di più, in ottemperanza di una sentenza del Tribunale.

Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto infondato il motivo di ricorso. In particolare, i Giudici del Palazzaccio hanno stabilito che il predetto articolo 10 del TUIR prevede la deducibilità per il contribuente limitatamente all’assegno periodico di mantenimento corrisposto al coniuge divorziato; tale beneficio, pertanto, non può estendersi ai premi pagati per l’assicurazione sulla vita in favore di quest’ultimo.

Tali statuizioni, infatti, come quella del Tribunale che impone il pagamento del premio assicurativo a beneficio dell’ex coniuge, “… attengono al diverso settore civilistico dei rapporti tra i coniugi, e non possono rilevare ai fini fiscali, non essendo consentita un’interpretazione analogica della disciplina di favore in siffatta materia”.

I Giudici di piazza Cavour, richiamando la loro giurisprudenza pregressa, hanno ricordato, inoltre, che l’articolo 10 summenzionato limita la deducibilità al solo assegno periodico corrisposto al coniuge divorziato, sempreché risulti da provvedimento dell’autorità giudiziaria, e non anche ad un eventuale assegno di divorzio corrisposto in un’unica soluzione.

Peraltro, anche la Corte Costituzionale – che si era pronunciata sulla questione con la sentenza numero 383 del 2001 – aveva confermato che tale scelta discrezionale del legislatore, che differenzia il trattamento riservato all’assegno periodico di mantenimento al coniuge divorziato da quello corrisposto in un’unica soluzione, non è irragionevole né in contrasto con il principio della capacità contributiva (cfr. Cass. 16462/2002, 795/2000).

Alla luce di ciò, quindi, l’indeducibilità dei premi assicurativi pagati dal ricorrente in favore della moglie – secondo i Supremi Giudici – è ancora più evidente dal momento che gli stessi sono addirittura stati corrisposti in un’unica soluzione ad un terzo (la compagnia di assicurazione).

In conclusione, la Cassazione ha ritenuto la doglianza priva di pregio e, confermando la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso del contribuente.

8 marzo 2011

Alessandro Borgoglio