La lunga sospensione dei termini dell'accertamento con adesione: come calcolare correttamente il 'cumulo' dei termini per proporre il ricorso

analisi, partendo da un caso di giurisprudenza, di come calcolare correttamente i termini

Con sentenza n. 2682 del 4 febbraio 2011 (ud. del 4 giugno 20100) la Corte di Cassazione ha legittimato il cumulo dei sessanta giorni previsti per la proposizione del ricorso introduttivo con il termine dei novanta giorni disposto per la sospensione dei termini previsti dall’accertamento con adesione, ai quali vanno aggiunti i quarantasei giorni previsti dalla sospensione dei termini per il periodo feriale, e la sospensione dei termini previsti sino al 16 aprile 2003 per gli accertamenti notificati nel 2002, i cui termini per l’impugnazione scadevano il 31 dicembre 2002.

La fattispecie

Nel caso di specie, l’ente impositore notificava in data 17 dicembre 2002 l’avviso di accertamento.

In data 5 febbraio 2003 veniva presentata istanza di accertamento con adesione, che veniva respinta dall’Ufficio il 17.6.2003

Preso atto di tale decisione, la società adiva la C.T.P. di Milano il 16.9.2003, pensando di potere usufruire della sospensione dei termini dell’art. 15 della L. n. 289 del 2002, ai fini dell’impugnazione dell’accertamento, ritenendo che nessun rilievo potesse avere la circostanza eccepita dall’Ufficio che nei confronti del liquidatore fosse stata promossa l’azione penale, essendosi questo concluso con un’assoluzione per insussistenza del fatto e, nel merito, chiedeva l’annullamento dell’avviso di accertamento in quanto era legittima la presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 30.7.1998, dato il legittimo rinvio dell’approvazione del bilancio e le cause di forza maggiore per l’intervenuto sequestro della documentazione societaria.

La C.T.P. riteneva il ricorso inammissibile per tardività, tenuto anche conto dell’eccepito proponimento dell’azione penale e non giustificato il ritardo sia dell’approvazione del bilancio che della presentazione della dichiarazione.

La società impugnava detta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma.

La C.T.R. della Lombardia respingeva il gravame, confermando che il ricorso introduttivo, presentato il 16.9.2003, era tardivo. Non si pronunciava sul merito.

Avverso detta decisione la società propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Non risulta costituita l’Agenzia delle entrate.

Il pensiero della Corte

Per la Corte di Cassazione, nella fattispecie in esame, bisogna tenere presente che dalla data della notifica dell’accertamento, eseguita il 18.12.2002, si sono succedute quattro diversi termini di sospensione: il primo di 60 giorni previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992; il secondo di 90 giorni previsto dall’art. 6, c 3, del D.Lgs. n. 218 del 1997, decorrenti dalla data di presentazione da parte del contribuente dell’istanza di accertamento con adesione; il terzo statuito dalla L. n. 289 del 2002 decorrente dal 1 gennaio 2003 al 18 aprile 2003; il quarto quello del periodo feriale di 46 giorni decorrenti di cui alla L. n. 742 del 1969.

Di tali diversi periodi di sospensione dei termini la società contribuente aveva il pieno diritto di poterne usufruire non essendo previsto da alcuna norma di legge il divieto di cumulabilità delle sospensioni, nè a tale cumulo osta alcuna altra ragione di opportunità essendo diverse le rationes sulle quali dette previsioni sono fondate; a titolo esemplificativo, occorre ricordare che la sospensione del termine per l’impugnazione D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 6, comma 3, di 90 giorni si fonda sulla necessità di dare al contribuente un ragionevole lasso di tempo per valutare la convenienza o meno di aderire al concordato tributario dopo avere esaminato il carattere di decisività degli elementi posti a base dell’accertamento e l’opportunità di evitare una contestazione giudiziaria (Cass. n. 28051/2009), mentre quello previsto dalla L. n. 289 del 2002 era finalizzato a non distogliere i funzionali dell’A.F. dall’esame delle pratiche di definizione agevolata con altre diverse incombenze; infine la sospensione feriale di cui alla L. n. 742 del 1969 è ispirata all’irrinunciabilità del diritto alle ferie”.

Pertanto, per la Corte, appare corretto il calcolo per come esposto dal ricorrente: è, infatti, incontroverso tra le parti che l’avviso di accertamento sia stato notificato il 18.12.2002, per cui da tale data sono iniziati a decorrere i 60 giorni previsti dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per l’impugnazione di tale atto. Tuttavia, decorsi solo 13 giorni dal 19.12 al 31.12 2002 (rimanevano, pertanto, disponibili ancora 47 giorni), è intervenuta la sospensione operante ex lege n. 289 del 2002 dal 1 gennaio 2003 al 18 aprile dello stesso anno.

Da tale data, “poichè la società contribuente aveva inoltrato istanza di accertamento con adesione, la stessa poteva usufruire anche della sospensione di novanta giorni prevista dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 218 del 1997, decorrenti, quindi, dal 19 aprile 2003 al 17 giugno 2003, da tale ultima data la società poteva ancora disporre dei 47 giorni residui del periodo D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21. Il 1 agosto 2003, quando restavano ancora 3 giorni dei 47 residui del termine d’impugnazione, è intervenuta la sospensione feriale dei termini processuali ex L. n. 742 del 1969 fino al 15 settembre, conseguentemente il ricorso presentato dinanzi alla C.T.P. di Milano dalla società C.E.R.B.S. s.r.l. il 16 settembre 2003 deve ritenersi tempestivo”.

Nè, osserva da ultimo la Corte Suprema, “la pendenza del procedimento penale nei confronti di taluni componenti della società può considerarsi ostativa, dato che la società a responsabilità limitata è persona giuridica a se stante, cui non potevano far capo responsabilità penali, nè, peraltro, alcuna condanna risulta essere stata inflitta agli esponenti coinvolti in quei procedimenti, per cui nella specie non risulta applicabile la condizione ostativa prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 1, comma 1”.

Nota giuridica

Come è noto, il legislatore ha disposto una sospensione di 90 giorni dei termini per ricorrere, decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza da parte del contribuente.

Le stesse le istruzioni fornite con la circolare n. 235/1997 precisano che “per i termini di impugnazione si deve ovviamente considerare anche la sospensione feriale, dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742”.

Sempre l’Amministrazione finanziaria ha precisato – R.M. n. 159/1999 – tale interpretazione è il frutto delle diverse finalità che assolvono i due periodi di sospensione.

Si tratta, comunque, di effetti automatici, che si verificano al verificarsi di determinate situazioni.

Successivamente, l’Agenzia delle entrate – C.M. n.65/2001 – ha precisato che “la negativa conclusione del procedimento non incide sul periodo di sospensione dei termini per ricorrere previsto dal comma 3 dello stesso art. 6. Tale norma assegna, infatti, alla presentazione dell’istanza di adesione l’effetto automatico e predeterminato di sospensione, per novanta giorni, dei termini per impugnare l’atto di accertamento notificato dall’ufficio, non prevedendo alcuna causa di decadenza dalla sospensione stessa”.

Conclusioni specifiche

Nel caso sottoposto, in pratica, sembrerebbe che la questione derivi dal diniego opposto dall’ufficio all’istanza di accertamento con adesione, legato alla presunta impossibilità per la società di accedere al condono, poiché risultava una causa ostativa, e di conseguenza non poteva godere della sospensione dei termini.

Ma se preliminarmente la Corte ammette la società al condono, il resto è di conseguenza: cioè può legittimamente fruire delle diverse sospensioni – ordinarie e straordinarie – previste.

18 marzo 2011

Roberta De Marchi