Nel processo tributario le dichiarazioni di terzi rappresentano solo indizi

si arricchisce la giurisprudenza sulle dichiarazioni di terzi nel processo tributario: l’ultima indicazione della Cassazione è che sono semplici indizi

Le dichiarazioni rese da terzi ai verificatori, nel corso delle attività ispettive, sono ammissibili nel processo tributario ed il giudice le deve valutare alla stregua di meri indizi, non potendo esse, da sole, costituire una piena prova dei fatti a cui si riferiscono.

È questa, in sintesi, la decisione assunta dalla Suprema Corte, con la sentenza del 26 novembre 2010, numero 23996.

La pronuncia, invero, è ricca di spunti riflessivi su svariate tematiche, atteso che il ricorso per cassazione presentato dal contribuente si fonda su ben dieci motivi. L’aspetto più interessante, però, riguarda la parte della decisione in cui i Supremi Giudici stabiliscono l’ammissibilità delle dichiarazioni di terzi nel processo tributario e ne individuano altresì il loro valore probatorio alla stregua di meri indizi.

La sentenza trae origine da un avviso di rettifica Iva notificato ad una società in accomandita semplice, con cui l’Ufficio competente accertava un debito d’imposta e l’inesistenza di un credito, a seguito del recupero di costi ritenuti indeducibili in quanto derivanti da fatture per operazioni inesistenti emesse da una srl e da un’altra ditta individuale.

Tale rettifica, peraltro, si fondava integralmente sulle risultanze del processo verbale di constatazione redatto dai militari della Guardia di Finanza nei confronti della società destinataria dell’atto impositivo.

La contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale, che l’accoglieva sulla scorta della motivazione per cui il processo verbale di constatazione delle Fiamme Gialle faceva riferimento alle dichiarazioni del direttore amministrativo della ricorrente e dell’amministratore della s.r.l. che aveva emesso le false fatture, dichiarazioni che costituivano prova testimoniale non ammissibile – secondo i giudici di prime cure – nel processo tributario.

Inoltre, la Commissione tributaria provinciale osservava altresì che i quantitativi di merce acquistata nell’anno oggetto di controllo da parte della Srl erano sufficienti per le forniture fatturate alla società ricorrente e, del resto, anche le operazioni poste in essere dalla ditta individuale parevano ai giudici di prima istanza “veritiere”.

Opponeva gravame l’Amministrazione Finanziaria, e la Commissione tributaria regionale, capovolgendo la decisione di primo grado, accoglieva l’impugnazione di parte pubblica.

Proponeva allora ricorso per cassazione la contribuente con ben dieci motivi, tutti ampiamente argomentati ma puntualmente rigettati dalla Suprema Corte.

Per il tema trattato in questa sede, assumono rilevanza soltanto i mezzi di ricorso numero quattro, cinque, sei e sette, trattati congiuntamente nella decisione di legittimità.

Con essi, la ricorrente eccepiva l’inutilizzabilità delle dichiarazioni di terzi riportate nel processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, atteso che esse avrebbero costituito una prova testimoniale, espressamente vietata nel processo tributario ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del D.Lgs. 546/1992, per cui “Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale”.

La Cassazione, però, non ha condiviso l’assunto della ricorrente, stabilendo, invece, che la giurisprudenza di legittimità “ha già precisato, con statuizioni assolutamente condivisibili, che fermo il divieto di cui al richiamato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, le dichiarazioni di terzi trasfuse nel p.v.c. possono essere valutate dai giudici tributari alla stregua di indizi mentre non possono da sole costituire piena prova dei fatti. (Cass. civ. 14.05.2010 n. 11785; Cass. civ. 29.07.2005 n. 16032). Tale principio è stato tenuto presente dalla CTR che nell’esaminare i rapporti intercorsi fra la s.a.s. … (e la srl, ndA) ha fatto riferimento non solo alle dichiarazioni … ma anche agli altri indizi desumibili dal p.v.c. redatto dalla G.d.F., indizi riportati e specificati a pag. 15 della motivazione. Analogamente per i rapporti con la ditta individuale … la CTR ha fatto riferimento ad una serie di elementi indicati analiticamente nelle pagg. 17 e 18 della motivazione”.

Pertanto, la Suprema Corte ha rigettato i motivi di ricorso pocanzi esaminati, così come tutti gli altri, giungendo, quindi, a respingere integralmente il ricorso proposto dalla contribuente.

La sentenza appare sicuramente in linea con l’orientamento consolidato della Cassazione in tema di dichiarazioni di terzi, che sono ormai ritenute non soltanto ammissibili nel processo tributario ma anche valutabili quali meri indizi da parte del giudice; tali dichiarazioni, però, possono anche assurgere a piene prove se vengono supportate da ulteriori elementi convergenti.

In tal senso, peraltro, si erano già pronunciati gli Ermellini, con una recentissima sentenza, con cui avevano ribadito “il costante insegnamento di questa Corte, secondo cui può darsi ingresso alle dichiarazioni rese da terzi agli organi dell’Amministrazione Finanziaria o in altra sede qualificata, come ad ogni altro elemento indiziario acquisito in sede di verifica amministrativa, purché tali indizi trovino ulteriore riscontro nelle risultanze dell’accesso dei verbalizzanti (Cass., 10 marzo 2010, n. 5476; Cass., 12 febbraio 2010, n. 3389; Cass., 13 novembre 2006, n. 24200; Cass., 29 luglio 2005, n. 16032; Cass., 11 marzo 2002., n. 3526; Corte Cost., 21 gennaio 2000, n. 18)” (Cass. 21317 del 15 ottobre 2010).

24 marzo 2011

Alessandro Borgoglio